S.N.A.L.C.C.

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI CAMERE DI COMMERCIO 

HOME PAGE

 

Informative

Autonomie locali

Il nostro Sindacato

Rubriche

Area riservata

VOCE CAMERALE GENNAIO - MARZO 2006

Viaggio nella legge 488; un efficace strumento di sviluppo anche per il mondo del credito cooperativo

 

Accesso al credito, la nuova scommessa di banche locali e piccole e medie imprese

di Sandro Di Cicco

Responsabile Sviluppo Servizio Finanza Agevolata.

 

 

Nel nuovo look della Legge 488, per la quale il Governo ha già stanziato quasi 1,2 miliardi di euro, ci sarà il debutto delle banche nel cofinanziare il progetto agevolato.


Il cosiddetto “decreto sulla competitività”, introdotto nel maggio scorso (ne abbiamo già dato un’anteprima nel numero di giugno 2005), ha ufficialmente sancito l’introduzione di importanti novità nell’operatività della legge 488 che saranno immediatamente applicate a partire dai prossimi bandi.
La novità più rilevante è costituita dall’introduzione del finanziamento accanto al vecchio contributo a fondo perduto.
 

L’agevolazione, pertanto, è caratterizzata da un mix di contributo a fondo perduto concesso dal Ministero, di finanziamento agevolato concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti e di finanziamento ordinario a tasso di mercato concesso dalle banche.

Il finanziamento bancario può essere erogato anche da una banca differente dalla banca concessionaria, che comunque rimane responsabile dell’istruttoria per la parte riguardante le agevolazioni e che curerà, per conto della banca finanziatrice, la stipula e l’erogazione dello stesso.
 

Il finanziamento agevolato è invece deliberato dalla Cassa Depositi e Prestiti e anche la sua gestione viene affidata, come per il finanziamento ordinario, alla banca concessionaria.

Come è possibile vedere dalla tabella, le nuove agevolazioni sono concesse secondo nuovi limiti percentuali (dal 10% al 50% per il fondo perduto; dal 15% al 25% per il finanziamento agevolato), tenuto conto della dimensione di impresa (tra l’altro sono stati così recepiti anche i nuovi parametri dimensionali comunitari di piccola e media impresa) e delle aree territoriali d’intervento.
La vera grande novità introdotta sta nel fatto che, ai fi ni della concessione delle agevolazioni, deve necessariamente sussistere un finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato, di importo e durata pari a quello agevolato (durata che può arrivare fi no a 15 anni) destinato alla copertura degli investimenti ammissibili e non inferiore al 15% degli stessi, che può essere concesso da qualsiasi operatore creditizio.
 

Ciò comporta che l’impresa richiedente, per poter accedere al finanziamento agevolato della Cassa Depositi e Prestiti, il cui tasso è stato fi ssato nella misura del 0,50% annuo, deve ottenere dalla propria banca un corrispondente finanziamento di pari importo e durata.


Per fare un esempio, un’azienda del centro-nord, per poter accedere alle agevolazioni previste (fondo perduto e fi nanziamento agevolato) deve ottenere una delibera di finanziamento ordinario della propria banca a tasso di mercato per un importo e durata analoghi a quelli concessi con il finanziamento agevolato.


Ma le novità importanti non sono finite.
Proseguendo nell’esempio sopra evidenziato, l’azienda può anche scegliere di rinunciare al contributo a fondo perduto, incrementando il finanziamento agevolato. In tal caso il piano finanziario sarà caratterizzato da un finanziamento agevolato rappresentato dalla somma delle percentuali di aiuto previste e da un finanziamento ordinario di pari importo.

Come possiamo vedere dalla tabella, quindi, un investimento presentato da una piccola impresa del centro-nord può essere finanziato fino a quasi il 60%; addirittura finanziato fino al 100% nel Mezzogiorno.Proprio questa opzione a favore dell’impresa rappresenta una delle novità introdotte nella riforma della 488 per quanto attiene i nuovi indicatori previsti per la graduatoria.Ai fini della formazione delle graduatorie di merito, sparisce il tanto discusso e spesso deleterio indice occupazionale
e vengono introdotti tre nuovi indicatori:

1) rapporto tra la misura massima del contributo a fondo perduto previsto e misura richiesta;

2) rapporto tra le spese ammissibili relative ad investimenti innovativi e totale delle spese ammissibili;

3) punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base delle priorità regionali. Per quanto attiene il primo indicatore, ne abbiamo fatto l’esempio poco sopra.

Quindi, proprio per ritornare al caso dell’azienda del centro-nord, l’alternativa di rinunciare all’intero contributo a fondo perduto determina un doppio vantaggio: da un lato consente una maggiore copertura del fabbisogno finanziario, dall’altro dà la possibilità all’azienda di salire in graduatoria per ottenere la concessione delle agevolazioni.
Per quanto attiene il secondo indicatore, finalmente si è recepita la necessità di favorire gli investimenti innovativi.

La nuova 488 favorisce infatti le imprese migliori che fanno innovazione e formazione; imprese che sempre più si internazionalizzano. Gli investimenti innovativi possono pertanto riguardare apparecchiature, macchinari ed impianti robotizzati, sistemi digitali per il miglioramento di processo e di prodotto, acquisizione di brevetti, acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate alla ricerca, ecc. Per quanto attiene il terzo indicatore, ai fini della formazione della graduatoria ordinaria e regionale, vengono individuate le priorità da ciascuna Regione in relazione alle aree del proprio territorio, alle attività ed alle tipologie di investimento.

Ma il valore di questi nuovi indicatori, e questa è un’altra novità introdotta con la riforma, può essere incrementato di alcune percentuali che tengono in dovuto conto, ad esempio, dell’entità delle spese di ricerca e sviluppo già sostenute dalle imprese negli anni passati; degli incrementi delle quote di fatturato derivante da esportazioni; dell’adesione a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale; delle operazioni di fusione tra piccole e medie imprese; della formazione professionale realizzata nelle aziende.Le considerazioni che possiamo fare a questo punto evidenziano in maniera chiara alcuni aspetti fondamentali di cui la riforma tiene conto.

Il meccanismo agevolativo appare finalizzato, nel suo insieme, a creare una forte selezione dei progetti d’investimento già nella fase istruttoria, attraverso la previsione dell’obbligo del finanziamento bancario al quale possono accedere, evidentemente, solo le imprese patrimonialmente solide.

Ma non solo. Imprese nel tempo sempre più dimensionalmente strutturate e quindi in grado di affrontare meglio la competizione internazionale, con prospettive di mercato realmente coerenti con le capacità produttive generate dagli impianti per i quali vengono concesse le agevolazioni. In grado, dunque, di generare flussi finanziari in misura sufficiente ed in tempi adeguati rispetto al piano di rimborso dei finanziamenti concessi.

Aziende che, per dirla nell’ottica di Basilea 2, si devono contraddistinguere per rating appropriati alle esigenze e con una reale capacità di offrire garanzie adeguate rispetto al finanziamento. Ed è per questi motivi e con particolare riferimento al mondo del credito cooperativo che questa riforma può rappresentare a mio avviso un efficace strumento di sviluppo dell’attività corporate delle banche locali che, con la loro tradizionale attività di sostegno finanziario agli operatori economici del territorio, sono più che mai al centro di un meccanismo agevolativo di prevalente appannaggio del mondo delle piccole e medie imprese.

 

 

 Copyright © 2006 - Snalcc.it è di proprietà dello SNALCC - Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Camere di Commercio

Tutti i diritti riservati.

powered by foggiaweb.it