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VOCE CAMERALE LUGLIO 2006

* Avvocato

In merito al diritto del Sindacato di ottenere dalla P.A. talune informazioni riguardanti la gestione del personale e, in particolare, l’elenco nominativo delle progressioni orizzontali e verticali e l’attuale inquadramento del personale nelle diverse posizioni economiche, nonché le valutazioni effettuate dai dirigenti al fine della distribuzione del premio incentivante, ritengo che vadano fatte alcune riflessioni e puntualizzazioni.

La questione impone una preliminare analisi del complesso rapporto tra diritto di accesso alla documentazione amministrativa ed esigenze di tutela della privacy, come disciplinato dalla normativa vigente, ossia dalla legge 7.08.1990 n. 241 e dal D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (d’ora innanzi più semplicemente Codice della Privacy), che ha riordinato tutta la normativa emanata in materia, a partire dalla nota legge 675/1996. E’ bene chiarire che la richiesta di accesso alla documentazione amministrativa comporta una forma di trattamento di dati da parte della P.A. alla quale la richiesta viene rivolta. Infatti, l’art. 4 del Codice della Privacy dispone alla lett. a): “ai fini del presente codice si intende per: a) “trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni …concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati…”.

Quindi, la P.A. nel comunicare le informazioni o consegnare copia dei documenti oggetto della richiesta di accesso, effettua un trattamento di dati personali. Esaminiamo ora se, e con quali limiti, una P.A. può eseguire operazioni di trattamento di dati personali. Innanzitutto, in osservanza al principio generale di pertinenza e non eccedenza del trattamento dei dati, i soggetti pubblici possono trattare dati solo per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali (art. 18 Codice Privacy). Nell’assolvimento delle proprie competenze istituzionali, inoltre, la P.A. è autorizzata ad effettuare trattamento di dati personali, purché non sensibili e giudiziari, “anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente” (art. 19, 1° comma, Codice Privacy).

Disposizioni particolari, tuttavia, sono dettate per il trattamento consistente nella “comunicazione di dati da parte di un soggetto pubblico a soggetti privati e diffusione”. L’art. 19 citato, infatti, prevede al terzo ed ultimo comma: “la comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento”.

Si tratta, a questo punto, di valutare se la legge 241/1990, contenente le disposizioni in materia di accesso alla documentazione amministrativa, legittimano l’amministrazione a comunicare le informazioni richieste.

La questione è disciplinata dallo stesso Codice della Privacy che dedica al problema l’art. 59 ai sensi del quale: “le modalità ed i limiti per l’esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7.08.1990 n. 241 e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso.

 Le attività finalizzate all’applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico”. L’articolo riportato, pertanto, costituisce la norma che legittima la P.A. a rilasciare le informazioni richieste mediante l’esercizio del diritto di accesso e comportanti, appunto, comunicazione e diffusione di dati.

La norma, tra l’altro, richiama la disciplina prevista dalla legge 241/1990 alla quale, dunque, occorre rifarsi al fine di valutare quando la P.A. sia tenuta a riscontrare positivamente le richieste di accesso alla documentazione amministrativa.

Ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/1990 il “diritto di accesso” consiste nel “diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”. Gli interessati sono definiti “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso”. Il Sindacato, in quanto soggetto portatore di un interesse diffuso, è legittimato ad accedere alla documentazione amministrativa, purché sia titolare di una posizione tutelata a livello giuridico, e quindi di un diritto, per il cui esercizio sia necessario ottenere il documento oggetto della richiesta di accesso.

Sulla base di queste premesse, esaminiamo il caso che ci occupa e verifichiamo, innanzitutto, se il Sindacato può ottenere “l’elenco nominativo delle progressioni orizzontali e le valutazioni relative all’incentivante”.

Orbene, l’art. 4 del CCNL 01.04.1999 contempla tra le materie oggetto di contrattazione collettiva “i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale… e i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri per la ripartizione delle risorse destinate ad erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi (art. 17, lett. a)”.

In buona sostanza, sono oggetto di concertazione i criteri generali per la definizione degli istituti contrattuali mediante i quali erogare il salario accessorio ai dipendenti e per consentire agli stessi lo sviluppo di carriera all’interno della categoria di appartenenza, con conseguenti benefici economici. Una volta che, in sede di contrattazione integrativa, le parti hanno raggiunto l’accordo, spetta alla P.A, quale datore di lavoro, procedere all’applicazione concreta di quanto concordato con i Sindacati.

Ovviamente, al Sindacato dovrà essere riservato un adeguato potere di controllo e di verifica di quanto concretamente effettuato dal datore di lavoro, altrimenti l’obbligo della contrattazione sarebbe privo di significato. La stessa normativa contrattuale prevede che i contratti decentrati stabiliscano apposite clausole circa i tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione (art. 4, comma 4, CCNL 22.01.2004).

D’altra parte, la funzione ed il ruolo del Sindacato è quella di tutelare i propri dipendenti garantendo loro la corretta applicazione dei contratti, anche di quelli pattuiti in sede decentrata. Ritengo, pertanto, che il Sindacato sia legittimato ad ottenere le informazioni relative ai risultati delle progressioni orizzontali e del premio incentivante, in quanto soggetto titolare di un diritto, giuridicamente tutelato, al controllo sulla corretta applicazione di quanto concordato con l’amministrazione ed alla verifica di eventuali discriminazioni fra i dipendenti. Tale impostazione mi pare essere conforme ai principi generali che governano il sistema di relazione sindacale nell’ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali, in base ai quali “il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti” (art. 11, CCNL 31.03.1999).

Sull’argomento la più recente giurisprudenza, sia amministrativa che ordinaria, è unanime: Cons. Stato, sez. IV, 5 agosto 2003, n. 4477; T.A.R. Toscana, sez. I, 22 giugno 1999, n. 514; Trib. di Ancona, sez. Lavoro, 20 aprile 2005, n. 2436) Le pronunce attribuiscono al Sindacato il diritto ad ottenere l’elenco nominativo dei dipendenti che hanno goduto di benefici economici, in quanto il sindacato ha diritto di verificare la corretta distribuzione del Fondo delle risorse umane. E’ mio dovere, tuttavia, fare presente alcune riserve con riferimento alle valutazioni relative all’incentivante le quali, se connesse con “valutazioni sulla qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti” possono essere oggetto di comunicazione solo in forma anonima (art. 112 Codice Privacy).

Per quanto riguarda, infine, i risultati oggetto delle progressioni verticali, ritengo che il problema non dovrebbe neppure porsi, posto che si tratta di atti generali relativi alla gestione del personale, comportante l’inquadramento dei dipendenti a seguito di concorso. Pertanto, il Sindacato ha diritto di riceverne la relativa informazione (art. 7, CCNL 01.04.1999) e di conoscere l’inquadramento giuridico dei dipendenti. D’altra parte, le graduatorie dei pubblici concorsi sono pubbliche. I rimedi avverso il rifiuto dell’Amministrazione a rendere le informazioni richieste sono duplici:

1) ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dal rifiuto;

2) ricorso al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, al fine di fare accertare la condotta antisindacale, nell’immediatezza del rifiuto.

 

 

 

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