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VOCE CAMERALE GENNAIO 2007

Il panorama delle agevolazioni a vantaggio degli invalidi per servizio

Dal diritto di scegliere la sede ai permessi giornalieri: così è tutelato chi ha riportato infermità sul lavoro

di MAURIZIO MIRTO*

 

prevista la possibilità di assentarsi

se disabili o per la cura ai familiari disabili.
La somma dei permessi
comunque non incide
sulla tredicesima mensilità.

 

Sono frequenti i quesiti ed i chiarimenti che ci pervengono da dipendenti , invalidi per servizio, occupati o rioccupati presso pubbliche amministrazioni circa le modalità per ottenere congedi per far fronte alle proprie necessità di cura o, già in quiescenza e bisognosi di assistenza, relativamente a propri familiari.

 

In particolare è da ricordare come la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro sull’handicap) ha previsto, tra l’altro, l’attribuzione di particolari benefici ai lavoratori dipendenti, in particolare:

 

1) il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio,

 

2) il divieto di trasferimento in altra sede senza consenso; nella circostanza il termine “ove possibile” va inteso nel senso che il diritto dell’invalido è subordinato all’esistenza nella sede prescelta, della stessa Amministrazione, di un posto vacante corrispondente alla qualifica rivestita. L’art. 21 prevede, poi, che l’invalido per servizio, con minorazioni ascrivibili alle prime 3 categorie di pensione, assunto presso Enti pubblici, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e successivamente all’assunzione, alla precedenza nei trasferimenti a domanda, nell’ambito delle sedi vacanti.

 

Il comma 6 dell’art. 33 dispone, invece, che le persone maggiorenni portatrici di handicap, in situazione di gravità, possono usufruire di 2 ore di permesso giornaliero e 3 giorni di permesso mensile per provvedere direttamente alle proprie esigenze. La situazione di gravità è quella disciplinata dall’art. 3, comma 3 della stessa legge 104 (necessità di un intervento assistenziale permanente).

 

Tali permessi sono retribuiti (legge 423/93) e sono coperti dalla relativa contribuzione pensionistica e previdenziale a carico dell’Ente datore di lavoro.

 

L’art. 19 della legge 53/2000 ha poi modificato la fruibilità dei benefici, introducendo il principio della loro alternatività. Pertanto i lavoratori possono utilizzare alternativamente, e non più cumulativamente, l’uno o l’altro in ragione delle specifiche richieste inoltrate ai rispettivi Enti di appartenenza. Per i soggetti che beneficiano alternativamente dei permessi ad ore o a giorni, è consentito modificare, in linea di massima, il tipo di permesso da un mese all’altro.

 

Alcuni contratti di lavoro hanno poi introdotto l’ulteriore agevolazione della frazionabilità ad ore dei permessi a giorni allo scopo di consentire al personale una più efficace soddisfazione dell’interesse tutelato.

Pertanto nei casi in cui il dipendente intende fruire, nello stesso mese, sia di permessi orari che giornalieri, si procederà alla conversione in giorni lavorativi delle ore di permesso fruite che, quindi, andranno a ridurre il numero dei giorni di permesso mensile spettanti.

Solo un residuo di ore non inferiore alla giornata lavorativa dà diritto alla fruizione di un intero giorno di permesso. I permessi, infine, sono senza limiti nel senso che il lavoratore che ne fa richiesta, ha diritto a 2 ore di permesso retribuito per ogni giornata lavorativa del mese (dall’informativa INPDAP n. 33/2002).

 

Per quanto attiene i permessi per la cura di familiari disabili, questi sono individuati nei parenti e gli affini entro il 3 grado, mentre è orientamento consolidato l’inclusione del coniuge.

 

Quanto alla tutela si tratta anche qui del:

 

1) diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio del disabile,

 

2) divieto di trasferimento in altra sede, senza il proprio consenso. La condizione è quella dell’assistenza con continuità, non è necessaria la convivenza, mentre è necessario che non siano presenti nel nucleo familiare altri soggetti che In particolare l’INPS, con circolare n. 133/2000 ha precisato che elementi contrari alla concessione del “nulla osta” sono:

1) oggettiva lontananza delle abitazioni,

2) quando nel nucleo familiare del disabile sia presente un soggetto che già beneficia di permessi per lo stesso.

 

La stessa circolare ha anche richiamato i casi che, pur in presenza di familiari, consentono al richiedente non convivente di godere dei permessi:

1) presenza in famiglia di un bambino con meno di 6 anni o di 3 minorenni,

2) necessità di assistenza notturna,

3) grave malattia documentata,

4) ricovero ospedaliero,

5) malattia temporanea riconosciuta dal medico,

6) età superiore a 70 con una qualsiasi invalidità,

7) incapacità totale al lavoro,

 8) infermità superiore ai due terzi,

9) la mancanza di patente di guida in caso di necessità di trasporto del disabile.

 

Quanto ai permessi, il lavoratore ha diritto a 3 giorni mensili (anche frazionati) di assenza dal lavoro retribuiti e coperti da contribuzione figurativa. In merito, poi, alla problematica tendente a conoscere se un dipendente portatore di handicap che beneficia di 2 ore giornaliere di permesso, ai sensi dell’art. 33,comma 6 della legge 104/92, possa fruire dei 3 giorni di permesso mensile per assistere un familiare portatore di handicap grave, (cumulabilità dei permessi per il dipendente disabile che assiste un disabile) la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica – con parere del 25 novembre 2003 ha evidenziato: “Si tratta, come si può ben notare, di permessi che oltre ad avere una diversa finalità sono anche previsti da disposizioni diverse.

 

Al riguardo, questo Dipartimento, con circolare n. 20/95, richiamandosi al parere del Consiglio di Stato n. 784/95 si è espresso favorevolmente in merito alla cumulabilità dei due benefici.

In tale caso il dipendente invalido per poter usufruire anche dei permessi previsti dal comma 3, deve effettivamente trovarsi nella condizione di soddisfare le specifiche esigenze assistenziali del familiare portatore di handicap grave e, nell’ambito dello stesso nucleo familiare, non vi siano altri soggetti che usufruiscano dello stesso beneficio”.

 

 Nel caso, infine, in cui lo stesso soggetto debba assistere a più persone handicappate in situazione di gravità (permessi a chi assiste più disabili) gli deve essere riconosciuto il diritto a più permessi, ognuno di 3 giorni mensili (Cons. di Stato – Sezione I – parere n. 784/95). Lo stesso Consiglio ha però evidenziato che il cumulo di permessi non può essere riconosciuto se l’assistenza può essere assicurata da altro soggetto non lavoratore (parente, affine, coniuge) o quando lo stesso lavoratore, per la natura dell’invalidità, può sopperire alle necessità assistenziali dei familiari handicappati durante un solo periodo di 3 giorni mensili.

 

In ordine all’incidenza o meno sulla 13a mensilità dei permessi retribuiti di cui all’art. 33 della legge n. 104, il Dipartimento della Funzione Pubblica – ufficio PPA – con nota del marzo 2005, su conforme parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha affermato che la fruizione dei permessi retribuiti non comporta alcuna riduzione della stessa. ■

 

Maurizio Mirto * Responsabile dell’Ufficio legislativo dell’Unione Nazionale Mutilati e Invalidi per Servizio Istituzionale.

 

 

 

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