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VOCE CAMERALE GENNAIO - MARZO 2006

Gli effetti innovativi di una recente sentenza della Corte dei Conti

 

L’amministrazione condannata a risarcire un danno può rivalersi sul funzionario che l’ha causato

di Daniela Massari

 

Con la sentenza n. 623 del 25 ottobre 2005, pronunciata dalla terza sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, è stata posta in evidenza la questione relativa alla possibilità, per la Pubblica Amministrazione, di intraprendere un’azione di rivalsa nei confronti del dipendente pubblico che determini, con il suo comportamento, la condanna in sede civile dell’amministrazione stessa al risarcimento del danno a favore del privato. In particolare, la Corte ha affermato che il risarcimento del danno derivante da mobbing, determinando una diminuzione patrimoniale delle risorse fi nanziarie dell’Amministrazione interessata, si traduce in danno erariale. Quindi il riconoscimento della responsabilità dell’Amministrazione Pubblica non può non avere diretti riflessi economici sul patrimonio del funzionario protagonista del comportamento illecito.
 

La legge 800/1862 istitutiva della “Corte dei Conti nel regno d’Italia” prevedeva all’art. 10 che la Corte “giudica sui conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di altri valori dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni designate dalle legge”, e tale giudizio sui conti fu disciplinato negli artt. 33 e 48. Tuttavia nella legge suddetta non era espressamente previsto un giudizio sui comportamenti di amministratori e dipendenti pubblici che non fossero considerati contabili nel senso propriamente detto. Ciò fino a quando una nuova legge sulla contabilità generale, emanata con R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, stabilì che “l’impiegato che, per azione od omissione, anche solo colposa, nell’esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato, è tenuto a risarcirlo”. Tale legge dichiarò espressamente anche la giurisdizione della Corte dei Conti in materia.
Si delineò così un giudizio di responsabilità amministrativa, da tenere distinto dal giudizio di conto, che riguardava la responsabilità per illecito di dipendenti pubblici che potevano anche non essere affatto messi in relazione con irregolarità contabili.
Da quando poi venne emanato il regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti (R.D. 13 agosto 1933 n. 1038), il “giudizio sui conti” e il giudizio di responsabilità” ebbero specifiche e differenziate discipline, anche se in alcuni casi particolari ne fu consentita la riunione.

Successivamente è venuto ad enuclearsi un giudizio di responsabilità cd. amministrativo-contabile che ha inve-
ce acquisito una valenza più generale. Nel caso relativo alla decisione sopra accennata, il Tribunale di Cuneo, con sentenza n. 6/2002, condannava il Ministero dell’Istruzione al risarcimento del danno biologico, morale (per fatti astrattamente qualificabili come reati) e patrimoniale (per i disagi conseguenti al trasferimento in altro istituto), in favore di tre insegnanti i quali lamentavano di aver subito, da parte del preside dell’istituto presso il quale erano in servizio, soprusi, violenze morali e condotte moleste di rilevante gravità, tali da provocare in loro un notevole stato depressivo ed ansioso in grado di indurli a ricorrere a cure mediche ed all’assunzione di farmaci ansiolitici ed antidepressivi.
Il Giudice civile ravvisava nel comportamento del preside fonte di responsabilità per l’Amministrazione scolastica, sia sotto il profilo dell’art. 2087 c.c., essendo il datore di lavoro contrattualmente tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità psico-fi sica dei propri dipendenti sul posto di lavoro, sia sotto quello degli artt. 2043 e 2049 c.c., essendo l’Amministrazione responsabile per i danni arrecati dal fatto illecito dei propri dipendenti nell’esercizio delle incombenze cui sono adibiti.
L’amministrazione scolastica, non rinvenendo elementi sufficienti a contrastare le pretese espresse dai ricorrenti e a giustificare il comportamento tenuto dal preside, non ricorreva in appello, ma il Ministero dell’Istruzione, Direzione Generale per il Piemonte, segnalava alla Procura Regionale un’ipotesi di responsabilità per danno all’Erario, conseguente a sentenza civile di condanna dell’amministrazione al risarcimento di danni ad insegnanti dalla stessa dipendenti. Ritenendo che da tali fatti fosse effettivamente derivato un danno alla fi nanza pubblica, la Procura piemontese della Corte dei Conti conveniva in giudizio, per rispondere del danno in questione, il preside dell’istituto. Tuttavia la sezione giurisdizionale regionale respingeva la domanda attrice, mandando assolto il preside da ogni addebito, ritenendo l’insussistenza sia del danno erariale che della colpa grave. Ma la Procura generale presso la Corte dei Conti propone-
va appello avverso l’assoluzione del preside, e tale atto veniva accolto relativamente al denegato risarcimento del danno per mobbing e di quello morale, non avendo potuto il primo giudice contabile offrire alcun argomento valido ad escludere l’esistenza dell’ipotesi di reato, e quindi della colpa grave, nonché del danno morale, i quali risultavano adeguatamente provati in atti.
La Corte riteneva in particolare che la decisione assolutoria del primo giudice contabile andava ad urtare contro una duplice pronuncia contraria, del giudice penale l’una, la quale riconosceva l’astratta sussistenza dei reati di offesa e diffamazione e del giudice civile l’altra, che su tale presupposto riconosceva e liquidava ai docenti lesi il danno morale. Circa la configurabilità del danno erariale, veniva poi ribadito che, nel caso in cui il giudice civile legittimamente imponga il risarcimento di un qualsiasi tipo di danno, la diminuzione delle risorse finanziarie dell’amministrazione interessata non può che tradursi in danno erariale. Inoltre il danno da mobbing, ove esistente, può senz’altro essere oggetto di azione di rivalsa nei confronti dell’agente pubblico, dovendo tuttavia verificare se, indipendentemente dalle valutazioni del giudice civile, un siffatto danno si sia effettivamente verifi cato. Secondo la Corte, non essendo stato il primo giudice in grado di fornire elementi sufficienti a superare e disattendere le conclusioni risarcitorie del giudice civile e dovendo considerare i comportamenti mobbizzanti posti in essere esistenti ed illeciti, visto anche il cospicuo e rilevante materiale probatorio fornito sempre in sede civile, poteva considerarsi provata, oltre ogni ragionevole dubbio, l’esistenza di un comportamento gravemente colpevole dell’appellato che, non a caso, induceva anche il giudice penale ad individuarvi concrete fattispecie penalmente rilevanti, pur se non più procedibili giudizialmente.
Di talché la Corte accogliendo, seppur parzialmente, l’appello della Procura Generale condannava il preside al risarcimento del danno in favore dell’amministrazione scolastica. In proposito va rilevato come risulti ormai pacifico in giurisprudenza che le sentenze civili di condanna a carico della PA non esplichino efficacia vincolante nel giudizio di responsabilità, anche se il giudice contabile può trarre da quel diverso giudizio elementi utili a formare il proprio libero convincimento ex art 116 c.p.c..
 

Basti pensare in proposito che il giudice civile giunge a condannare l’amministrazione a risarcire il privato utilizzando gli ordinari parametri del danno e della colpa. Nell’azione susseguente di rivalsa, invece, il giudice contabile dovrà, per poter anch’egli affermare la responsabilità, ricercare la colpa grave dell’agente pubblico e valutare il vantaggio eventualmente conseguito all’amministrazione con il comportamento, pur per altri versi dannoso, da questi tenuto. È evidente però che il giudice contabile, ove giunga a pronunce diverse da quelle del giudice ordinario, dovrà adeguatamente e puntualmente motivarle, anche con specifico riferimento alla diversa ricostruzione e valutazione dei fatti, nonché del relativo materiale probatorio.
Infine, a proposito dei rapporti tra processo civile e pro-
cesso contabile e quello, connesso, dell’effetto del giudicato civile sul giudizio contabile, una giurisprudenza minoritaria sostiene che attraverso l’accertamento della responsabilità civile si tenderebbe al risarcimento della lesione inferta al patrimonio dell’ente, mentre la responsabilità amministrativo-contabile sarebbe finalizzata ad accertare la lesione inferta all’efficienza dell’azione amministrativa, nonché alla sua indipendenza, buon andamento ed imparzialità.
Può invece sostenersi che la responsabilità amministrativa-contabile dei dipendenti pubblici ed il suo processo non si aggiungono né si integrano con una responsabilità civile ed un giudizio ordinario relativamente alla stessa categoria di soggetti, ma li sostituiscono in toto, tanto sotto l’aspetto sostanziale che sotto quello processuale. Diversamente bisognerebbe ipotizzare a carico dei soggetti in questione due responsabilità concorrenti. E pur concedendo che in sede esecutiva si terrebbe conto di quanto risarcito per effetto di precedenti condanne, rimarrebbe il fatto di soggetti esposti, per il medesimo fatto, a due diverse azioni di cui economicamente beneficerebbe il medesimo soggetto danneggiato. Inoltre con la proposizione dell’azione civile, il dipendente pubblico finirebbe per vedere scomparire tutte quelle guarentigie che il legislatore ha introdotto a suo favore in considerazione della peculiarità delle funzioni svolte.

 

 

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