S.N.A.L.C.C. |
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La L. 23.2.1968, n. 124, all’art. 3, comma 2°, dispone che la posizione giuridica ed il trattamento economico del personale dipendente dalle Camere di Commercio sono disciplinati da apposito regolamento da emanarsi dal Ministero dell’Industria di concerto con il Ministero del Tesoro, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.
Il Regolamento cui la L. 124/1968 fa espresso rinvio è stato approvato con D.I. del 12.7.1982. All’art. 77, 2° c. il Regolamento riconosce al personale camerale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, un’indennità di anzianità, a carico del bilancio camerale, commisurata a tante mensilità dell’ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di tredicesima mensilità e di altri assegni pensionabili e quiescibili quanti sono gli anni di servizio prestati.
Nonostante l’apparente nitidezza della norma, nella prassi, il compiuto riconoscimento di tale emolumento non è affatto pacifico. Anzi, la generalità delle Camere di Commercio sono solite procedere alla liquidazione sulla base delle sole voci retributive rubricate dall’art. 49 del ccnl 14.9.2000, ancorchè dichiaratamente volto a disciplinare la determinazione del diverso istituto del trattamento di fine rapporto (TFR).
Il TFR, tuttavia, si distingue dall’indennità di anzianità non solo per la qualità del soggetto obbligato, ma anche per la natura dell’istituto che, nel primo, è retributiva mentre, nel secondo, è previdenziale come compiutamente evidenziato dalla dichiarazione congiunta n. 3 allegata al ccnl del 14.9.2000 la quale dispone: “… per i dipendenti delle CCIAA in servizio alla data di entrata in vigore del DPCM 20.12.1999, pubblicato sulla G.U. n. 111 del 15.5.2000, restano confermate le disposizioni di cui al D.I. 12.7.1982 e successive modificazioni ed integrazioni e del d.l. 20.4.1995, n. 245 relativamente agli istituti dell’indennità di anzianità e dei fondi di previdenza trattandosi di istituti attinenti ad aspetti previdenziali e, quindi, estranei alla disciplina del rapporto di lavoro”.
L’art. 49 del ccnl del 14.9.2000, pertanto, non può essere (fondatamente) indicato quale fonte regolatrice dell’indennità di anzianità che compete ai dipendenti camerali in servizio alla data di entrata in vigore del DPCM 20.12.1999, ovvero, tenuto conto della vacatio legis, al 31.5.2000. Per costoro continua ad applicarsi il D.I. il quale, all’art. 77, 2° c., dispone che “all’atto della cessazione del servizio, al personale di ruolo camerale… compete oltre ai rispettivi trattamenti di quiescenza, un’indennità di anzianità a carico dei bilanci camerali commisurata a tante mensilità dell’ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di tredicesima mensilità e di altri assegni pensionabili e quiescibili quanti sono gli anni di servizio prestati dalle camere”.
Come correttamente osservato dalla più recente giurisprudenza sia di legittimità che di merito, il tenore letterale del prefato art. 77 del Regolamento, nel riferirsi agli “altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili” conferma la volontà del legislatore di rinviare ad una normativa che, nel corso del tempo, ben può modificare il concetto di pensionabilità, accettando quindi l’evenienza che in futuro diventino pensionabili anche voci retributive diverse (Cass. Lavoro n. 10437/2006 e, da ultimo, Trib. Lav. Trieste 16 marzo 2009, n. 144). Va tenuto altresì conto che l’ordinaria liquidazione di taluni istituti retributivi, con particolare riferimento a quelli che costituiscono il c.d. salario accessorio, non è mensile.
L’ultima retribuzione mensile fruita, pertanto, va individuata come un dodicesimo dell’intera retribuzione percepita nell’ultimo anno di servizio al fine di comprendervi altri emolumenti il cui pagamento avviene con cadenza superiore a quella mensile come, ad esempio, l’indennità di risultato, il compenso per lavoro straordinario, il premio incentivante e l’indennità video che, in quanto pensionabili, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento devono rientrare nella base di computo dell’anzianità come avvalorato ormai da molteplici pronunce giurisprudenziali (Trib. Lav. Trieste n. 144/2009; Corte d’Appello de L’Aquila n. 813/2006 e Trib. Lav. Lucera n. 272/2005). ■
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