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CAUSE DI SERVIZIO: COME OTTENERNE IL RICONOSCIMENTO

Vice Segretario Nazionale

DiCCAP-SNALCC

Guido Vacca

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2002 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché il funzionamento e la composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

Il pubblico dipendente, soggetto a rapporto d’impiego anche con qualifica dirigenziale,nonché l’appartenente alle forze di Polizia, anche ad ordinamento militare, o alle Forze armate od alle altre categorie mediante l’art. 1 del D gs 29 dicembre 1973, n. 1092, che subisce per ragioni di servizio una infermità, una malattia o lesione traumatica ha il diritto al riconoscimento della causa di servizio. L’entità del risarcimento è quantificabile mediante ascrivibilità ad una categoria della tab. A allegata al Dpr 30.12.81 n. 834, con diritto di pensione privilegiata se inabile al servizio. Per i dipendenti civili la pensione è pari all’80% della base pensionabile, qualunque sia l’anzianità di servizio, se l’infermità sia ascrivibile alla prima categoria della tab. A allegata al Dpr 20.12.81 n. 834.

Negli altri casi, per le pensioni ascrivibili ad una categoria inferiore alla prima, il trattamento è ragguagliato a tanti quarantesimi dell’ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio, in tal caso, però la pensione non può essere inferiore ad un terzo della base pensionabile né superiore ad otto decimi della base stessa.

Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio un’infermità è sufficiente che l’infortunio sia connesso a un servizio comandato.

La giurisprudenza nell’opera di individuazione dei fatti di servizio ha sviluppato e ricompreso in questo genere l’infortunio in itinere, quello cioè, nel quale incorre il lavoratore nel percorso normale di andata e ritorno dal luogo di lavoro, salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro. Il nuovo regolamento prevede che, ai fini del riconoscimento della causa di servizio, da un lato la domanda parte dall’interessato e dall’altro che il procedimento sia automaticamente iniziato d’ufficio dall’amministrazione del dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità. La domanda deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o dalla data in cui viene a conoscenza dell’infermità.

Il procedimento inizia d’ufficio nel caso il dipendente abbia riportato lesioni per certa o

presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell’esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene o dette infermità siano tali da poter divenire causa di invalidità o di altre menomazioni dell’indennità fisica pschica o sensoriale.

La domanda di equo indennizzo, in caso di perdita dell’integrità fisica, psichica o sensoriale, può essere presentata non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione dei provvedimento di riconoscimento, o può essere contestuale alla domanda di riconoscimento della causa di servizio. Il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie che ha il compito di accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infortunio o lesione, dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, assume la denominazione di Comitato di Verifica per le cause di servizio. Giova infine ricordare che, a mente dell’art. 14 della legge 26 gennaio 1980, n. 9 e dell’art. 183 T.U. 1092/73, quando l’interessato ritenga che sia sopravvenuto un aggravamento delle infermità per le quali sia stata riconosciuta dipendenza da cause di servizio, può chiederne la revisione.

La domanda, respinta per la stessa infermità per tre volte consecutive, può essere rinnovata dopo che sia trascorso un decennio dall’ultima richiesta. Guido Vacca

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IPOTESI DI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 E PER IL BIENNIO ECONOMICO 2002-2003, RELATIVO ALL’AREA DELLA DIRIGENZA DEL COMPARTO “REGIONI E AUTONOMIE LOCALI”

Voce Camerale

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Nuovo Numero

Luglio 2005


Editoriale

Percorriamo insieme la via per riscattare la categoria

di Guido Vacca

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Riflessioni e proposte in ..........Liberta'

di Luigi Di Pietro

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Con la diminuzione dell'export aumenta il rosso della bilancia commerciale

di Federico De Lella

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Mobbing :Il riconoscimento del danno patrimoniale, biologico e morale nella Pubblica Amministrazione

di

Daniela Massari

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Nuove metodologia e tecniche digitali nella Pubblica Amministrazione

di Francesca Pizzoli

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Le relazioni sindacali nel comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali

di Giacomo Mazzarino

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In breve

di Mimmo Cicolella

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Strategie per il rilancio della competitività

di Sandro Di Cicco

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Il ruolo della comunicazione nel proceso evolutivo della Pubblica Amministrazione

di Francesca Carella

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Rassegna Giuridica

Commento alla Legge n. 15 dell’11.02.2005
“Modifiche ed integrazioni alla Legge 241/90“

 

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