CAUSE DI SERVIZIO: COME OTTENERNE IL
RICONOSCIMENTO
Vice
Segretario Nazionale
DiCCAP-SNALCC
Guido Vacca
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2002
è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 29
ottobre 2001, n. 461, recante il regolamento di semplificazione
dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle
infermità da causa di servizio, per la concessione della
pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché
il funzionamento e la composizione del Comitato per le pensioni
privilegiate ordinarie.
Il pubblico dipendente, soggetto a rapporto
d’impiego anche con qualifica dirigenziale,nonché l’appartenente
alle forze di Polizia, anche ad ordinamento militare, o alle
Forze armate od alle altre categorie mediante l’art. 1 del D gs
29 dicembre 1973, n. 1092, che subisce per ragioni di servizio
una infermità, una malattia o lesione traumatica ha il diritto
al riconoscimento della causa di servizio. L’entità del
risarcimento è quantificabile mediante ascrivibilità ad una
categoria della tab. A allegata al Dpr 30.12.81 n. 834, con
diritto di pensione privilegiata se inabile al servizio. Per i
dipendenti civili la pensione è pari all’80% della base
pensionabile, qualunque sia l’anzianità di servizio, se
l’infermità sia ascrivibile alla prima categoria della tab. A
allegata al Dpr 20.12.81 n. 834.
Negli altri casi, per le pensioni ascrivibili
ad una categoria inferiore alla prima, il trattamento è
ragguagliato a tanti quarantesimi dell’ultimo stipendio quanti
sono gli anni di servizio, in tal caso, però la pensione non può
essere inferiore ad un terzo della base pensionabile né
superiore ad otto decimi della base stessa.
Ai fini del riconoscimento della dipendenza
da causa di servizio un’infermità è sufficiente che l’infortunio
sia connesso a un servizio comandato.
La giurisprudenza nell’opera di
individuazione dei fatti di servizio ha sviluppato e ricompreso
in questo genere l’infortunio in itinere, quello cioè, nel quale
incorre il lavoratore nel percorso normale di andata e ritorno
dal luogo di lavoro, salvo il caso di interruzione o deviazione
del tutto indipendenti dal lavoro. Il nuovo regolamento prevede
che, ai fini del riconoscimento della causa di servizio, da un
lato la domanda parte dall’interessato e dall’altro che il
procedimento sia automaticamente iniziato d’ufficio
dall’amministrazione del dipendente che abbia subito lesioni o
contratto infermità o subito aggravamenti di infermità. La
domanda deve essere presentata all’amministrazione di
appartenenza entro sei mesi dalla data in cui si è verificato
l’evento dannoso o dalla data in cui viene a conoscenza
dell’infermità.
Il procedimento inizia d’ufficio nel caso il
dipendente abbia riportato lesioni per certa o
presunta ragione di servizio o abbia contratto
infermità nell’esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene
o dette infermità siano tali da poter divenire causa di
invalidità o di altre menomazioni dell’indennità fisica pschica
o sensoriale.
La domanda di equo indennizzo, in caso di
perdita dell’integrità fisica, psichica o sensoriale, può essere
presentata non oltre il termine di sei mesi dalla data di
notifica o comunicazione dei provvedimento di riconoscimento, o
può essere contestuale alla domanda di riconoscimento della
causa di servizio. Il Comitato per le pensioni privilegiate
ordinarie che ha il compito di accertare la riconducibilità ad
attività lavorativa delle cause produttive di infermità o
lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale
tra i fatti e l’infortunio o lesione, dalla data di entrata in
vigore del nuovo regolamento, assume la denominazione di
Comitato di Verifica per le cause di servizio. Giova infine
ricordare che, a mente dell’art. 14 della legge 26 gennaio 1980,
n. 9 e dell’art. 183 T.U. 1092/73, quando l’interessato ritenga
che sia sopravvenuto un aggravamento delle infermità per le
quali sia stata riconosciuta dipendenza da cause di servizio,
può chiederne la revisione.
La domanda, respinta per la stessa infermità
per tre volte consecutive, può essere rinnovata dopo che sia
trascorso un decennio dall’ultima richiesta.
Guido Vacca