S.N.A.L.C.C. |
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Collocamento a riposo, un diritto trasformato in mera facoltà
T ra le disposizioni in materia di pubblico impiego contenute nel Decreto legge n.112/2008 convertito con modifiche dalla n.133/2008 non mancheranno di dispiegare effetti dirompenti su alcune categorie di lavoratori le innovazioni previste dai commi da 7 a 10 dell’art. 72.Le disposizioni legislative in commento ribaltano, tra l’altro, la disciplina contenuta nell’art. 16, comma 1 del Decreto legislativo 503 del 1992 che,nella formulazione originaria,prevedeva la facoltà del dipendente pubblico di optare, mediante apposita istanza, per il mantenimento in servizio per un ulteriore biennio oltre il raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo. Tale limite, per la stragrande maggioranza degli enti pubblici, corrispondeva al sessantacinquesimo anno di età. L’amministrazione non poteva esercitare alcun potere discrezionale in merito alla reiezione o all’accoglimento dell’istanza. Doveva semplicemente limitarsi a prendere atto della volontà del dipendente ed adottare il provvedimento di mantenimento in servizio. Nella formulazione introdotta dall’art. 72 non solo sottrae al dipendente il diritto di optare ad nutum per il mantenimento in servizio, ma ingigantisce il potere autoritativo degli enti che, oltre ad effettuare una valutazione discrezionale sulla opportunità dell’adozione del provvedimento di prosecuzione del rapporto di lavoro, devono subordinare l’accoglimento della domanda ad una serie di condizioni obiettive tutte finalizzate alla tutela della efficienza e della funzionalità organizzativa, mortificando oltremodo le esigenze dei dipendenti le cui istanze di mantenimento in servizio per un ulteriore biennio sono prevalentemente dettate dal mancato raggiungimento dei 35 anni di servizio alla data della cessazione.La norma presenta una connotazione iniqua nei confronti di tutti quei dipendenti che si vedono privati del diritto di prosecuzione del rapporto di lavoro in vista di un meritato incremento dell’importo della pensione, tanto più se si considera che proprio in questi giorni emerge da autorevoli fonti, non ultima la presa di posizione del Governatore della Banca d’ Italia, che invocano la necessità di lavorare di più e più a lungo per contrastare la recessione in cui l’intero globo sembra sprofondare. Non va sottaciuto, altresì, che nel caso in cui le amministrazioni non dovessero adottare preventivamente i criteri generali cui uniformarsi nella valutazione delle
istanze di mantenimento in servizio si correrebbe il rischio di comportamenti discriminatori, incoerenti, contraddittori e penalizzanti nei confronti delle categorie di lavoratori meno protetti e tutelati. Non sembra comunque superfluo rammentare che le disposizioni transitorie previste dal comma 8 dell’art. 72 consentono ai dipendenti che compiono il limite massimo di età entro il 25 giugno 2009 di presentare l’istanza di trattenimento in servizio entro il 27 dicembre 2008 senza correre l’alea della valutazione discrezionale dell’amministrazione circa l’accoglimento o la reiezione della domanda. Non si può fare a meno di osservare che il ministro della Funzione Pubblica e dell’Innovazione Tecnologica, mentre da un lato ha impresso una decisa accelerazione alla lotta ai comportamenti dei veri e presunti fannulloni che si annidano nella pubblica amministrazione, dall’altro ha inteso conculcare il diritto dei dipendenti che desiderano o sono costretti a posticipare la loro uscita dal mondo del lavoro, trasformandolo in una mera facoltà che potrebbe essere facilmente disattesa dagli enti. ■
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