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VOCE CAMERALE LUGLIO 2006

* Avvocato

In merito alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle differenze retributive arretrate (quali crediti di lavoro), occorre precisare quanto segue. In primo luogo, va segnalato che, con sentenza n. 459/2000, la Corte Costituzionale ha annullato il divieto di cumulo fra interessi legali e rivalutazione monetaria, introdotta dalla legge n. 412/1991 per i crediti di natura previdenziale ed esteso poi ai crediti di natura retributiva con la legge 23.12.1994 n. 724 (finanziaria 1995); al lavoratore, peraltro, non spetta più l’importo maggiore tra interessi e rivalutazione, ma entrambi, essendo stato così ripristinato il regime vigente fino al 31.12.1994. L’incostituzionalità dell’art. 22, comma 36, della citata legge n. 724/1994, per evidente contrasto con l’art. 36 della Costituzione, è, però, limitata ai crediti di lavoro derivanti da rapporti di diritto privato – rispetto ai quali esclusivamente rileva la questione sollevata – per cui non valgono ragioni di contenimento della spesa pubblica.

Pertanto, il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione deve ritenersi operante solamente nei riguardi dei crediti di lavoro richiesti da pubblici dipendenti. (Sul punto: Cassazione, Sez. Lavoro, 11 giugno 2004 n. 11143 e Sezioni Unite n. 38/2001). In secondo luogo, occorre sottolineare che, in linea di principio, in occasione della corresponsione di arretrati da parte della PA, a qualsiasi titolo, la prescrizione relativa agli accessori decorre quanto meno, dalla data di pagamento della relativa sorte, ciò ovviamente ove l’interessato non provveda ad interrompere i termini o l’Amm.ne non abbia, nel frattempo emanato atti deliberativi, con versamento di somme in acconto.

Sul punto, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 136/2001 che ha dichiarato la illegittimità dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge del 23.12.1998 n. 448; essa sentenza ha messo in evidenza: - una disparità di trattamento tra i dipendenti del comparto ministeri; - la violazione dell’art. 36 della Costituzione, atteso che la mancata corresponsione degli accessori “lede l’integrità e l’effettività della retribuzione”; - la violazione degli altri artt. della Costituzione stessa (3, 24, 102, 103, 113 e 97); - la necessità di “un meccanismo di riequilibrio del vantaggio patrimoniale indebitamente conseguito dal datore di lavoro attraverso l’inadempimento”;

La sentenza in parola, però, da sola non basta per ottenere de plano i benefici relativi alla corresponsione degli accessori in parola. E’ evidente che occorrerà esaminare (onde esprimere un parere più completo), caso per caso, le varie fattispecie, riferite a ciascun dipendente, facendo riferimento ai principi generali in tema di prescrizione e decadenza. Giova puntualizzare, a questo punto, che tutti coloro che abbiano già adito le vie legali (TAR o altro Giudice), potranno integrare la domanda precisando gli importi dovuti dalla P.A. a titolo di accessori.

Peraltro, il comma 17 dell’art. 45 del decreto legislativo n. 80 del 31.03.1998, ha previsto l’attribuzione al giudice ordinario (e non più amministrativo), in funzione di Giudice del lavoro, delle controversie di pubblico impiego “relativo a questioni attinenti il periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998”, mentre, per le controversie relative al rapportodi lavoro anteriore al 30 giugno 1998 è rimasta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; inoltre, dette cause dovevano essere proposte, a pena di decadenza, entro la data del 15 settembre 2000. Detta decadenza ha, evidentemente, una fortissima incidenza sulla tutela dei diritti, in quanto impedisce al giudice di entrare nel merito della stessa, dovendosi pronunciare sulla causa ostativa alla prosecuzione del giudizio; tale disposizione non appare conforme all’art. 24 della Costituzione, che tutela il diritto di difesa, per lo meno sotto il profilo della disparità di trattamento di chi può godere del termine prescrizionale rispetto a chi ha magari, (poiché la controversia riguarda un periodo di poco antecedente al 30 giugno 1998), avuto tempo per ricorrere solo fino al 15 settembre 2000 (due anni e qualche mese).

Inoltre la disposizione in esame (art. 45, comma 17) ha anche posto un primo problema inerente le cause relative a periodi continuativi di lavoro a cavallo della data del 30 giugno 1998; con l’ulteriore preoccupazione posta dalla decadenza se non si fosse proceduto entro il 15 settembre 2000. In proposito, la giurisprudenza ha sostenuto che (al fine di evitare una parcellizzazione delle cause), la giurisdizione non si può non radicare in capo al giudice ordinario. In ordine, poi, alla decadenza (per mancata proposizione del ricorso entro il 15.9.2000), il Consiglio dei Ministri, alla fine dell’agosto 2000, aveva predisposto un disegno di legge, prevedendo la permanenza della giurisdizione amm.va per le questioni anteriori al 30/06/1998 con soppressione del citato termine di decadenza del 15.9.2000. Tale disegno di legge, però non è stato approvato con conseguenze ben immaginabili.

Nelle more, il 17° comma dell’art. 45 sopra citato è stato abrogato dall’art.72 d.lg. 30.03.2001 n. 165, che, al precedente art. 69, comma 7, ne ha tuttavia riprodotto il contenuto, del seguente esatto tenore: “Sono attribuiti al giudice ordinario, in funzione di giudice di lavoro, le controversie di cui all’art. 63 del presente decreto, relativo a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte a pena di decadenza entro il 15 settembre 2000”. Riteniamo utile ricordare che, sul punto, è intervenuta la Corte Costituzionale, con ordinanza 5-6 luglio 2004 n. 214, che ha confermato la piena validità del termine del 15.09.2000, non quale limite alla persistenza della giurisdizione amministrativa, ma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale. Alfine, appare opportuno evidenziare il punto di vista della giurisprudenza, in ordine al termine di prescrizione dei crediti vantati dai dipendenti nei confronti della pubblica amministrazione.

Un orientamento prevede un termine di prescrizione decennale, in caso di contestazione da parte della P.A. (Consiglio di Stato 06.07.1992 n. 612 e 17.02.1996 n. 228). Altre pronunce fissano sempre in dieci anni (detto termine prescrizionale), quando i crediti necessitano di un atto di accertamento da parte dell’Amministrazione, in ordine alla posizione giuridica dei dipendenti (Consiglio di Stato Sez. VI 11.12.1996 n. 1736; Sez. IV, 08.05.1995 n. 298 e 03.04.1995 n. 211).

 

 

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