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RIFLESSIONI PER UNA
RIFORMA DEL SISTEMA CAMERALE
DOSSIER
Piero
Sandulli e Simona Sainato
Lo studio approfondito della normativa che
riguarda il complesso apparato delle Camere di Commercio, nonché
la sua evoluzione storica, hanno offerto numerosi spunti di
riflessione per il raggiungimento degli obiettivi del presente
lavoro e, quindi, in merito sia alla necessità di rivalutare ed
incentivare il ruolo che rivestono le CCIAA nell’attuale assetto
dei poteri istituzionali, sia, soprattutto, alla primaria
esigenza di intervenire, con urgenza, a riordinare la disciplina
dei rapporti contrattuali del personale dipendente delle CCIAA.
• Cenni
storici e premesse all’ipotesi di riforma I primi germi delle
attuali Camere di commercio sembrano risalire all’epoca
dell’antica Roma repubblicana, epoca in cui coloro che si
occupavano di arti e commercio solevano aggregarsi sotto il nome
di "collegia opificum mercatorum". Più chiari esempi si
ritrovano nel periodo medievale, in cui sorsero le Corporazioni,
nelle quali gli esponenti di una stessa categoria di interessi
si riunivano per autotutelarsi, in mancanza di uno Stato capace
di farlo. Con l’avvento delle monarchie e, poi, con la
rivoluzione industriale, queste prime forme associative,
perlopiù, espressione di privati interessi, finirono per
estinguersi, ovvero, per subire una profonda trasformazione. Gli
Stati si accorsero di non poter ignorare le diffuse esigenze di
una considerevole parte della popolazione, che, oltretutto,
incideva e contribuiva attivamente alle entrate ed alla
ricchezza dello Stato e, così, si giunse, nel 1600, alla nascita
delle prime Camere di Commercio in Europa In Italia si
arrivò a questo primo traguardo alla fine del 1700 e nel 1811,
con un Decreto del Regno d’Italia, nacquero le Camere di
commercio, arti e manifatture. Dal 1862 al 1925, si provvide al
riordino ed alla istituzionalizzazione di tali enti,
caratterizzati da una notevole autonomia e dall’elezione diretta
degli organi da parte degli imprenditori iscritti nel Registro
delle Ditte. In epoca fascista, in un ottica di centralismo
statale, le Camere di commercio divennero organi consultivi
dell’amministrazione statale ed assunsero il nome di Consigli
provinciali dell’economia,i quali furono presieduti dai
Prefetti. Nel 1944, scomparso il sistema corporativo, si
ricostruiscono le Camere di commercio e gli Uffici provinciali
dell’industria e del commercio sostituirono i cessati uffici
provinciali dell’economia. Da quel momento e fino alla riforma
del 1993, le Camere di commercio subirono una crisi involutiva,
in quanto, da un lato, il D.Lgs.Lgt n. 315 del 1944 aveva
rimandato ad una legge successiva la definitiva e completa
sistemazione giuridica di tali enti, dall’altro, iniziò il lento
processo di delega di funzioni dalla Stato alle Regioni, che
svuotò le CCIAA di numerose attribuzioni. Si susseguirono una
serie di proposte di legge, nessuna delle quali, però appariva
pienamente soddisfacente, così, le CCIAA avviarono autonomamente
una serie di iniziative di fatto, che condussero alla cd. "autoriforma"
del sistema camerale e che sottolinearono il ruolo centrale di
tali enti nei rapporti tra i pubblici poteri ed il mondo
imprenditoriale. Il 29 dicembre 1993, con la Legge n. 580,
finalmente, si avviò il processo di riforma normativa delle
CCIAA, processo che deve ritenersi tutt’ora in atto, anche a
causa dei profondi mutamenti che hanno caratterizzato, in questi
ultimi dieci anni, l’apparato pubblico italiano, nel tentativo,
di raggiungere gli obiettivi del decentramento, della
semplificazione e della razionalizzazione delle risorse, non
solo nell’ottica, del contenimento del debito pubblico, ma anche
nella crescente convinzione che l’apertura dei mercati e
l’entrata in Europa dell’Italia avrebbe necessitato la
riqualificazione della nostra "Pubblica amministrazione",
chiamata a conformarsi con sistemi amministrativi certamente
meno burocratizzati e più efficienti.
Nell’ambito attuale del dibattito politico ed
istituzionale, dunque, le Camere di commercio svolgono un ruolo
fondamentale all’interno del dialogo tra imprese e pubblica
amministrazione.
Il processo di promozione e valorizzazione
degli enti camerali, tocca alcuni degli aspetti avviati con la
riforma, tra i quali, particolare rilievo assume
l’omogeneizzazione del trattamento contrattuale del personale
del mondo camerale, dovendosi far rientrare in esso i dipendenti
delle CCIAA e delle loro associazioni, quelli delle Unioni
regionali e delle Aziende speciali, nonché il personale della
Unione italiana delle Camere di Commercio
. • Obiettivi della
presente ipotesi di riforma possono sintetizzarsi due
obiettivi:
1)
la modifica dell’attuale disciplina del rapporto di lavoro del
personale delle CCIAA (art. 19 della L. n. 580/93).
• I dipendenti delle CCIAA si trovano, da
tempo, relegati nel comparto di contrattazione collettiva
nazionale "Regioni e Autonomie locali", pur non avendo alcun
collegamento con il personale di tale comparto e pur svolgendo
funzioni e compiti totalmente diversi da quelli attribuiti al
personale appartenente agli enti territoriali, sia sotto il
profilo delle finalità perseguite sia per la metodologia usata.
È opinione comune che le CCIAA siano enti profondamente diversi
dagli enti locali territoriali e che le stesse siano dotate di
caratteristiche uniche e peculiari che derivano, innanzitutto,
dalla loro origine storica, quali associazioni di particolari
categorie di persone, portatrici di interessi emergenti
prevalentemente nei settori dell’economia. Da qui, gli ulteriori
elementi caratterizzanti queste speciali istituzioni: il ruolo
di intermediarie tra il sistema delle imprese e la pubblica
amministrazione locale, regionale, nazionale ed europea; le
vaste competenze del mercato economico, nazionale ed
internazionale, con funzioni pubbliche per la regolazione e la
trasparenza dello stesso; l’ampia autonomia che le
contraddistingue, sotto il profilo statutario, organizzativo e
finanziario, in quanto, da un lato, esponenti del mondo
imprenditoriale, dall’altro, rappresentanti di un complesso
strutturato di interessi economici generali, con funzioni
pubbliche di servizio; la natura di soggetti di "autogoverno"
dei processi economici,ma anche destinatarie di importanti
attribuzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle Regioni; i
compiti di programmazione (si pensi all’art. 22 del D.Lgs. n.
300/99, che prevede che il Ministero dell’Economia e delle
Finanze possa avvalersi delle CCIAA per l’esercizio delle
funzioni di programmazione economica e finanziaria, nonché per
la verifica delle politiche di coesione), di consulenza e si
supporto, che le CCIAA sono chiamate, a svolgere in sinergia con
le amministrazioni centrali e periferiche (ad es., la creazione
dello Sportello unico per le attività produttive, gli
Osservatori camerali sul commercio, lo sviluppo delle banche
dati su rete informatica); il delicato ruolo di "agente
certificatore", in qualità di organismo super partes che
promuove, valorizza e tutela gli interessi della comunità (si
pensi, ad es., alla certificazione antimafia); l’azione di
internazionalizzazione dell’economia italiana e di incremento
delle imprese italiane all’estero, svolta dalle CCIAA attraverso
l’Unioncamere; ed ancora, il riconoscimento delle CCIAA quali
soggetti erogatori di "servizi di giustizia alternativa", in
quanto dotate del potere di risolvere le controversie tra
imprese e tra imprese e consumatori, in sede conciliativa e
arbitrale.
Questi e molti altri ancora sono gli elementi
che inducono a ritenere le CCIAA come enti pubblici a sé,
manifestazione del complesso pluralismo che caratterizza il
nostro ordinamento, ovvero, espressione del cosiddetto
"policentrismo autonomistico".
Ma le diversità esistenti tra gli enti
territoriali e le CCIAA emergono anche dalle stesse definizioni
che la legislazione vigente fornisce per le CCIAA.
L’art. 1 della L. n. 580/93 le qualifica
"enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell’ambito
della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di
interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo
sviluppo nell’ambito delle economie locali".
Ed ancora, l’art. 1 della L. n. 59/97, al
fine di escludere (e di preservare) le CCIAA dalla certosina
operazione di conferimento alle regioni e agli enti locali di
tutte "le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei
rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o
amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero
tramite enti o altri soggetti pubblici", definisce i compiti da
queste esercitati localmente, come poteri esercitati in regime
di "autonomia funzionale", dizione che verrà ripresa anche dal
D. Lgs. n. 300 del 30 luglio 1999 per affermare il principio
della "univocità" del conferimento delle funzioni
amministrative, che possono essere trasferite dal centro alla
periferica ma non viceversa, qualificando, peraltro, le Camere
di commercio, come una rete territoriale per i Ministeri aventi
competenza nei settori dell’economia. Dunque, l’unico legame
che, apparentemente, sembrano avere le CCIAA con gli enti
territoriali risiede nella dislocazione ambientale e geografica
delle CCIAA. Queste, infatti," hanno sede in ogni capoluogo di
provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di
regola con quella della provincia o dell’area
metropolitana" (art. 1, comma 2, della L. n. 580/93), ma, due o
più Camere di commercio possono proporre l’accorpamento delle
rispettive circoscrizioni territoriali in un’unica Camera,
istituita con decreto del Ministero dell’Industria, del
commercio e dell’artigianato (oggi, Ministero delle attività
produttive).
Le stesse funzioni attributive dalla legge di
riforma alle CCIAA indicano chiaramente la profonda differenza
esistente tra queste e gli enti locali, "funzioni di supporto e
di promozione degli interessi generali delle imprese, nonché… le
funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al
sistema delle imprese", oltre "alle funzioni ad esse delegate
dallo Stato e dalle Regioni, nonché quelle derivanti da
convenzioni internazionali" (art. 2, comma 1, della L. n.
580/93). È evidente, poi, che, essendo enti camerali ubicati in
ogni capoluogo di provincia, al fine di rendere meglio
accessibili i servizi da questi offerti all’utenza, questi
organismi non possono che operare ciascuno nell’ambito della
propria competenza territoriale, ma ciò non è sufficiente per
assimilarli ad un ente locale, assumendo il termine "locale" una
valenza totalmente diversa se riferito alle CCIAA, poiché, in
tal caso, sta ad indicare esclusivamente l’area geografica in
cui le stesse espletano la loro attività, non implicando, in
alcun modo, una "localizzazione delle funzioni". In altre
parole, dovendo l’impresa "locale", iscritta alla propria CCIAA
di appartenenza, confrontarsi con il più ampio sistema
imprenditoriale nazionale,ed oggi con quello europeo, è naturale
che il soggetto istituzionale preposto a rappresentarla non
possa essere limitato dal proprio circoscritto ambito
territoriale, essendo il medesimo soggetto anche portatore degli
interessi economici generali e dotato del potere di intervenire
ed incidere, in modo indipendente ed efficace, nel mercato.
Infatti, non si deve dimenticare che le CCIAA,
oltre ad essere dotate di un’ampia autonomia, statutaria,
organizzativa e finanziaria, rientrano tra i cosiddetti enti
autarchici, possedendo il potere di emanare provvedimenti
concreti, ai quali l’orientamento giuridico statale attribuisce
la stessa efficacia o esecutorietà degli atti amministrativi
dello Stato soggetto (potere tributario, di certificazione, di
autorizzazione, di conciliazione, ecc.). A sottolineare le
profonde differenze esistenti tra le CCIAA e gli enti locali,
differenze che rendono inspiegabile l’inserimento delle prime
nel comparto contrattuale dei secondi o, addirittura, il loro
stesso inquadramento nella categoria giuridica degli enti
locali, sono intervenute anche la dottrina e la giurisprudenza.
Autorevoli esponenti della dottrina hanno definito le CCIAA come
"enti periferici tipizzati" (A. M. Sandulli), ovvero, come "enti
locali non territoriali" (G. Guarino), in quanto, seppure la
loro sfera di azione si esplica, in parte, nell’ambito della
circoscrizione, né il territorio né le persone che appartengono
al territorio rappresentano elementi costitutivi dell’ente
camerale.
La giurisprudenza, da parte sua, ha,
inizialmente, qualificato le CCIAA come "enti pubblici non
territoriali, con competenza istituzionalmente riferita
all’ambito provinciale" (Cons. di Stato, sez.VI, decisione 29
marzo 1977, n. 351). Successivamente, dagli anni ‘80 ad oggi,
sia la giurisprudenza civile, sia quella amministrativa, si è
orientata nel senso di attribuire agli enti camerali la natura
di "ente pubblico non economico", distanziandoli, in tal modo,
sempre di più, dalla categoria degli enti locali territoriali
(Cass. Civ., Sez. un. 17 gennaio 1991, n. 404, Cass. Civ., Sez.
un., 9 febbraio 1987, n. 1356;Tar Lazio, sez. III, 9 dicembre
1985, n. 2072).
Infine, per tutte le ragioni sin qui esposte,
sembra opportuno che le CCIAA avviino un processo di riforma
giuridica che conduca, in via primaria, alla costituzione di un
comparto autonomo di contrattazione collettiva, che, da un lato,
restituisca agli enti camerali ed ai loro dipendenti, quella
"autonomia funzionale" che, da sempre, contraddistingue queste
istituzioni, definite anche "Authorities del mercato articolate
sul territorio", dall’altro, incentivi il personale camerale a
svolgere le proprie mansioni secondo i criteri della
produttività, della efficienza, della semplificazione, dell’economicità
e della razionalizzazione delle risorse, secondo il modello di
azione tipico delle imprese private, ma anche in linea con gli
obiettivi che,negli ultimi anni, la Pubblica Amministrazione si
è imposta di raggiungere (si rimanda ai principi contenuti
nell’art. 2 della legge delega sul riordino del pubblico
impiego, del 23 dicembre 1992, n. 421 e, soprattutto, agli artt.
1 e 2 del D. Lgs. n. 165/01).
In quest’ottica, le CCIAA devono poter
rappresentare il paradigma supremo della nuova immagine
istituzionale, in quanto, essendo l’elemento di congiunzione tra
il sistema imprenditoriale e quello pubblico, devono fornire
l’esempio concreto della sintesi tra i principi a garanzia e
tutela della collettività, propri dell’azione amministrativa ed
i canoni dell’efficienza, della snellezza e della produttività,
tipici dell’economia privata.
L’inserimento del personale camerale in un
unico ed autonomo comparto di contrattazione collettiva
nazionale risponde anche ad una precisa esigenza, manifestata da
tempo dai dipendenti camerali e dalle loro rappresentanze
sindacali, quella di omogeneizzare il contenuto dei contratti di
lavoro di tutto il personale del settore, al fine di valorizzare
ed armonizzare i compiti e le funzioni che ciascuno è chiamato a
svolgere. Attualmente, infatti, in ambito contrattuale, esistono
notevoli differenze nella regolamentazione dei rapporti di
lavoro del personale dipendente dagli enti camerali. Al
personale delle CCIAA si applica il testo del CCNL stipulato per
il comparto Regioni ed Autonomie locali, nel quale sono state
inserite, illogicamente, anche le CCIAA; diversamente, la
Unioncamere è stata autorizzata a sottoscrivere con l’Aran,per i
propri dipendenti delle CCIAA, in condizioni nettamente
superiori rispetto a quelle previste per i dipendenti delle
CCIAA, in considerazione del fatto che questo organismo, benché
ente pubblico a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 70, comma
4, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 (nuovo Testo Unico sugli
impiegati civili dello Stato), è legittimato a non far parte di
alcun comparto di contrattazione ed a stipulare contratti che,
per tale motivo, vengono definiti "atipici". Infine, non può
essere tralasciato di ricordare che i dipendenti della Unioni
regionali, delle aziende speciali e delle società cui
partecipano gli enti camerali, essendo tali organismi soggetti
di diritto privato, hanno un contratto regolato interamente
dalle norme del codice civile, ciò cui dovrebbero tendere anche
i contratti del personale delle pubbliche amministrazioni,
sebbene si sia ancora lontani dal raggiungimento di questa
ambita meta. Sembra opportuno, quindi, costituire un distinto
comparto di contrattazione collettiva, che riunisca ed armonizzi
i rapporti di lavoro dei dipendenti camerali,garantendo a
tutti,in uguale misura, medesimi condizioni e trattamenti
retributivi e previdenziali, allo scopo di realizzare appieno i
principi di imparzialità ed uguaglianza che la Costituzione
italiana riconosce a tutti i cittadini. D’altra parte, sia la L.
n. 421/92, sia il D.Lgs. n. 29/93 e s.m., come ripreso
dall’attuale Testo Unico sul pubblico impiego, prevedono che i
comparti della contrattazione collettiva nazionale devono
riguardare "settori omogenei o affini" e, si è detto, quanto le
CCIAA siano profondamente diverse e certamente non assimilabili
alla categoria degli enti pubblici territoriali. Ma non deve
sfuggire che l’art. 2 della L. 421/92, alla lett. i), ha
autorizzato il Governo a "prevedere che la struttura della
contrattazione, le aree di contrattazione ed il rapporto tra i
diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del
settore privato", così come anche che al comma 2, dell’art. 2
del D.Lgs. n. 165/01, si legge:"i rapporti di lavoro dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati
dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V, del
codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell’impresa". Ed ancora, l’art. 45 del citato T.U. sul pubblico
impiego, al comma 2, dispone: "le amministrazioni pubbliche
garantiscono ai propri dipendenti di cui all’art. 2, comma 2,
parità di trattamento contrattualee comunque trattamenti non
inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti
collettivi".
In un’ottica di privatizzazione del pubblico
impiego, in cui non ci può e non ci deve essere una differenza
sostanziale tra rapporti di lavoro privato e rapporti di lavoro
pubblico, in cui i comparti pubblici possono e devono essere
definiti "in coerenza con quelli del settore privato", ed in cui
la parità di trattamento dei lavoratori deve essere garantita ed
attuata in modo assoluto, non può continuare ad esistere un
sistema frammentario, disorganico e, soprattutto, disomogeneo,
come quello previsto per il personale camerale. Nasce, dunque,
la concreta possibilità di costituire un comparto di
contrattazione in cui fare confluire i dipendenti di tutti gli
enti camerali, compresi quelle delle Unioni regionali e quelle
delle aziende speciali e delle società miste, nel tentativo di
giungere ad un unico testo normativo che garantisca condizioni
uniformi per tutti, non lontane da quelle attualmente previste
per l’impiego privato. Questo obiettivo diviene ancora più
importante laddove si consideri il ruolo di paradigma
politico-sociale-istituzionale che le CCIAA rappresentano, in
qualità di intermediarie tra le imprese private e le pubbliche
amministrazioni. In seconda analisi, qualora non si dovesse
raggiungere il traguardo della costituzione di un autonomo
comparto di contrattazione nazionale per tutti gli enti
camerali, ritenendosi prematuro creare una regolamentazione
unica per i rapporti di lavoro privato e per quelli di lavoro
pubblico, in considerazione del fatto che il processo di
privatizzazione del pubblico impiego non si è ancora compiuto
appieno, le strade alternative potrebbero essere ancora due:
- ottenere che il personale delle CCIAA esca
dal comparto di contrattazione collettiva nazionale "Regioni ed
Autonomie locali", per essere assimilato a quello dipendente
dalla Unioncamere, al fine, quantomeno, di rendere omogenei le
condizioni ed i trattamenti contrattuali dei dipendenti degli
enti camerali propriamente pubblici, applicando a tutti il
medesimo testo normativo (ad esempio, il testo del CCNL del
personale della Unioncamere, che presenta condizioni certamente
più favorevoli). Per realizzare questo obiettivo, si può tentare
di costituire un autonomo comparto di contrattazione tra CCIAA
ed Unioncamere (d’altra parte, recentemente, anche il personale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il personale
delle varie Accademie ed Istituzioni, nel settore artistico,
hanno conquistato un proprio autonomo comparto), oppure, più
semplicemente le CCIAA potrebbero ottenere l’autorizzazione, di
cui all’art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/01, per stipulare
anch’esse, come l’Unioncamere, contratti "atipici" di lavoro per
i propri dipendenti. Sull’opportunità e la ragionevolezza
dell’applicazione di una disciplina uniforme, in materia di
personale, tanto alle CCIAA quanto alla Unioncamere,
un’interessante spunto di riflessione ci è offerto dalla I°
sezione del Consiglio di Stato, che, con il parere n. 175 del 15
febbraio 1985, aveva da tempo sottolineato come "l’Unione
italiana delle camere di commercio, riconosciuta come persona
giuridica di diritto pubblico dai D.P.R. 30 giugno 1954, n. 709,
è un ente pubblico non economico, risultante da un consorzio
delle camere stesse, che va inserito nello stesso comparto del
quale fanno parte gli enti consorziati, ai fini della
contrattazione collettiva" (si veda anche,Tar Lazio, sez. I, 20
maggio 1987, n. 1097); - Il parere citato consente di addivenire
anche un’altra plausibile soluzione; trasferire il personale
delle CCIAA, insieme a quello della Unioncamere, nel comparto di
contrattazione collettiva nazionale degli enti pubblici non
economici, alla luce non solo del costante e pacifico
orientamento dottrinale e giurisprudenziale che qualifica,
appunto, tali soggetti come "enti pubblici non economici", ma
anche per le numerose analogie che rendono gli enti camerali
certamente più affini agli enti pubblici non economici rispetto
a quanto non lo siano agli enti territoriali. Si deve, infine,
ricordare la presenza statale nel settore camerale, che si
esplica, perlopiù, attraverso tanto in fase di programmazione
economica quanto in fase di gestione e di controllo del mercato.
Ma, soprattutto, il legame con lo Stato deriva alle CCIAA dalla
previsione dell’art. 18 della L. n. 580/93, il quale, alla
lettera
a), prevede, tra le forme di finanziamento
ordinario delle Camere, "i contributi a carico del bilancio
dello Stato, quale corrispettivo per l’esercizio di funzioni di
interesse generale svolte per conto della pubblica
amministrazione". Tali commistioni tra CCIAA e Stato potrebbero
far ritenere assimilabili, e non a torto, gli enti camerali alle
aziende e alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, i ottimizzando l’inserimento dei primi nel comparto
contrattuale delle seconde. Pur tuttavia, anche sulla base della
tesi di Cassese, che considera le aziende e le amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo come "enti recessivi",
destinati, ben presto, a scomparire, sembra più opportuno
perseguire l’obiettivo dell’inquadramento degli enti camerali
nel comparto degli enti pubblici non economici. Relativamente
all’iter propriamente giuridico da seguire per la realizzazione
della riforma della disciplina in materia di personale camerale,
sarà necessario intervenire sulla legge n. 580 del 29 dicembre
1993,modificandone l’art. 19 ed inserendo, eventualmente, le
nuove disposizioni normative che si renderanno necessarie.
L’elaborazione del contenuto di queste norme, deve essere
rimandata ad un momento successivo,essendo la fase della scelta
dell’obiettivo da perseguire preliminare ad ogni altra.
2) La riforma degli strumenti a disposizione
delle CCIAA per il raggiungimento dei loro scopi istituzionali
(art.2,comma 2, della L. n. 580/93 e, in particolare, gli artt.
57 e ss. del D.M. 23 luglio 1997, n. 287).
L’
esigenza che emerge è quella di far si che le CCIAA recuperino e
si riapproprino di tutta
una
serie di funzioni e competenze, a loro attribuite dalla legge o
trasferitegli dalle altre
amministrazioni, che, soprattutto negli ultimi anni,sono state
demandate alle aziende speciali e/o alle società miste, la cui
costituzione o partecipazione, fin troppo facilmente, è stata
deliberata dalle giunte camerali.
Questo fenomeno di deleghe "a cascata",che ha caratterizzato e
coinvolto non solo il settore camerale, bensì, tutta la pubblica
amministrazione e, più diffusamente, l’apparato degli enti
locali, determina una serie di inconvenienti e spesso, di
illegittimità; in merito, una specifica analisi deve portarci a
verificare la sussistenza, o meno, di un’inutile ed
irragionevole
dispersione del
denaro pubblico, derivante da un’eccessiva duplicazione di
funzioni.
Sulla base di questa concreta motivazione,
per perseguire l’obiettivo del risparmio e della realizzazione
delle risorse, in ottemperanza anche al principio di buon
andamento e trasparenza dell’azione amministrativa, il percorso
da seguire potrebbe essere quello di prevedere, a livello
legislativo, per gli enti camerali, alcuni limiti alla
possibilità di costruire aziende speciali o di partecipazione a
società miste, oppure, prevedere maggiori ingerenze e controlli
su tali soggetti da parte degli organismi camerali che li hanno
assentiti. Più difficile appare l’ipotesi di intervenire
sull’attuale assetto, sciogliendo e riducendo le aziende e le
società esistenti, in quanto una scelta così drastica sarebbe
oggetto di facili critiche, soprattutto, in merito all’evidente
problema sul come e dove andrebbe ad essere collocato il
personale dipendente dei soggetti disciolti. Si tratta,
comunque, di procedere in assenza di norme di legge precise e
puntuali, mediante una autoriforma che consenta alle CCIAA di
autovincolarsi in relazione agli strumenti da utilizzare per il
raggiungimento dei propri scopi istituzionali, in vista di una
più ampia valorizzazione del settore che, pur rappresentando una
particolare categoria sociale, quella economica, non deve
perdere, però, di vista il bene comune della collettività.
L’importanza e la concreta possibilità di realizzare dette
ipotesi di innovazione del sistema camerale assumano una
particolare rilevanza considerando l’attuale assetto
storico-politico italiano, in cui i massimi esponenti
istituzionali hanno acquisito, anche per esperienza diretta, la
capacità necessaria per meglio valutare la costruzione di uno
Stato impresa, sapendo coniugare insieme le esigenze del
pubblico e le economicità del privato. |