S.N.A.L.C.C. |
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“Il successo deve essere misurato, non dal ruolo che si ricopre, bensì dagli ostacoli che si sono superati per raggiungerlo“.
Il pensiero di questa frase fotografa ed esalta quello che il nostro sindacato autonomo tra ostacoli e difficoltà è riuscito a raggiungere.
Un traguardo significativo e importante per la categoria dei camerali che da ora grazie alla sentenza della suprema Corte di Cassazione vede riconosciuto e sancito il diritto ad una indennità di anzianità più congrua e piena.
I benefici sono consistenti e sacrosanti e naturalmente il principio enunciato è valido per le diverse migliaia di lavoratori camerali in servizio o in pensione da meno di cinque anni che godevano della indennità di anzianità. Ancora una volta il Sindacato Autonomo in splendida solitudine ha avuto ragione e centrato con largo anticipo quelle che sono state le conclusioni dei giudici, grazie alla lungimirante perspicacia del proprio gruppo dirigente.
Resta solo il rammarico che ancora una volta siamo stati costretti ad intraprendere vie legali per vedere riconosciuti i diritti dei camerali contro tutto e contro tutti, considerato che a diversi livelli nessuno ha prestato attenzione alla validità delle nostre tesi sui diversi tavoli dove è stata posta la questione.
Ora da questo inequivocabile e basilare punto ripartiamo invitando i colleghi a rivendicare i propri diritti. Alle nostre Camere chiediamo di assicurare che vi sia un trattamento uniforme per tutti i lavoratori che godono del trattamento dell’istituto della indennità di anzianità senza ritardi, con la certezza della vigilanza del nostro sindacato.
Un grazie particolare va indirizzato ai colleghi che hanno dato credito alle nostre tesi ed a tutti coloro che nel silenzio ma costantemente lavorano per l’affermazione dei diritti dei lavoratori certi di avere alle spalle un sindacato che ha un cuore antico ma la forza dinamica di chi non si arrende mai.
Avanti tutta ed alla prossima battaglia da vincere!
QUADRO NORMATIVO DI
RIFERIMENTO: a) Regolamento-tipo approvato con D.I. 12 luglio 1982
L’indennità stessa, in caso di premorienza del dipendente, spetta agli eredi legittimi, secondo le norme stabilite in materia dal codice civile. La liquidazione della medesima indennità è disposta in favore degli aventi diritto entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di impiego o di lavoro”. Il Regolamento-tipo per il personale dei ruoli delle Camere di Commercio, approvato con D.M. 1 marzo 1958, al 3° comma dell’articolo 27, testualmente così disponeva: “Il trattamento, di cui al primo comma, tiene luogo della indennità di anzianità, prevista dall’articolo 2120 del codice civile”. L’origine storica della norma rinviava dunque alla disciplina codicistica.
Il citato articolo 77 del vigente regolamento, non per caso, infatti, contiene coincidenza di elementi strutturali essenziali e dizione normativa – identità di natura e funzione, la struttura del calcolo sulla base dell’ultima retribuzione fruita, rapportabilità di essa all’anzianità di servizio maturata – da renderla del tutto assimilabile a quella prevista agli articoli 2120 del c.c. e seguenti (vecchio testo, sostituito poi dall’articolo 1, legge n. 297/1982). “L’indennità di anzianità disciplinata dal vecchio Codice civile, sorta con funzione premiale e previdenziale ed evolutasi con funzione di retribuzione differita, non ha mai consentito deroghe al principio della “onnicomprensività” (Corte Costituzionale n. 75/1968 e n. 85/1972; Corte di Cassazione n. 5624/2000, n. 12126/1999 e n. 10160/2001).
b) Prima il Regolamento approvato con D.M. 16 marzo 1970 e poi il Regolamento del 1982, sono stati emessi in forza dell’articolo 3, 2° comma, della legge 23.2.1968, n. 125, che testualmente dispone:
“La posizione giuridica e di carriera, il trattamento economico, assistenziale e previdenziale del personale di cui al precedente comma sono disciplinati da apposito regolamento tipo da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministero del Tesoro, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative; il personale degli attuali ruoli camerali sarà immesso nelle corrispondenti carriere e qualifiche dei ruoli da istituire, conservando l’anzianità di carriera e di qualifica maturate nei ruoli di provenienza”.
c) Legge 29.12.1993 n. 580, articolo 19 – personale delle camere di commercio
d) Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici 27 luglio 1999
◗ Articolo 5 – Soggetti pubblici competenti “…omissis… Per il personale non iscritto all’INPDAP per i trattamenti di fine servizio, come quello degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e delle camere di commercio, il predetto adempimento è effettuato dall’ente datore di lavoro”.
◗ Articolo 8 – norme finali “Per gli enti il cui personale non è iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio e per i quali conseguentemente non opera la trattenuta del 2,5% della base retributiva prevista dall’articolo 11 della legge n. 152/1968 e dell’articolo 37 del dpr 29.12.1973 n. 1032, non si applica quanto previsto dall’articolo 6”.
e) DpCM 20.12.1999 – Articolo 1, comma 6: “…omissis… Per i dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non è prevista l’iscrizione all’INPDAP per i trattamenti di fine servizio il predetto adempimento è effettuato dall’ente datore di lavoro”.
f) Dichiarazione congiunta n. 3 allegata al CCNL Regioni e Autonomie Locali del 14.9.2000:
Omissis… Le parti, inoltre, convengono che, per i dipendenti delle Camere di commercio in servizio alla data di entrata in vigore del DPCM 20.12.1999, pubblicato sulla G.U. n. 111/2000, restano confermate le disposizioni di cui al D.I. 12.7.1982 e successive modificazioni e del D.I. 20.4.1995 n. 245, relativamente agli istituti della indennità di anzianità e dei fondi di previdenza, trattandosi di istituti attinenti ad aspetti previdenziali e, quindi, estranei alla disciplina del rapporto di lavoro. La Corte di Cassazione sezione Lavoro, nella sentenza n. 10437 del 8.5.2006, ha osservato, tra l’altro, che “il Regolamento del 1982 – sulla cui vigenza ed a prescindere dalla sua legittimità, non vi è contestazione – ha sicura natura normativa, è, cioè, fonte di diritto oggettivo ai sensi dell’articolo 1 delle disposizioni sulla legge in generale”. Ne discende – e non è dato dubitare – che la materia è interamente disciplinata dal vigente Regolamento tipo per il personale camerale 12 luglio 1982.
L’indennità di anzianità da
liquidare a favore del personale camerale deve essere “commisurata a tante
mensilità dell’ultima retribuzione fruita” (articolo 77 regolamento).
Articolo 10 – biennio economico 2004/2005 – Nozione di retribuzione
La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione decentrata integrativa prevede diverse modalità temporali di erogazione. La retribuzione corrisposta al personale dipendente degli enti del comparto Regioni-Autonomie locali è definita come segue: Retribuzione mensile = posizione iniziale delle varie categorie (A1, B1, C1, D1, B3, D3); Retribuzione base mensile = retribuzione mensile di cui al punto precedente e dalla progressione economica all’interno della categoria di appartenenza; Retribuzione individuale mensile = retribuzione base mensile di cui sopra, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla retribuzione di posizione nonché da altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e riassorbibile.
Orbene, la struttura attuale del trattamento economico è basata sulla “retribuzione individuale mensile”, che con l’aggiunta del rateo della 13ª mensilità e la indennità di comparto di cui all’articolo 33 del CCNL 22 gennaio 2004 (avente quest’ultima carattere di generalità e natura fissa e ricorrente), va a costituire una quota parte della “retribuzione ultima fruita”. È disposto altresì, come norma di chiusura, dalla più volte citata fonte regolamentare, che concorrono a costituire la base di computo della predetta indennità gli “altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili”, cioè tutte quelle competenze di carattere patrimoniale, date in corrispettivo di prestazioni di lavoro e riconosciute utili ai fini del trattamento previdenziale e di quiescenza è quello della perfetta simmetria e collegamento tra la natura e qualificazione di “assegni pensionabili e quiescibili” e inclusione nella base del computo della indennità di anzianità, nel senso che intanto un compenso può entrare a far parte della c.d. retribuzione parametro, sulla cui base viene liquidata l’indennità in questione, in quanto sia preventivamente ricompreso nel coacervo degli “assegni” soggetti a contribuzione previdenziale.
■ ■ L’articolo 77 del regolamento, in particolare, non comprende nominativamente non solo la retribuzione di posizione, la retribuzione di risultato (prevista dall’articolo 10 del CCNL del 31.3.1999) e la indennità di comparto, ma la stessa retribuzione individuale di anzianità, per evidenti ragioni di collocazione temporale delle norme (regolamento del 1982/contratti del 1999 e del 2004), ma è chiaro che il riferimento “agli altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili” non può dare adito a dubbi interpretativi e va correttamente inteso – attualizzando l’interpretazione perché mutata la fonte di riferimento – nel senso di considerare tutti quegli elementi stipendiali temporalmente enentrati a far parte della sfera giuridica patrimoniale del lavoratore, quale corrispettivo sinallagmatico della sua prestazione, all’atto della cessazione dal servizio – purché utili ai fini previdenziali e della quiescenza – elementi di retribuzione-parametro da porre a base del calcolo della indennità di anzianità.
Non v’è dubbio che la retribuzione individuale di anzianità, la retribuzione di posizione e di risultato, la indennità di comparto, la indennità ex articolo 17, lettera f), gli incentivi per la produttività, le indennità di rischio e lo straordinario, sono emolumenti utili ai fini previdenziali e, come tali, da includersi – con la “retribuzione base mensile” e l’aggiunta del rateo della 13ª mensilità – nel calcolo della indennità di anzianità.
La suprema Corte con la citata sentenza n. 10437/2006, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Sotto questo profilo, ritiene il Collegio che la piana lettura della norma (art. 77 del regolamento ndr.) induce a concludere che, dovendo la verifica della retribuzione utile ai fini dell’indennità di anzianità essere fatta al momento della cessazione del rapporto, gli assegni pensionabili rilevanti ai fini del calcolo debbano essere individuati sulla base della normativa previdenziale in vigore a tale data”. “Del resto lo stesso riferimento della disposizione agli “eventuali” assegni evidenzia la possibilità che il sopravvenire una nuova disciplina previdenziale renda pensionabili altri assegni. Il rinvio contenuto nell’articolo 77 del citato Regolamento deve dunque intendersi di natura recettizia e non meramente formale”.
“Il riferimento agli “assegni pensionabili” deve poi intendersi in senso lato, nel senso, cioè, di emolumenti in genere, purché pensionabili, posto che il Regolamento pone l’accento principalmente sul fatto che la voce retributiva sia pensionabile, come risulta “Nella specie, pertanto, …omissis… deve ritenersi che risultano pensionabili anche tutte le voci retributive accessorie – compreso il lavoro straordinario – e, come tali, da includersi nel calcolo della indennità di anzianità”. Orbene, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche la disciplina vigente, ai fini della determinazione della base contributiva pensionabile è dettata dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 335 del 8 agosto 1995 – Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare –, il quale stabilisce che, con effetto dal 1° gennaio 1996, si applica l’articolo 12 della legge n. 153 del 1969, sostituito dall’articolo 6 del D. Lgs. 2.9.1997, n. 314.
È noto che secondo i criteri previsti dalla menzionata normativa, la base contributiva e pensionabile viene ampliata sino a comprendere tutti gli emolumenti corrisposti al lavoratore a titolo di retribuzione in denaro o in natura. Conseguentemente costituiscono retribuzione imponibile gli elementi del trattamento economico sia fondamentale che accessorio. Distinzione che non ha più alcuna rilevanza ai fini della determinazione della retribuzione contributiva, nel senso che l’area del trattamento fondamentale non coincide con quella e non esaurisce quella di retribuzione contributiva, la quale invece è più estesa e comprende anche (o quasi) tutte le voci del trattamento accessorio. E d’altronde è inequivocabile che la voce retributiva della indennità di posizione non fa parte del trattamento economico accessorio – termine arbitrario in assenza di norma contrattuale – ma di quella fondamentale. Infatti i trattamenti economici accessori contrattualmente sono collegati alla produttività individuale e collettiva, nonché all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate, pericolose o dannose per la salute, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 29/93 e dell’ articolo 45 del D.Lgs. n. 165/01.
TRIBUNALE DI L’AQUILA – Giudice del Lavoro-Sentenza n. 86 del 16.3.2005
La sentenza in questione è stata confermata dalla Corte d’Appello di L’Aquila sezione lavoro e previdenza, con sentenza n. 813 del 30.10.2006. Nella motivazione, tra l’altro, viene testualmente affermato: “Ma gli argomenti esposti dall’ente appellante non si fondano su norma o su clausola alcuna; a tale proposito si rinvia alla attenta, analitica indagine, contenuta nella sentenza di primo grado, che riferisce le vicende della contrattazione collettiva, e ciò con particolare riguardo alla errata tesi dell’ente appellante, secondo cui vi sarebbe una connessione tra la indennità di anzianità per i dipendenti camerali, ed il trattamento di fine rapporto, nonché la circolare Inpdap, che a tale trattamento si riferisce. Per il resto, ed in conclusione, gli argomenti dell’appellante confliggono irrimediabilmente con la lettera, e con il significato, del decreto interministeriale del 1982, la cui applicabilità è incontestabile, e nel quale non si può rinvenire alcunché che possa fondare la tesi dell’ente appellante”.
■ ■ ◗ RETRIBUZIONE DI POSIZIONE L’indennità in questione, per natura, funzione e struttura equiparabile alla omologa retribuzione di posizione prevista per il personale appartenente all’area dirigenziale, una volta giuridicamente acquisita, assume la natura di emolumento fisso, continuativo – che non postula la definitività dell’emolumento considerato, ma la periodicità ed ordinarietà della sua erogazione, in contrapposizione concettualmente a saltuarietà ed occasionalità –, corrisposto in modo stabile e permanente, ancorchè non definitivo. Trattasi di una indennità con il requisito essenziale della “corrispettività”, in quanto trova causa diretta nel rapporto di lavoro e risulta essere quindi parte fondamentale della retribuzione. Essa è predeterminata o determinabile, ontologicamente di natura retributiva, obbligatoria. Assorbe tutti gli altri assegni e indennità previsti dal contratto, inserita nella retribuzione individuale mensile e nella 13ª mensilità, dovuta in relazione ad una prestazione lavorativa effettuata a titolo oneroso – secondo indicazioni ed esigenze del datore di lavoro e non può essere rifiutata – dove viene richiesto lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, istituita da fonte contrattuale a ciò normativamente abilitata. La Corte di Cassazione ha sempre affermato che la natura retributiva di un compenso erogato al lavoratore subordinato non può essere esclusa in considerazione della finalità incentivante dell’erogazione. “Va infatti precisato che il concetto di continuità degli emolumenti del lavoratore va inteso in senso relativo, per cui è sufficiente che il compenso non abbia carattere transitorio, eventuale o saltuario ma costituisca il corrispettivo per una prestazione contrattualmente obbligatoria avente carattere di regolarità o di frequenza in un determinato arco di tempo, senza rilievo per la circostanza che, in presenza di determinate condizioni, possa eventualmente non essere attribuito” (Cass. S.U. n. 3148/1983; Cass. n. 2669/1992). 21 ottobre 2006 ■
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