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VOCE CAMERALE LUGLIO 2006

Le Camere di Commercio devono organizzarsi ed innalzare le professionalità giuridiche a disposizione.

Albo dei gestori ambientali, la scelta del silenzio-assenso crea insidie e agevola i furbi

* Segretario suppl. Sezione Puglia - Albo Nazionale Gestione Rifiuti

Firmato dopo un primo rinvio dal Presidente della Repubblica, il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” è un’autentica rivoluzione in quanto sposta le competenze alle Sezioni Regionali dell’Albo Gestori Ambientali ubicate presso le Camere di Commercio capoluogo di Regione sulle domande d’iscrizione e revisione delle imprese che svolgono “l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti” e adotta la formula del silenzio assenso, per cui, decorsi novanta giorni dalla comunicazione d’inizio attività, le imprese potranno avviare l’esercizio.

Tale competenza passa alle Sezioni regionali che, non disponendo di uffici tecnici ispettivi, saranno obbligate a richiedere l’intervento alla Provincia entro dieci giorni dalla presentazione della domanda. L’entrata in vigore ex abrupto obbliga da subito Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri a richiedere l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali a seguito di semplice richiesta scritta alla Sezione regionale dell’Albo territorialmente competente (art. 212 comma 8).

Il nuovo Testo unico istituisce una Sezione speciale alla quale sono iscritte le imprese di paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi,… per la produzione di materie prime secondarie per l’industria siderurgica e Albo dei gestori ambientali, la scelta del silenzio-assenso crea insidie e agevola i furbi impianti,non controllati per tempo, potrà provocare, sia opportuno allertare da parte dell’Albo Nazionale Gestione Rifiuti, organo del Ministero dell’Ambiente, la Procura Nazionale Antimafia perchè vigili sul territorio attraverso gli organi di P.G. quali il N.O.E. dei Carabinieri, il Comando generale della Guardia di Finanza e le Polizie provinciali affinchè ci sia un’opera di prevenzione della commissione di reati ambientali che, nei casi più gravi, potrebbe configurare anche il reato di disastro ambientale. Questa mia affermazione non è estemporanea se si pensa che negli Stati Uniti d’America le autorizzazioni e i controlli nel settore ambientale vengono svolti dall’F.B.I.

Anche l’Unioncamere deve provvedere ad un’opera di sensibilizzazione nel reperire fondi da inserire a bilancio nella prossima finanziaria per aggiornare le strutture e renderle più rispondenti alle nuove esigenze sul territorio, suggerendo percorsi di riqualificazione professionale del personale di segreteria.

Il personale delle Sezioni deputato alla fase istruttoria appartenente alle qualifiche D e C, cui negli anni scorsi sono state richieste prestazioni lavorative non proporzionate alla quantità e qualità del lavoro svolto, considerato che rispetto agli omologhi degli altri Settori camerali hanno un lavoro moltiplicato per il numero delle imprese aventi sede legale su tutto il territorio regionale e non solo nelle province territorialmente presenti nella regione. Se fino ad oggi hanno lavorato meglio di ogni più rosea previsione, per passione culturale,non saranno in grado di poter assicurare il servizio alle imprese per le competenze tecniche richieste che valicano i confini di una istruttoria amministrativa. metallurgica… (art. 212 comma 12).

A poco serve l’affermazione di principio fissata nel comma 1 dell’art.214 ove si afferma “Le procedure semplificate di cui al presente Capo devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci”.

 Devono essere iscritte all’Albo anche le imprese di autosmaltimento,cioè quelle che effettuano “le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione dei rifiuti stessi” (art. 215 comma 1) e le imprese che esercitano operazioni di recupero dei rifiuti (art. 216 comma 1). Le imprese che opereranno da una stima approssimata per difetto ammontano in Italia ad oltre 100.000,con un incremento per ogni Sezione che potrebbe superare del quadruplo il numero di imprese ad oggi iscritte in ogni regione.

Saranno poste le Sezioni Regionali nella condizione giuridica e organizzativa di istruire con cognizione di causa le domande prima del maturarsi del silenzio assenso (novanta giorni) o questa norma è stata varata al solo scopo di rendere di fatto impossibili i controlli e permettere alle imprese di operare comunque?

Le imprese che vogliono operare nella legalità cosa devono fare dal 29 aprile in poi? Si è così creato nella normativa ambientale,se mai ve ne fosse stato bisogno, un altro “spezzatino” di competenze che avvalora l’idea che la nozione del bene ambiente da tutelare lasci il posto al bene ambiente come oggetto di commercializzazione.

L’incertezza non giova ad alcuno, solo “forse ai furbi e ai cretini di ogni età”, canterebbe Lucio Dalla. Non escludo che in questa situazione, stante i forti rischi ambientali che il proliferare di nuovi Le Camere di Commercio devono organizzarsi ed innalzare le professionalità giuridiche a disposizione . Le procedure introdotte costringono,ope legis, i Segretari generali delle Camere di Commercio dei venti capoluoghi di regione e le Presidenze degli stessi enti a ripensare l’organizzazione del Settore Ambiente che dovrebbe assumere,mutatis mutandis, le caratteristiche fisiche e giuridiche di un Registro Imprese Ambientale con riqualificazione e innalzamento delle professionalità esistenti sul piano giuridico ed economico.

Questo aspetto rende ancora più attuale e non più differibile la nascita di un nuovo comparto delle Camere di Commercio che deve essere all’ordine del giorno dell’agenda di questo Governo e di questo Parlamento. Nella fase attuale per raggiungere livelli di professionalità adeguata, bisogna non trasferire ad libitum, il personale incardinato nelle Sezioni e tanto meno il personale di qualifica D, subordinando l’eventuale trasferimento a gravi e motivate ragioni e ad un esplicito consenso dell’Albo Nazionale per la garanzia di legalità cui l’Ufficio di Segreteria assolve e non semplicemente in base a logiche dell’organizzazione interna delle Camere di Commercio dettate più da autarchia che da sana visione di autonomia.

In definitiva,questo settore “nicchia” della Pubblica Amministrazione, finora ignorato, esige nuova e maggiore attenzione per assicurare un livello di legalità fisiologica alto e costante e tutelare il diritto d’impresa, la sicurezza dei trasporti e la salubrità dell’ambiente.

 

 

 

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