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VOCE CAMERALE GENNAIO 2008

 

Il punto del vice segretario nazionale Snalcc,

Giacomo Mazzarino

 

Il “trattamento accessorio” degli ispettori metrici esempio di giungla retributiva

 

 

(1998: con la riforma Bassanini nuove attribuzioni alle Camere di Commercio

Sono trascorsi ormai dieci anni da quando il decreto legislativo 112/98, uno dei provvedimenti portanti del cosiddetto “federalismo a costituzione invariata” realizzato negli anni Novanta dall’allora stratega della semplificazione amministrativa Franco Bassanini,  trasferì alle Camere di Commercio (art. 20) le funzioni degli uffici metrici provinciali fino ad allora facenti capo al Ministero dell’Industria. Con lo stesso decreto (art. 50) il legislatore delegato stabilì inoltre che agli enti camerali fossero assegnati anche “il personale e le dotazioni tecniche degli uffici metrici provinciali”, con modalità di dettaglio successivamente individuate con DPCM del 6 luglio 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel dicembre 1999 ed entrato in vigore il mese successivo a quello di pubblicazione.

 

1 La norma richiamata assegnò alle Camere anche le funzioni degli

uffici provinciali per l’industria, il commercio e l’artigianato, il cui

personale peraltro era già inserito nei ruoli degli enti camerali.

 

(2000-2005: gli uffici metrici da “corpi estranei” a realtà integrate all’interno delle Camere

L’effettivo trasferimento delle funzioni avvenne dunque con decorrenza 1° gennaio 2000, data che vide nella quasi totalità delle Camere di Commercio (fatta esclusione per alcuni casi relativi a Camere di nuova costituzione, nella cui circoscrizione non esisteva ufficio metrico, o a camere appartenenti a Regioni a statuto speciale) l’arrivo di molti lavoratori provenienti dai ruoli ministeriali: un approdo rivelatosi particolarmente problematico in molte realtà, sia per la specificità delle mansioni svolte, sia per il diverso inquadramento contrattuale e retributivo conservato dai nuovi colleghi (anche attraverso l’attribuzione di assegni ad personam in presenza di differenze tra i compensi in godimento al momento del trasferimento e quelli assicurati negli enti di destinazione).

Dopo un primo periodo di assestamento, è stato possibile, anche grazie alla progressiva integrazione di personale di provenienza camerale negli organici degli uffici metrici, avvenuta attraverso normali processi di mobilità interna, superare l’iniziale difficoltà di inserimento del nuovo personale e delle nuove funzioni nelle realtà camerali, permettendo che nei singoli enti potesse maturare una crescente conoscenza delle attività e del ruolo degli ispettori metrici e si completasse così un percorso di piena accettazione.

 

(2006: la soppressione delle indennità specifiche del personale ispettivo metrico

Come accennato poco sopra, il personale ispettivo metrico giunse nelle Camere di Commercio portando con sé un livello retributivo differenziato rispetto a quello garantito nel comparto Regioni-Autonomie Locali: tra i compensi riconosciuti al personale metrico vi erano in particolare alcune indennità e rimborsi, stabiliti dalla legge n. 736/1973 (“Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”) e fissati nel loro ammontare con successivi decreti ministeriali, l’ultimo dei quali del 1990.

La Legge Finanziaria 2006 (n. 266/2005), la stessa che cancellò con un “colpo di spugna” tutte le indennità di trasferta riconosciute ai pubblici dipendenti, fatta eccezione per quelle erogate in caso di missione all’estero, abolì il sistema di tariffazione dei servizi erogati dagli uffici metrici e tutti i compensi specifici percepiti dal personale ispettivo, che al momento della soppressione erano fissati come segue:

- euro 0,21 per sopralluogo entro i 3 km dalla sede dell’ufficio;

- euro 0,59 per sopralluogo oltre i 3 km dalla sede dell’ufficio;

- euro 0,11 quale rimborso kilometrico per il trasporto del materiale e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle ispezioni;

La cancellazione di queste indennità, avvenuta oltretutto per legem e dunque senza un normale procedimento di contrattazione collettiva , rappresentò per il personale degli uffici metrici, a parità di mansioni, una vera e propria reformatio in peius della propria situazione retributiva, con ovvie ripercussioni dal punto di vista del potere d’acquisto e del grado di soddisfazione dei lavoratori coinvolti.

 

(2006-2007: le soluzioni adottate dalle Camere di Commercio dopo la soppressione delle indennità

A distanza di due anni dalla soppressione delle indennità specifiche del personale metrico, qual è la situazione che si è creata all’interno delle diverse Camere di Commercio? Qual è stata la reazione degli enti camerali per contrastare il sensibile peggioramento del trattamento economico sofferto da queste specifiche categorie di lavoratori? Quali misure di incentivazione sono state adottate per compensare lo svolgimento di mansioni ad elevato contenuto di responsabilità e di disagio?

 

2 Per la fissazione dei diritti per le verifiche metriche la Finanziaria 2006 rimanda alle modalità stabilite dall’art.18 della legge 580/1993, completando così il percorso di assimilazione delle funzioni degli uffici metrici agli altri servizi camerali.

 

3 Si consideri che la sola soppressione dell’indennità di trasferta fino ad allora riconosciuta a tutto il personale – 0,85 euro/h ridotte del 70% in caso di trasferta superiore alle otto ore – in Camere di Commercio di media dimensione risultò equivalere sostanzialmente all’importo delle risorse aggiuntive attribuite sul fondo risorse decentrate dal CCNL sottoscritto il 9 maggio 2006: ragionando in termini complessivi, vanificò quasi integralmente gli effetti di una intera tornata contrattuale attesa per oltre 24 mesi.

 

Come di consueto, l’applicazione dei principi di autonomia dei singoli enti ha contribuito a creare una situazione di forte differenziazione – e in taluni casi di sperequazione – tra realtà anche territorialmente vicine ed omogenee per volumi di attività ed organizzazione dei servizi: da una rapida ricognizione svolta su dieci enti camerali del Piemonte e della Lombardia, emerge la situazione riportata nella seguente tabella:

 

Come si evince dal prospetto:

- il 50% delle Camere esaminate (casi 1-3-6-9-10) non eroga alcun compenso specificamente indirizzato a remunerare il personale degli uffici metrici, che beneficia delle stesse possibilità offerte agli altri lavoratori (posizioni organizzative; indennità di responsabilità ecc.);

- nei casi 2 e 7 (20% del totale), anche in virtù di accordi sindacali antecedenti i provvedimenti di soppressione, sono state mantenute le indennità previgenti; in una di queste due Camere (caso 2), sono state inoltre inserite, tra le politiche di incentivazione del personale, specifiche indennità a favore dei metrici per il disagio (1.000 euro) e per il rischio (compenso di 360 euro analogo a quello attribuito agli autisti);

- nei restanti tre casi (30% del campione osservato), individuati con i codici 4, 5 e 8, sono stati adottati accordi puntuali, volti a rimediare almeno parzialmente alle difficoltà create dalla Finanziaria 2006, attraverso l’individuazione di ulteriori soluzioni innovative orientate alla situazione locale; in particolare, una di queste soluzioni introduce un meccanismo di

progressività delle indennità legato al raggiungimento di determinati livelli di efficacia ed efficienza del servizio, trasformando quello che formalmente è

classificabile come un rimborso in uno strumento ulteriore di incentivazione delle prestazioni;

- va sottolineato che nell’analisi non si è tenuto conto delle eventuali indennità di responsabilità (posizioni organizzative o altro), presenti in varia misura in tutte i casi, ma legate non al tipo di mansione svolta quanto più alla collocazione nella struttura organizzativa;

- nella quasi totalità dei casi la scelta di destinare specifici compensi al personale metrico è stata sostenuta dalle amministrazioni con risorse a carico del bilancio (solo il caso 2 si discosta parzialmente per la parte riguardante le indennità di rischio e disagio), attraverso l’opportunità offerta dall’art.41 del CCNL 14/9/2000 relativo alla disciplina del trattamento di trasferta oppure procedendo a corrispondenti incrementi del fondo risorse decentrate.

 

Anche tralasciando i casi di più forte sperequazione, riguardanti naturalmente le Camere nelle quali non è riconosciuta alcuna indennità, e concentrandosi sui cinque casi nei quali la rilevazione ha dato esito positivo, i possibili effetti dell’applicazione dei vari sistemi adottati risultano essere fortemente diversificati, come sintetizzato dalla tabella successiva, riportante i risultati di una simulazione molto semplificata basata su tre differenti scenari.

La simulazione si basa sull’ipotesi che un ispettore metrico impegnato a tempo pieno nell’attività di verifica possa effettuare una media di 6 sopralluoghi al giorno (una prestazione di tutto riguardo) per 200 giorni lavorativi all’anno: una diversa distribuzione di queste trasferte (a seconda della distanza dalla normale sede lavorativa e della durata del servizio esterno) comporta una forte variabilità nell’ammontare dei compensi aggiuntivi percepiti, a parità di prestazione resa, dai cinque ipotetici ispettori impegnati nelle cinque Camere oggetto di osservazione. Le principali considerazioni stimolate dalla simulazione sono le seguenti:

- nel caso di prevalenza di verifiche effettuate nelle vicinanze della abituale sede di lavoro, il compenso aggiuntivo erogato nei quattro diversi casi è compreso tra 800 e 3.170 euro circa, con una differenza massima di oltre 2.300 euro;

- nel terzo scenario il gap tra i due picchi massimo e minimo sale a oltre 4.000 euro, con una differenza in termini percentuali di più del 400%;

- il caso 5 è quello che presenta la minore elasticità (passando nei tre scenari da un minimo di 800 a un massimo di 1.000 euro);

- il caso 8 fa registrare il differenziale più alto (+144%) nel passaggio dal primo al terzo scenario;

- il caso 2, che fa registrare gli importi più alti in tutti gli scenari considerati, è fortemente influenzato dalla presenza, a valere sul fondo risorse decentrate e in aggiunta alle altre indennità, conservate negli

importi ante 2006, di specifiche indennità fissate su base annua, la cui incidenza relativa nella simulazione peraltro decresce al passaggio dal primo al terzo scenario.

 

(2008: la posizione di Unioncamere

Puntualmente sollecitata sulla questione da un quesito di una Camera del Centro Italia, l’Unione Nazionale a inizio 2008 è intervenuta a precisare che la scelta di attribuire indennità e rimborsi al personale ispettivo metrico attiene al rapporto contrattuale tra l’ente e i dipendenti e come tale va gestito, nell’ambito delle relazioni sindacali e in maniera indipendente dalle vicende legate alla definizione ed applicazione delle tariffe del relativo servizio.

La soluzione prospettata dai tecnici Unioncamere è quella, osservabile in alcuni dei casi sopra descritti, di utilizzare l’art. 41 del CCNL 14/9/2000, che disciplina il trattamento di trasferta e che al comma 7 prevede la possibilità di riconoscere particolari rimborsi al personale nei casi di utilizzo di materiale tecnico ed attrezzature, secondo modalità da individuare con specifici accordi sindacali.

 

(Conclusioni

La vicenda del trattamento accessorio del personale metrico rappresenta una volta di più un esempio di “giungla retributiva” all’interno di un sistema – quello delle Camere di Commercio – che aspira ad accreditarsi nel panorama della pubblica amministrazione come una rete integrata tendente all’eccellenza.

La valorizzazione e la professionalizzazione del “capitale umano”, in particolar modo nei settori orientati all’erogazione di servizi reali al sistema economico, devono essere considerati obiettivi imprescindibili per la crescita di enti dinamici come le Camere di Commercio: un percorso nel quale emerge con sempre maggiore evidenza come un passaggio obbligato e decisivo sia rappresentato dall’individuazione di un’area di contrattazione specifica per gli enti camerali, che consenta di attuare in modo coordinato le più efficaci politiche di sviluppo del personale.

 

* Giacomo MAZZARINO - Vice Segretario nazionale Snalcc per il Nord Italia

 

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