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VOCE CAMERALE LUGLIO DICEMBRE 2008

 

 

Ecco come si va inesorabilmente affermando un diritto dei lavoratori

Indennità di anzianità, i Tribunali continuano a dar ragione ai ricorrenti

La notizia del succedersi, sempre più incalzante, di provvedimenti giurisdizionali resi sull’intero territorio nazionale, di accoglimento delle istanze di riconoscimento e attribuzione dell’indennità di anzianità in favore del personale delle Camere di Commercio, non ci lascia stupiti: essa rappresenta il definitivo allineamento della giurisprudenza di merito alle tesi sostenute, in anni di dure battaglie, dallo SNALCC e dal suo staff di legali, circa l’obbligo degli enti camerali di dare universale applicazione ai principi ribaditi nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 17.01-08.05/2006.

Quest’ultima, difatti, aveva sottolineato e confermato che l’art. 77 del Regolamento del 1982, nell’includere nel calcolo delle indennità di anzianità, oltre allo stipendio e alla tredicesima mensilità, anche altri eventuali assegni pensionabili, opera un rinvio riferibile agli elementi costitutivi della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza, in qualche modo giungendo ad inserire, nella nozione di eventuali altri assegni pensionabili, ogni forma di trattamento economico accessorio, compreso il compenso per lavoro straordinario, così come previsto dall’art. 12 L. n. 153/1969. A tale indiscutibile enunciazione di principio, alcune amministrazioni camerali avevano inizialmente opposto, con convinzione assai relativa, la tesi secondo la quale, dando esecuzione alle indicazioni della Suprema Corte, si sarebbe dato corso alla violazione del divieto di estensione del giudicato previsto dalla legge finanziaria del 2005.

Le premesse di tale obiezione sono state definitivamente disattese. L’argomento è stato riconosciuto, difatti, così pretestuoso, da non riscuotere, come già detto, nemmeno la piena approvazione di chi oggi ancora lo propugna al solo fine di evitare alle Camere la prospettiva di un esborso non preventivato e in certi casi piuttosto gravoso.

In realtà, nella fattispecie, non viene viceversa richiesto all’Amministrazione di realizzare un’operazione di formale e motivata estensione del giudicato, considerato che la pronuncia della Corte di Cassazione non ha valore costitutivo, bensì si limita ad un’attività di qualificazione del rinvio contenuto all’art. 77 del Regolamento, e non istituisce in sé obblighi di adeguamento, di per sé già esistenti a carico delle Camere.

Sarà bene, dunque, che queste ultime si adeguino senza tentennamenti ad un indirizzo giurisprudenziale fin troppo chiaro ed univoco: il corretto svolgimento dell’azione amministrativa ed i principi generali di contabilità pubblica esigono infatti che le Camere mantengano una linea di comportamento improntata alla rinuncia ad inutili ed onerose azioni legali di resistenza, le cui responsabilità, in caso di fallimento, avrebbero ripercussioni negative sullo stesso ente camerale, e ricadrebbero personalmente sui singoli  funzionari che ne abbiano teorizzato l’adozione. Il successo dell’iniziativa legale promossa da alcuni ex dipendenti, recentemente sancita, tra gli altri, dai Tribunali di Foggia, Trieste, Genova e l'Aquila, i quali hanno accolto i ricorsi per decreto ingiuntivo rispettivamente inoltrati, segnala ancora una volta la necessità di una capillare informazione del personale camerale, fruibile attraverso i servizi messi a disposizione dalle organizzazioni sindacali di categoria, circa il delinearsi di una legislazione e di una giurisprudenza che sempre meglio definiscono i diritti e la posizione soggettiva dei dipendenti delle Camere di Commercio anche nella materia previdenziale, assimilando in molti casi lo status di questi ultimi a quello del personale dipendente del pubblico impiego.

L’auspicio è quello che si giunga in breve termine all’elaborazione di soluzioni normative idonee, le quali introducano gli adeguamenti e i miglioramenti dovuti sul piano retributivo e contributivo in favore dei dipendenti delle Camere, evitando in futuro di ingaggiare estenuanti campagne giudiziarie per rivendicare ed ottenere quanto è di loro sacrosanta spettanza.

 

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