S.N.A.L.C.C. |
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Indennità di anzianità, i Tribunali continuano a dar ragione ai ricorrenti
L a notizia del succedersi, sempre più incalzante, di provvedimenti giurisdizionali resi sull’intero territorio nazionale, di accoglimento delle istanze di riconoscimento e attribuzione dell’indennità di anzianità in favore del personale delle Camere di Commercio, non ci lascia stupiti: essa rappresenta il definitivo allineamento della giurisprudenza di merito alle tesi sostenute, in anni di dure battaglie, dallo SNALCC e dal suo staff di legali, circa l’obbligo degli enti camerali di dare universale applicazione ai principi ribaditi nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 17.01-08.05/2006.Quest’ultima, difatti, aveva sottolineato e confermato che l’art. 77 del Regolamento del 1982, nell’includere nel calcolo delle indennità di anzianità, oltre allo stipendio e alla tredicesima mensilità, anche altri eventuali assegni pensionabili, opera un rinvio riferibile agli elementi costitutivi della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza, in qualche modo giungendo ad inserire, nella nozione di eventuali altri assegni pensionabili, ogni forma di trattamento economico accessorio, compreso il compenso per lavoro straordinario, così come previsto dall’art. 12 L. n. 153/1969. A tale indiscutibile enunciazione di principio, alcune amministrazioni camerali avevano inizialmente opposto, con convinzione assai relativa, la tesi secondo la quale, dando esecuzione alle indicazioni della Suprema Corte, si sarebbe dato corso alla violazione del divieto di estensione del giudicato previsto dalla legge finanziaria del 2005. Le premesse di tale obiezione sono state definitivamente disattese. L’argomento è stato riconosciuto, difatti, così pretestuoso, da non riscuotere, come già detto, nemmeno la piena approvazione di chi oggi ancora lo propugna al solo fine di evitare alle Camere la prospettiva di un esborso non preventivato e in certi casi piuttosto gravoso. In realtà, nella fattispecie, non viene viceversa richiesto all’Amministrazione di realizzare un’operazione di formale e motivata estensione del giudicato, considerato che la pronuncia della Corte di Cassazione non ha valore costitutivo, bensì si limita ad un’attività di qualificazione del rinvio contenuto all’art. 77 del Regolamento, e non istituisce in sé obblighi di adeguamento, di per sé già esistenti a carico delle Camere.
L’auspicio è quello che si giunga in breve termine all’elaborazione di soluzioni normative idonee, le quali introducano gli adeguamenti e i miglioramenti dovuti sul piano retributivo e contributivo in favore dei dipendenti delle Camere, evitando in futuro di ingaggiare estenuanti campagne giudiziarie per rivendicare ed ottenere quanto è di loro sacrosanta spettanza. ■
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