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VOCE CAMERALE APRILE 2004

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Il parere
dell’avv. Mauro Sabetta 

 

A seguito del parere richiesto dal Segretario regionale della Sardegna alla Segreteria Nazionale Diccap-Snalcc, in merito alla corresponsione - da parte della C.C.I.A.A. - di rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle differenze retributive arretrate (dal 16-10-1984 al 31-10-1994), in forza di inquadramenti del personale nelle nuove qualifiche funzionali, faccio presente quanto segue.

In primo luogo, va segnalato che, con sentenza n. 459/2000, la Corte Costituzionale ha annullato il divieto di cumulo fra interessi legali e rivalutazione monetaria, introdotto dalla legge n. 412/1991 per i crediti di natura previdenziale ed esteso poi ai crediti di natura retributiva con la legge finanziaria 1995, n. 724/1994; al lavoratore, pertanto, non spetterà più l’importo maggiore tra interessi e rivalutazione, ma entrambi, essendo stato così ripristinato il regime vigente fi no al 31-12-1994.

In secondo luogo, occorre sottolineare che, in linea di principio, in occasione della corresponsione di arretrati da parte della P.A., a qualsiasi titolo, la prescrizione relativa agli accessori decorre, quanto meno, dalla data di pagamento della relativa sorte; ciò ovviamente ove l’interessato non provveda ad interrompere i termini o l’Amministrazione non abbia, nel frattempo, emanato atti deliberativi, con versamento di somme in acconto.

Sul punto è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 136/2001 che ha dichiarato la illegittimità dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge del 23-12-1998 n. 448. Tale sentenza ha messo in evidenza: al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”.

Riteniamo, quindi, che per richiedere gli accessori, dovuti dalla P.A. sia per il periodo anteriore al 30-06-1998, che successivo, ci si debba rivolgere al giudice ordinario. Al fi ne, appare opportuno evidenziare l’orientamento della giurisprudenza in ordine al termine di prescrizione dei crediti vantati dai dipendenti nei confronti della pubblica amministrazione; un orientamento prevede un termine di prescrizione decennale, in caso di contestazione da parte della P.A. (Consiglio di Stato 6-07-1992 n. 612 e 17-02-1996 n. 228). Altre pronunce fissano sempre in dieci anni (detto termine prescrizionale), quando i crediti necessitano di un atto di accertamento da parte dell’Amministrazione, in ordine alla posizione giuridica dei dipendenti (Consiglio di Stato, Sez. VI, 11-12-1996 n. 1736; Sez. IV, 8-05-1995 n. 298 e 3-04-1995 n. 211). Alla luce delle considerazioni dianzi esposte, lo scrivente ritiene fondati i diritti di coloro che intendano richiedere gli accessori di legge alla P.A., significando però (lo si ripete), la necessità di valutare, una per una, le singole fattispecie. monetaria dal 1988

– una disparità di trattamento tra i dipendenti del “comparto ministeri”; – la violazione dell’art. 36 della Costituzione, atteso che la mancata corresponsione degli accessori “lede l’integrità e l’effettività della retribuzione”;

– la violazione di altri articoli della Costituzione stessa (24, 102, 103, 113, e 97);

– la necessità di “un meccanismo di riequilibrio del vantaggio patrimoniale indebitamente conseguito dal datore di lavoro attraverso l’inadempimento”.

 

La sentenza in parola, però, da sola non basta per ottenere de plano i benefici relativi alla corresponsione degli accessori in parola. Invero, la sentenza n. 1356/2002 del TAR Sardegna risulta, comunque, favorevole per gli interessati, quantunque abbia escluso (in motivazione) l’applicazione della citata sentenza n. 136/2001 in ordine alla individuazione del dies a quo della decorrenza di interessi e rivalutazione; il TAR stesso ha concluso, affermando che detti accessori vanno corrisposti dalla data dell’8-11-1988 ed escludendo che i ritardi alla P.A. negli inquadramenti definitivi possano recare nocumento al personale in questione, dipendente delle Camere di Commercio. Da ciò ne consegue che, pur avendo stabilito il TAR Sardegna una decorrenza più recente (8-11-1988), rispetto a quella richiesta dal ricorrente (16-10-1994), la situazione, allo stato, si appalesa favorevole per molti interessati.

È evidente che occorrerà esaminare (onde esprimere un parere più completo) caso per caso le varie fattispecie, riferite a ciascun dipendente, facendo riferimento ai principi generali in tema di prescrizione e decadenza. Giova puntualizzare, a questo punto, che tutti coloro che abbiano già adito le vie legali (TAR o altro Giudice), potranno integrare la domanda, precisando gli importi dovuti dalla P.A. a titolo di accessori. Per tutti coloro che, al contrario, non abbiano ancora intrapreso un’azione legale, va detto che il comma 17 dell’art. 45 del Decreto legislativo n. 80 del 31-03-1998 ha previsto l’attribuzione al giudice ordinario (e non più amministrativo), in funzione di Giudice del lavoro, le controversie di pubblico impiego “relative a questioni attinenti il periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998”; mentre, per le controversie relative al rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, è rimasta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; inoltre, dette cause dovevano essere proposte, a pena di decadenza, entro la data del 15 settembre 2000.

Detta decadenza ha, evidentemente, una fortissima incidenza sulla tutela dei diritti, in quanto impedisce al giudice di entrare nell’esame del merito della stessa, dovendosi fermare al rilievo della causa che impedisce di proseguire nel giudizio; vi è, comunque, il rischio che una disposizione di questo tipo non sia conforme all’art. 24 della Costituzione, che tutela il diritto di difesa, per lo meno sotto il profilo della disparità di trattamento di chi può godere del termine prescrizionale rispetto a chi magari (poiché la controversia riguarda un periodo di poco antecedente al 30 giugno 1998) ha avuto tempo per ricorrere solo fino al 15 settembre 2000 (due anni e qualche mese). Inoltre, la disposizione in esame (art. 45, comma 17) ha anche posto un primo problema inerente le cause relative a periodi continuativi di lavoro a cavallo della data del 30 giugno 1998. Con l’ulteriore preoccupazione posta dalla decadenza se non si fosse proceduto entro il 15 settembre 2000. In proposito, la giurisprudenza ha sostenuto che, al fine di evitare una parcellizzazione delle cause, la giurisdizione non si può non radicare in capo al giudice ordinario. In ordine, poi, alla decadenza per mancata proposizione del ricorso entro il 15-09-2000, il Consiglio dei Ministri, alla fi ne dell’agosto 2000, aveva predisposto un disegno di legge, prevedendo la permanenza della giurisdizione amministrativa per le questioni anteriori al 30-06-1998 con soppressione del citato termine di decadenza del 15-09-2000. Tale disegno di legge, però, non è stato approvato, con conseguenze ben immaginabili.

Nelle more, il 17° comma dell’art. 45 sopra riportato è stato abrogato dall’art. 72 d.lg. 30-03- 2001 n. 165, che, al precedente art. 69, comma 7, ne ha tuttavia riprodotto il contenuto, del seguente esatto tenore: “Sono attribuiti al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’art. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti le singole fattispecie.

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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 E PER IL BIENNIO ECONOMICO 2002-2003, RELATIVO ALL’AREA DELLA DIRIGENZA DEL COMPARTO “REGIONI E AUTONOMIE LOCALI”

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