Il parere
dell’avv. Mauro Sabetta
A
seguito del parere richiesto dal Segretario regionale
della Sardegna alla Segreteria Nazionale
Diccap-Snalcc, in merito alla corresponsione
- da parte della C.C.I.A.A. - di rivalutazione monetaria
ed interessi legali sulle differenze retributive
arretrate (dal 16-10-1984 al 31-10-1994), in forza
di inquadramenti del personale nelle nuove qualifiche
funzionali, faccio presente quanto segue.
In primo luogo, va segnalato che, con sentenza n.
459/2000, la Corte Costituzionale ha annullato il
divieto di cumulo fra interessi legali e rivalutazione
monetaria, introdotto dalla legge n. 412/1991 per i
crediti di natura previdenziale ed esteso poi ai crediti
di natura retributiva con la legge finanziaria 1995, n.
724/1994; al lavoratore, pertanto, non spetterà più
l’importo maggiore tra interessi e rivalutazione, ma
entrambi, essendo stato così ripristinato il regime
vigente fi no al 31-12-1994.
In secondo luogo, occorre sottolineare che, in linea
di principio, in occasione della corresponsione
di arretrati da parte della P.A., a qualsiasi titolo, la
prescrizione relativa agli accessori decorre, quanto
meno, dalla data di pagamento della relativa sorte;
ciò ovviamente ove l’interessato non provveda ad
interrompere i termini o l’Amministrazione non abbia,
nel frattempo, emanato atti deliberativi, con versamento
di somme in acconto.
Sul punto è intervenuta
la sentenza della Corte Costituzionale n. 136/2001
che ha dichiarato la illegittimità dell’art. 26, commi 4
e 5, della legge del 23-12-1998 n. 448. Tale sentenza
ha messo in evidenza:
al periodo del rapporto
di lavoro successivo al 30
giugno 1998. Le controversie
relative a questioni attinenti
al periodo del rapporto
di lavoro anteriore a tale data
restano attribuite alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo solo
qualora siano state proposte, a pena di decadenza,
entro il 15 settembre 2000”.
Riteniamo, quindi, che
per richiedere gli accessori, dovuti dalla P.A. sia per il
periodo anteriore al 30-06-1998, che successivo, ci si
debba rivolgere al giudice ordinario.
Al fi ne, appare opportuno evidenziare l’orientamento
della giurisprudenza in ordine al termine di
prescrizione dei crediti vantati dai dipendenti nei
confronti della pubblica amministrazione; un orientamento
prevede un termine di prescrizione decennale,
in caso di contestazione da parte della P.A. (Consiglio
di Stato 6-07-1992 n. 612 e 17-02-1996 n. 228). Altre
pronunce fissano sempre in dieci anni (detto termine
prescrizionale), quando i crediti necessitano di
un atto di accertamento da parte dell’Amministrazione,
in ordine alla posizione giuridica dei dipendenti
(Consiglio di Stato, Sez. VI, 11-12-1996 n. 1736; Sez.
IV, 8-05-1995 n. 298 e 3-04-1995 n. 211).
Alla luce delle considerazioni dianzi esposte, lo
scrivente ritiene fondati i diritti di coloro che intendano
richiedere gli accessori di legge alla P.A., significando però (lo si ripete), la necessità di valutare,
una per una, le singole fattispecie.
monetaria
dal 1988
– una disparità di trattamento tra i dipendenti del
“comparto ministeri”;
– la violazione dell’art. 36 della Costituzione, atteso
che la mancata corresponsione degli accessori
“lede l’integrità e l’effettività della retribuzione”;
– la violazione di altri articoli della Costituzione
stessa (24, 102, 103, 113, e 97);
– la necessità di “un meccanismo di riequilibrio del
vantaggio patrimoniale indebitamente conseguito
dal datore di lavoro attraverso l’inadempimento”.
La sentenza in parola, però, da sola non basta per
ottenere de plano i benefici relativi alla corresponsione
degli accessori in parola. Invero, la sentenza n.
1356/2002 del TAR Sardegna risulta, comunque, favorevole
per gli interessati, quantunque abbia escluso
(in motivazione) l’applicazione della citata sentenza
n. 136/2001 in ordine alla individuazione del dies a
quo della decorrenza di interessi e rivalutazione; il
TAR stesso ha concluso, affermando che detti accessori
vanno corrisposti dalla data dell’8-11-1988 ed
escludendo che i ritardi alla P.A. negli inquadramenti
definitivi possano recare nocumento al personale in
questione, dipendente delle Camere di Commercio.
Da ciò ne consegue che, pur avendo stabilito il TAR
Sardegna una decorrenza più recente (8-11-1988), rispetto
a quella richiesta dal ricorrente (16-10-1994),
la situazione, allo stato, si appalesa favorevole per
molti interessati.
È evidente che occorrerà esaminare (onde esprimere
un parere più completo) caso per caso le varie
fattispecie, riferite a ciascun dipendente, facendo riferimento
ai principi generali in tema di prescrizione
e decadenza.
Giova puntualizzare, a questo punto, che tutti coloro
che abbiano già adito le vie legali (TAR o altro
Giudice), potranno integrare la domanda, precisando
gli importi dovuti dalla P.A. a titolo di accessori.
Per tutti coloro che, al contrario, non abbiano
ancora intrapreso un’azione legale, va detto che il
comma 17 dell’art. 45 del Decreto legislativo n. 80
del 31-03-1998 ha previsto l’attribuzione al giudice
ordinario (e non più amministrativo), in funzione
di Giudice del lavoro, le controversie di pubblico
impiego “relative a questioni attinenti il periodo del
rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998”;
mentre, per le controversie relative al rapporto di
lavoro anteriore al 30 giugno 1998, è rimasta ferma
la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
inoltre, dette cause dovevano essere proposte, a pena
di decadenza, entro la data del 15 settembre 2000.
Detta decadenza ha, evidentemente, una fortissima
incidenza sulla tutela dei diritti, in quanto impedisce
al giudice di entrare nell’esame del merito della
stessa, dovendosi fermare al rilievo della causa che
impedisce di proseguire nel giudizio; vi è, comunque,
il rischio che una disposizione di questo tipo non sia
conforme all’art. 24 della Costituzione, che tutela il
diritto di difesa, per lo meno sotto il profilo della
disparità di trattamento di chi può godere del termine
prescrizionale rispetto a chi magari (poiché la
controversia riguarda un periodo di poco antecedente
al 30 giugno 1998) ha avuto tempo per ricorrere solo
fino al 15 settembre 2000 (due anni e qualche mese).
Inoltre, la disposizione in esame (art. 45, comma 17)
ha anche posto un primo problema inerente le cause
relative a periodi continuativi di lavoro a cavallo della
data del 30 giugno 1998. Con l’ulteriore preoccupazione
posta dalla decadenza se non si fosse proceduto
entro il 15 settembre 2000.
In proposito, la giurisprudenza ha sostenuto che,
al fine di evitare una parcellizzazione delle cause,
la giurisdizione non si può non radicare in capo al
giudice ordinario. In ordine, poi, alla decadenza per
mancata proposizione del ricorso entro il 15-09-2000,
il Consiglio dei Ministri, alla fi ne dell’agosto 2000,
aveva predisposto un disegno di legge, prevedendo
la permanenza della giurisdizione amministrativa per
le questioni anteriori al 30-06-1998 con soppressione
del citato termine di decadenza del 15-09-2000.
Tale disegno di legge, però, non è stato approvato,
con conseguenze ben immaginabili.
Nelle more,
il 17° comma dell’art. 45 sopra riportato
è stato abrogato dall’art. 72 d.lg. 30-03-
2001 n. 165, che, al precedente art. 69,
comma 7, ne ha tuttavia riprodotto il
contenuto, del seguente esatto tenore:
“Sono attribuiti al giudice ordinario, in
funzione di giudice del lavoro, le controversie
di cui all’art. 63 del presente
decreto, relative a questioni attinenti le singole fattispecie.