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VOCE CAMERALE LUGLIO 2006

* Responsabile dell’Ufficio legislativo dell’Unione Nazionale Mutilati e Invalidi per Servizio Istituzionale.

Alcune amministrazioni ed Enti hanno chiesto chiarimenti in merito all’applicazione dei benefici di cui agli articoli 43 e 44 del RD 30 settembre 1922, n. 1290, come integrato dalla legge 539/1950, in favore dei propri dipendenti invalidi per servizio.


In via preliminare è da precisare che il beneficio in oggetto consiste in un incremento stipendiale, attribuito dall’Ente datore di lavoro, da computare, appunto, sul trattamento retributivo In proposito, modificando precedenti orientamenti il Consiglio di Stato, Commissione speciale del pubblico impiego, con parere n. 452 del 13.12.1999 e in seguito anche l’INPDAP – Ufficio normativa – con informative numeri 31/2002, 73/2002 e 53/2003, a chiarimento di quesiti sulla spettanza e sulle modalità d’applicazione di tali provvidenze hanno precisato che:
a) il beneficio è attribuibile d’ufficio dall’Ente datore di lavoro, con la conseguenza che la domanda dell’interessato, avendo la sola funzione di mettere in mora l’Amministrazione, può essere presentata dal dipendente anche in stato di quiescenza, purché abbia ottenuto, in servizio, il riconoscimento della malattia invalidante da parte della CMO;
b) può essere concesso soltanto dopo l’emanazione del provvedimento con cui l’Amministrazione fa proprio il verbale della Commissione medica ospedaliera di dipendenza dell’infermità da causa di servizio, e con decorrenza da esso, nel periodo di permanenza in vita del rapporto d’impiego; compete, altresì, nel caso in cui l’infermità dipendente da causa di servizio sia stata accertata durante un precedente rapporto di lavoro con un Ente diverso da quello in cui il dipendente presta ora servizio ed al quale ha presentato domanda di concessione;
c) il diritto è soggetto alla prescrizione quinquennale, con decorrenza dal giorno in cui lo stesso poteva essere fatto valere, anche con riferimento ai ratei ed agli importi arretrati. In particolare, per il periodo precedente, qualora siano trascorsi più di 5 anni tra il verbale della CMO e la domanda dell’interessato, si dovranno corrispondere i soli ratei relativi i 5 anni antecedenti alla data d’accettazione della domanda dell’interessato;

d) nella base di calcolo dello stipendio tabellare deve essere compresa la retribuzione individuale d’anzianità (RIA) ove il beneficio consiste in una maggiorazione retributiva del 2,50% (per le infermità classificate alle prime 6 categorie) o dell’1,25% (per le infermità ascritte alla 7a ed 8a categoria) per ogni biennio, analoga agli aumenti biennali di stipendio;

e) può essere concesso una sola volta nel corso dell’intera vita lavorativa e non è riassorbibile nel tempo, né rivalutabile;

f) non costituisce base di calcolo per altri benefici;

g) nel caso d’aggravamento delle infermità che comportino un incremento stipendiale del 2,50%, in luogo del 1,25% già concesso, dovrà essere attribuito l’ulteriore importo differenziale;

h) il beneficio, configurandosi come mero incremento stipendiale, è soggetto alla maggiorazione del 18% per il personale statale cui si applica la normativa pensionistica di cui al DPR 1092/73 e successive modificazioni;

i) a seguito dell’avvenuto passaggio dall’originario sistema di progressione economica per classi e scatti, al nuovo sistema basato sulla retribuzione individuale d’anzianità (art. 47 DPR 266/87 ed art. 13 DPR 494/87) le nuove disposizioni si applicano dal 1 gennaio 1987, pertanto eventuali domande presentate con riferimento a verbali della CMO anteriori a tale data non potranno essere accolte, in quanto collegate a precedenti norme che hanno terminato i loro effetti con il 31 dicembre 1986;

j) in tutti i casi in cui è il contratto nazionale di lavoro che regola il beneficio, lo stesso trova la sua disciplina esclusivamente nel contratto medesimo, a decorrere dal giorno successivo alla sua stipula.

E’, quindi, il contratto che individua o conferma la base retributiva su cui l’Amministrazione calcola il beneficio (decorrenza, decadenza, ecc). E’ da ricordare che per le Amministrazioni del parastato o le aziende private, il beneficio non si applica salvo specifico richiamo del singolo ordinamento. Contro il parere negativo dell’Amministrazione è proponibile ricorso al giudice del lavoro. In materia previdenziale poi l’art. 80, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha introdotto particolari disposizioni per i lavoratori pubblici e privati invalidi, in particolare per i mutilati ed invalidi per servizio ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A annessa ai DD.PP.RR numeri 915/78 e 834/81 e loro successive modificazioni. Per gli stessi in servizio al 1 gennaio 2002, è stato introdotto, a domanda, il diritto al riconoscimento, per ogni anno di servizio effettivamente prestato presso pubbliche amministrazioni o aziende o cooperative private, di 2 mesi di contribuzione figurativa (fino ad un massimo di 5 anni) ai fini del diritto a pensione e all’anzianità contributiva, consentendo, quindi, di perfezionare il requisito contributivo previsto per il pensionamento di anzianità con 30 anni di lavoro effettivamente svolto, qualora l’interessato fosse in possesso anche del requisito dell’età.

Sono, altresì, interessati i superstiti del deceduto in attività di servizio che ha inoltrato domanda di collocamento a riposo, con applicazione di tali maggiorazioni, per una decorrenza successiva al gennaio 2002.

Il beneficio, come detto, sarà calcolato per un massimo di cinque anni, sul servizio effettivamente svolto a decorrere dal riconoscimento dell’invalidità (opportunamente certificata), escludendo, quindi, periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto.

In caso d’iscritti all’INPDAP che avanzeranno richiesta con parte del servizio svolto presso aziende private con diversa copertura previdenziale, sarà necessario provvedere alla relativa ricongiunzione (legge n. 29/79). Per i dipendenti del settore privato analoghi chiarimenti sono stati forniti dall’INPS – Direzione centrale delle Prestazioni – con circolare n. 29 del 30 gennaio 2002.

 

 

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