DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO: i benefici previsti ammontano a
complessivi 94,5 Euro, pari al 5,66% di aumento delle
retribuzioni,
cui si aggiungono ulteriori 11,5 Euro, pari allo 0,5% più lo
0,2% per gli enti in possesso
dei requisiti di “salute finanziaria”, per un totale a regime di
106 Euro mensili pro-capite.
L’indennità integrativa speciale sarà inglobata nella voce
stipendio al fine di semplificare la
busta paga.
Le risorse destinate alla contrattazione integrativa sono, poi,
aumentate dal 1° gennaio 2003 di:
• 10,5 Euro mensili pro-capite per tutti gli enti di comparto;
• 8,3 Euro mensili pro-capite solo per quegli enti che non siano
in stato di deficit o dissesto e
che rispettino i parametri di spesa personale entro precisi
limiti di bilancio;
• 3,2, Euro mensili pro-capite, aumento anch’esso condizionato
alla salute finanziaria dell’Ente
e con vincolo di destinazione per la valorizzazione della
professionalità.
È istituita inoltre una “indennità
di comparto” il cui importo complessivo medio mensile è pari a
40 Euro, dei quali solo 3,8 Euro mensili provengono dalle
risorse fresche di contratto mentre la restante parte riutilizza
risorse già finalizzate alla contrattazione integrativa,
includendo tra queste anche parte degli emolumenti definiti nel
presente biennio. Tale indennità potrebbe rappresentare un passo
importante per la istituzione della indennità “camerale”
proposta da tempo dalla nostra sigla. Ora più che mai la
specificità del ruolo svolto dai lavoratori camerali é tale da
richiedere una valorizzazione ed un riconoscimento di tipo
economico riconducibile appunto, ad una specifica “indennità di
funzione camerale”. Per quel che concerne le alte
“professionalità” é introdotta la possibilità per gli enti di
valorizzare le professionalità del personale della categoria D,
riconducibili a figure professionali specialistiche portatrici
di competenze elevate, o in grado di offrire contributi
propositivi qualificati per il conseguimento degli obiettivi di governance (controller,
responsabili amministrativo-contabili,
responsabili dell’area del registro delle imprese, posizioni di
staff alla segreteria generale,
ecc.).
Per tali figure é previsto un riconoscimento economico
variabile da Euro 5.164,56 ad
Euro 16.000, in termini di retribuzione di posizione, e dal 10
al 30% del sopracitato valore in
termini di retribuzione di risultato.
Sono previsti infine
ulteriori sviluppi economici all’interno
delle quattro categorie.
DAL PUNTO DI VISTA NORMATIVO:
il Contratto presenta significativi e rilevanti elementi di
novità, in particolare, per le relazioni sindacali
è stata semplificata la disciplina della concertazione e della
contrattazione decentrata
integrativa venendo incontro alle richieste degli Enti di
ridotte dimensioni demografiche.
Sicuramente innovativa è anche la nuova disciplina della
costruzione delle risorse destinate
alla contrattazione decentrata integrativa, d’ora in poi
distinte in fisse e variabili: le prime costituiscono
un ammontare stabile nel tempo, salvo futuri incrementi
derivanti dalla contrattazione
nazionale; le seconde possono variare di anno in anno nel
rispetto delle regole prescritte.
Sono state nuovamente formulate le regole in materia di
produttività e viene precisato
che i compensi possono essere corrisposti a tale titolo solo a
seguito di valutazione dei risultati
conseguiti.
Ricordiamo che le disposizioni contrattuali saranno efficaci e
potranno quindi essere applicate
solo alla sottoscrizione definitiva del CCNL.
In questa fase non si è ottenuto, nonostante le forti pressioni
del Diccap:
a) la previsione della mobilità all’interno del comparto così
come già statuito per i dirigenti
degli enti locali e per tutti i dirigenti del parastato;
b) la previsione di aree di contrattazione separata per polizia
locale e camere di commercio.
Tali istituti saranno, comunque, discussi in sede di commissione
per la stesura del testo unico
e per il nuovo sistema organizzativo.
… le nostre dichiarazioni a verbale del CCNL.
Questa organizzazione sindacale, ritenendo che il presente
contratto, come i precedenti del
comparto delle autonomie locali, si applichino, per effetto
della legge 165/01 ai dipendenti delle
associazioni fra camere di commercio e delle aziende speciali
delle stesse, anche in considerazione
che le prime sono finanziate con fondi pubblici a bilancio negli
enti camerali stessi
e le seconde hanno bilanci indissolubilmente legati a quelli dei
medesimi enti, si riserva di agire
in ogni sede nei confronti di quei datori di lavoro che non
diano corretta applicazione alle
norme contrattuali.
Questa organizzazione sindacale rilevato che nel presente
contratto nulla è previsto, per i dipendenti
delle camere di commercio, circa la specifica modalità di
calcolo dell’indennità di anzianità,
per la parte accessoria quiescibile e pensionabile, in
particolare delle posizioni organizzative, si
ritiene libera di agire in ogni sede a tutela dei legittimi
diritti dei dipendenti camerali.
L’istituzione dell’indennità di comparto, evidenzia ancor più la
sperequazione a sfavore dei giovani
neoassunti all’interno del personale camerale dovuta alla
disomogenea distribuzione della
specifica indennità prevista per le camere di commercio. Questa
organizzazione invita la controparte
a superare il contenzioso in atto individuando idoneo strumento
per riconoscere e
valorizzare la conclamata specificità professionale del
personale camerale.
Il Di.C.C.A.P., considerato che: pur in presenza del
riconoscimento di alcune richieste specifiche
avanzate per conto della Polizia Locale e dei dipendenti le
Camere di Commercio, non può
non denunciare l’insufficienza del tavolo contrattuale unico per
affrontare e risolvere le questioni
legate alle suddette professioni.
Si ritiene, pertanto, di firmare il presente contratto ribadendo
comunque la necessità di individuare
specifiche aree di contrattazione relative ai settori sopra
richiamati.
... prime indicazioni sugli aspetti piu` significativi del CCNL
a cura del gruppo tecnico del CEC
1.ARRETRATI
Sulla base dei primi quesiti operativi vi
evidenziamo che la somma indicata nella
seconda colonna della tabella “A”, dal 1°
gennaio 2003 si aggiunge a quella indicata
nella prima colonna.
Ad esempio un collega “C1”, nel caso
riceva gli arretrati nel gennaio 2004, ha
diritto ad avere b 36,50 per 26 mesi più
b 40,61 per 13 mesi.
Utilizzando come esempio sempre il
collega di “C” (indifferentemente che sia
C1, C2, C3, C4), quale arretrato a gennaio
2004, per indennità di comparto (tabella
“D”) deve ricevere:b 4,34 per 24 mesi più
7,01 per 12 mesi.
Solo dal 1° gennaio
2004 a tale cifra si aggiunge l’ulteriore
somma di b 34,45 per arrivare ad un’indennità
totale di 45,80.
Gli arretrati vanno corrisposti entro
trenta giorni dall’entrata in vigore del contratto,
che attualmente è sospeso.
Sarà cura della segreteria nazionale
comunicare tempestivamente la data di
efficacia. La corresponsione degli arretrati
oltre il termine da diritto all’integrazione
con gli interessi.
2. CONTRATTAZIONE (ART. 4)
• Norma contrattuale non modificabile a
livello decentrato:
1. la contrattazione che riguarda la
parte giuridica (esempio il sistema di
valutazione, i criteri per l’individuazione
delle posizioni organizzative,
ecc.) è quadriennale;
2. la contrattazione è annuale sia per
definire le modalità di utilizzo delle
risorse, sia la costituzione del fondo
nelle sue due componenti previste
dall’art 31 comma II e III;
3. la contrattazione deve essere effettuata
in unica sessione;
4. tale sessione deve iniziare entro 30
giorni dalla presentazione della piattaforma
da parte del sindacato;
• la piattaforma non deve indicare necessariamente
le richieste nel dettaglio ma
può anche limitarsi alla indicazione degli
obbiettivi che il sindacato si propone di
raggiungere con il nuovo accordo e le
richieste di massima in materia di costituzione
e utilizzazione del fondo;
• una volta firmata l’ipotesi di accordo
decentrato, i passaggi successivi sono:
a) relazione del dirigente dell’area
amministrativa o del ragioniere
capo, che attesti la compatibilità
finanziaria;
b) il segretario generale invia l’ipotesi
entro 5 giorni dalla sottoscrizione ai
revisori dei conti;
c) i revisori hanno tempo 15 giorni per
eventuali le osservazioni; se non
arrivano rilievi entro tale termine il
contratto si intende sottoscritto
definitivamente.
3. FONDO (ART. 31)
Il vecchio fondo ex art. 15 è ora suddiviso
in due parti:
• la prima parte del fondo (comma II) è costituita dalle seguenti voci (§)
(l’importo del fondo è contrattabile
solo per la parte relativa agli aumenti
dell’organico, poiché è storicizzato):
1. art 15 CCNL 1/4/99 comma I lett.A
b nnn.nnn,nn = (importo fondo 2002)
2. art 15 CCNL 1/4/99 comma I lett B
b nnn.nnn,nn = (importo fondo 2002)
3. art 15 CCNL 1/4/99 comma I lett C
b nnn.nnn,nn = (importo fondo 2002)
4. art 15 CCNL 1/4/99 comma I lett F
b nnn.nnn,nn = (importo fondo 2002)
5. art 15 CCNL 1/4/99 comma I lett G
b nnn.nnn,nn = (importo fondo 2002)
6. art 15 CCNL 1/4/99 comma I lett H
b nnn.nnn,nn = (importo fondo 2002)
7. art 15 CCNL 1/4/99 comma I lett I
b nnn.nnn,nn = (importo fondo 2002)
8. art 15 CCNL 1/4/99 comma I lett J
b nnn.nnn,nn = (importo fondo 2002)
9. art 15 CCNL 1/4/99 comma I lett
5
b nnn.nnn,nn = (importo fondo 2002)
10. art 15 CCNL 1/4/99 commaV *
b nnn.nnn,nn = (importo fondo 2002)
11. art 4 CCNL 5/10/01 comma I
b nnn.nnn,nn = (importo fondo 2002)
12. art 4 CCNL 5/10/01 comma II
b nnn.nnn,nn = (importo fondo 2002)
13. art 32 CCNL 16/10/03 comma I
b nnn.nnn,nn = (importo fondo 2002)
14. art 32 CCNL 16/10/03 comma II/4**
b nnn.nnn,nn = (importo fondo 2002)
15. art 32 CCNL 16/10/03 comma II/7***
b nnn.nnn,nn = (importo fondo 2002)
tali importi sono facilmente individuabili
poiché già inseriti nel contratto 2003 e/o
forniti dalla ragioneria.
• la prima parte del fondo (comma
II) è destinata a finanziare emolumenti
con carattere di continuità
acquisiti dai dipendenti:
1. progressioni orizzontali ( si ricorda
che è stato soppresso il baricentro)
2. indennità di comparto
3. posizioni organizzative
4. indennità varie
5. …
poiché questa parte di fondo serve a pagare
fra l’altro le future progressioni orizzontali
e le future posizioni organizzative,
ma non può essere aggiornato anno per
anno, occorre che sia attentamente valutato
al fine di garantire le progressioni orizzontale
desiderate o possibili (per un corretto
equilibrio fra le due parti di fondo si
veda la prossima scheda del gruppo tecnico).
• la seconda parte del fondo (comma III) è costituita dalle seguenti voci
(l’importo del fondo è contrattabile
solo per la parte relativa agli aumenti di
……., poiché è storicizzato):
1. art 15 CCNL 1/4/99 comma I lett d
b nnn.nnn,nn =(importo fondo 2002)
2. art 15 CCNL 1/4/99 comma I lett e
b nnn.nnn,nn =(importo fondo 2002)
3. art 15 CCNL 1/4/99 comma I lett k *
b nnn.nnn,nn =(importo fondo 2002)
4. art 15 CCNL 1/4/99 comma I lett m
b nnn.nnn,nn =(importo fondo 2002)
5. art 15 CCNL 1/4/99 comma I lett n **
b nnn.nnn,nn =(importo fondo 2002)
6. art 15 CCNL 1/4/99 comma II
b nnn.nnn,nn =(importo fondo 2002)
7. art 15 CCNL 1/4/99 comma IV
b nnn.nnn,nn =(importo fondo 2002)
8. art 15 CCNL 1/4/99 comma V ***
b nnn.nnn,nn =(importo fondo 2002)
9. art 4 CCNL 5/10/01 comma III
b nnn.nnn,nn =(importo fondo 2002)
10. art 4 CCNL 5/10/01 comma IV
b nnn.nnn,nn =(importo fondo 2002)
11. art 4 CCNL 5/10/01 comma V ****
b nnn.nnn,nn =(importo fondo 2002)
12. art 54 CCNL 14/09/00
b nnn.nnn,nn =(importo fondo 2002)
tali importi sono facilmente individuabili
poiché già inseriti nel contratto 2003 e/o
forniti dalla ragioneria.
• la seconda parte del fondo (comma III); è destinata a finanziare gli
emolumenti aggiuntivi non aventi
carattere di continuità:
a) produttività legata al risultato e al
merito;
b) specifiche attività (legge Merloni,
indagini statistiche, contributi alla
promozione, ecc.) previste da disposizioni
normative (leggi, regolamenti,
ecc.)
c) partecipazione a progetti finalizzati,
fino a quando non siano riassorbiti
dalla produttività di risultato.
Anche questa parte di fondo è storicizzata.
Contrariamente alla precedente va
contrattata annualmente perché l’unica
parte che subisce aumenti predeterminati
è quella destinata alla produttività per i
(§) il fondo subisce aumenti o per effetto di previsioni
contrattuali (prevedibili con il biennio economico
2004/2005) o per effetto di aumento
dell’organico; somma da definire in sede di contrattazione
decentrata annuale.
* solo per la parte che negli anni passati è stata
determinata dall’aumento degli organici;
** solo per le camere per le quali la spesa del personale
sia inferiore al 41% delle entrate correnti;
*** parte vincolata a finanziare le “alte professionalità”.
* voce variabile anno per anno, legata a particolari
situazioni o disposizioni normative (da
contrattare annualmente);
** voce storicizzata, (vedi specifica scheda nella
prossima circolare);
*** solo per la parte legata all’aumento dei servizi
o a processi di riorganizzazione;
**** voce storicizzata, acquisita poiché non ha
avuto più realizzazione il fondo dell’art. 16.
6
risparmi legati allo straordinario.
Necessitano
invece una verifica annuale gli aumenti
relativi alle economie di gestione (legge
finanziaria) da programmare, i fondi specifici
(lettera K), la disciplina dei progetti finalizzati.
Il fondo subisce incrementi sia per
effetto di contratti (il prossimo si riferisce
al 2004/05), sia per effetto di processi riorganizzativi
che migliorino l’efficienza dell’ente,
sia per l’avvio di progetti finalizzati.
La quota parte di fondo non spesa va
portato in aumento sulle risorse di questa
parte di fondo, poiché essendo una somma
varia ed ipotetica non può essere appostata
per finanziare emolumenti che abbiano il
carattere della fissità (5 comma dell’art. 31).
È necessario valutare se la parte di produttività
che negli anni 1999/2001 era legata
a presenza e livello professionale debba
essere considerata emolumento avente
carattere di continuità e, quindi, essere
corrisposta a valere sulla prima parte del
fondo per quella parte del fondo stesso
che non è destinata, nell’anno, a finanziare
progressioni orizzontali. È comunque un
istituto a esaurimento.
Questo processo di avvicinamento alla
situazione a regime permette in effetti di autofinanziare le progressioni orizzontali,
dopo aver definito l’esatto equilibrio fra parte
fissa e continuativa del fondo e parte
destinata alla produttività (risultato/merito).
4.VARIE
Art. 8
Il nostro sindacato deve designare per
ogni camera di commercio un componente
del comitato per il mobbing.
Art.10 Area delle “alte professionalità”
Non è stata creata una nuova figura
professionale in quanto già prevista dal
precedente contratto e potrebbe in effetti
già esistere in alcune camere.
Ad un sostanzioso incremento delle
indennità è stato correlato un individuazione
dei requisisti delle vecchie lettere
“b” e “c” dell’art. 8 CCNL 31/3/99 più puntuale,
preciso e vincolante.
Le posizioni organizzative individuate
nella lettera “a” (le attuali posizioni organizzative
presenti nelle camere di commercio)
possono peraltro essere riclassificate
nelle lettere “b” e “c” dopo apposita
concertazione.
Esempio di requisiti:
• avere acquisito una competenza paragonabile
a titoli post universitari (avvocati,
addetto stampa, commercialisti,
ecc.)
• nuove figure professionali con elevato
contenuto professionale e di specializzazione
(controller a seguito di appositi
master, nuove professioni)
• posizione di staff (direttamente “in
linea” dall’organo di governo dell’ente)
precedentemente concertate con le OO. SS.
Il sindacato deve concertare:
• le condizioni per l’individuazione delle
competenze e delle responsabilità relative
alle alte professionalità
• i criteri per i loro affidamento
• i criteri per stabilire i valori per la retribuzione
di posizione e di risultato
• i criteri per la valutazione dei risultati.
È importante ricordare che è comunque
prevista la contrattazione con obbligo
di accordo circa la consistenza del fondo,
che comprende anche la somma totale da
destinare alle posizioni organizzative.
Lo 0,20% è destinato al finanziamento
di tali nuove figure.
Le posizioni organizzative tutte e in
special modo le “alte professionalità” sono
caratterizzate da responsabilità direttamente
riferibile a chi riveste l’incarico.
Art. 12
Commissione paritetica
Tale commissione, praticamente, riformulerà
l’organizzazione del personale
anche delle camere e rivedrà le categorie
professionali.
Art. 15
Nelle camere prive di dirigenza (nel
senso di presenza del solo Segretario
generale) trova applicazione l’obbligo di
individuare quali posizione organizzative i
responsabili delle strutture apicali.
Art. 32, decimo comma
È stata abolita la “virtuosità”, anche perché
solo una camera la ha contrattata in
tutto il comparto.
Art. 34, quinto comma
È stato abolito il baricentro per le progressioni
orizzontali.
Art. 35
È stata aggiunta una posizione economica
in ogni categoria, alla quale si può pervenire
tramite progressione orizzontale.