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L'IPOTESI DI CONTRATTO CCNL del personale del comparto Regioni ed Autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003

Nel pomeriggio del 16 ottobre scorso nella sede dell’ARAN è stata siglata l’ipotesi di contratto di lavoro del personale delle Regioni e delle Autonomie locali, che interessa circa 600 mila lavoratori, di cui 8.000 delle Camere di Commercio.

 

DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO: i benefici previsti ammontano a complessivi 94,5 Euro, pari al 5,66% di aumento delle retribuzioni, cui si aggiungono ulteriori 11,5 Euro, pari allo 0,5% più lo 0,2% per gli enti in possesso dei requisiti di “salute finanziaria”, per un totale a regime di 106 Euro mensili pro-capite.

L’indennità integrativa speciale sarà inglobata nella voce stipendio al fine di semplificare la busta paga. Le risorse destinate alla contrattazione integrativa sono, poi, aumentate dal 1° gennaio 2003 di:

• 10,5 Euro mensili pro-capite per tutti gli enti di comparto;

• 8,3 Euro mensili pro-capite solo per quegli enti che non siano in stato di deficit o dissesto e che rispettino i parametri di spesa personale entro precisi limiti di bilancio;

• 3,2, Euro mensili pro-capite, aumento anch’esso condizionato alla salute finanziaria dell’Ente e con vincolo di destinazione per la valorizzazione della professionalità.

È istituita inoltre una “indennità di comparto” il cui importo complessivo medio mensile è pari a 40 Euro, dei quali solo 3,8 Euro mensili provengono dalle risorse fresche di contratto mentre la restante parte riutilizza risorse già finalizzate alla contrattazione integrativa, includendo tra queste anche parte degli emolumenti definiti nel presente biennio. Tale indennità potrebbe rappresentare un passo importante per la istituzione della indennità “camerale” proposta da tempo dalla nostra sigla. Ora più che mai la specificità del ruolo svolto dai lavoratori camerali é tale da richiedere una valorizzazione ed un riconoscimento di tipo economico riconducibile appunto, ad una specifica “indennità di funzione camerale”. Per quel che concerne le alte “professionalità” é introdotta la possibilità per gli enti di valorizzare le professionalità del personale della categoria D, riconducibili a figure professionali specialistiche portatrici di competenze elevate, o in grado di offrire contributi propositivi qualificati per il conseguimento degli obiettivi di governance (controller, responsabili amministrativo-contabili, responsabili dell’area del registro delle imprese, posizioni di staff alla segreteria generale, ecc.).

Per tali figure é previsto un riconoscimento economico variabile da Euro 5.164,56 ad Euro 16.000, in termini di retribuzione di posizione, e dal 10 al 30% del sopracitato valore in termini di retribuzione di risultato.

Sono previsti infine ulteriori sviluppi economici all’interno delle quattro categorie.

 

DAL PUNTO DI VISTA NORMATIVO: il Contratto presenta significativi e rilevanti elementi di novità, in particolare, per le relazioni sindacali è stata semplificata la disciplina della concertazione e della contrattazione decentrata integrativa venendo incontro alle richieste degli Enti di ridotte dimensioni demografiche.

Sicuramente innovativa è anche la nuova disciplina della costruzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa, d’ora in poi distinte in fisse e variabili: le prime costituiscono un ammontare stabile nel tempo, salvo futuri incrementi derivanti dalla contrattazione nazionale; le seconde possono variare di anno in anno nel rispetto delle regole prescritte.

Sono state nuovamente formulate le regole in materia di produttività e viene precisato che i compensi possono essere corrisposti a tale titolo solo a seguito di valutazione dei risultati conseguiti.

Ricordiamo che le disposizioni contrattuali saranno efficaci e potranno quindi essere applicate solo alla sottoscrizione definitiva del CCNL.

In questa fase non si è ottenuto, nonostante le forti pressioni del Diccap:

a) la previsione della mobilità all’interno del comparto così come già statuito per i dirigenti degli enti locali e per tutti i dirigenti del parastato;

b) la previsione di aree di contrattazione separata per polizia locale e camere di commercio.

 

Tali istituti saranno, comunque, discussi in sede di commissione per la stesura del testo unico e per il nuovo sistema organizzativo.

 

… le nostre dichiarazioni a verbale del CCNL.

Questa organizzazione sindacale, ritenendo che il presente contratto, come i precedenti del comparto delle autonomie locali, si applichino, per effetto della legge 165/01 ai dipendenti delle associazioni fra camere di commercio e delle aziende speciali delle stesse, anche in considerazione che le prime sono finanziate con fondi pubblici a bilancio negli enti camerali stessi e le seconde hanno bilanci indissolubilmente legati a quelli dei medesimi enti, si riserva di agire in ogni sede nei confronti di quei datori di lavoro che non diano corretta applicazione alle norme contrattuali.

Questa organizzazione sindacale rilevato che nel presente contratto nulla è previsto, per i dipendenti delle camere di commercio, circa la specifica modalità di calcolo dell’indennità di anzianità, per la parte accessoria quiescibile e pensionabile, in particolare delle posizioni organizzative, si ritiene libera di agire in ogni sede a tutela dei legittimi diritti dei dipendenti camerali. L’istituzione dell’indennità di comparto, evidenzia ancor più la sperequazione a sfavore dei giovani neoassunti all’interno del personale camerale dovuta alla disomogenea distribuzione della specifica indennità prevista per le camere di commercio. Questa organizzazione invita la controparte a superare il contenzioso in atto individuando idoneo strumento per riconoscere e valorizzare la conclamata specificità professionale del personale camerale. Il Di.C.C.A.P., considerato che: pur in presenza del riconoscimento di alcune richieste specifiche avanzate per conto della Polizia Locale e dei dipendenti le Camere di Commercio, non può non denunciare l’insufficienza del tavolo contrattuale unico per affrontare e risolvere le questioni legate alle suddette professioni. Si ritiene, pertanto, di firmare il presente contratto ribadendo comunque la necessità di individuare specifiche aree di contrattazione relative ai settori sopra richiamati.

 

 ... prime indicazioni sugli aspetti piu` significativi del CCNL a cura del gruppo tecnico del CEC

 

1.ARRETRATI Sulla base dei primi quesiti operativi vi evidenziamo che la somma indicata nella seconda colonna della tabella “A”, dal 1° gennaio 2003 si aggiunge a quella indicata nella prima colonna. Ad esempio un collega “C1”, nel caso riceva gli arretrati nel gennaio 2004, ha diritto ad avere b 36,50 per 26 mesi più b 40,61 per 13 mesi.

Utilizzando come esempio sempre il collega di “C” (indifferentemente che sia C1, C2, C3, C4), quale arretrato a gennaio 2004, per indennità di comparto (tabella “D”) deve ricevere:b 4,34 per 24 mesi più 7,01 per 12 mesi.

Solo dal 1° gennaio 2004 a tale cifra si aggiunge l’ulteriore somma di b 34,45 per arrivare ad un’indennità totale di 45,80.

Gli arretrati vanno corrisposti entro trenta giorni dall’entrata in vigore del contratto, che attualmente è sospeso. Sarà cura della segreteria nazionale comunicare tempestivamente la data di efficacia. La corresponsione degli arretrati oltre il termine da diritto all’integrazione con gli interessi.

 

2. CONTRATTAZIONE (ART. 4) • Norma contrattuale non modificabile a livello decentrato:

1. la contrattazione che riguarda la parte giuridica (esempio il sistema di valutazione, i criteri per l’individuazione delle posizioni organizzative, ecc.) è quadriennale;

2. la contrattazione è annuale sia per definire le modalità di utilizzo delle risorse, sia la costituzione del fondo nelle sue due componenti previste dall’art 31 comma II e III;

3. la contrattazione deve essere effettuata in unica sessione;

4. tale sessione deve iniziare entro 30 giorni dalla presentazione della piattaforma da parte del sindacato;

• la piattaforma non deve indicare necessariamente le richieste nel dettaglio ma può anche limitarsi alla indicazione degli obbiettivi che il sindacato si propone di raggiungere con il nuovo accordo e le richieste di massima in materia di costituzione e utilizzazione del fondo;

• una volta firmata l’ipotesi di accordo decentrato, i passaggi successivi sono:

a) relazione del dirigente dell’area amministrativa o del ragioniere capo, che attesti la compatibilità finanziaria;

b) il segretario generale invia l’ipotesi entro 5 giorni dalla sottoscrizione ai revisori dei conti;

c) i revisori hanno tempo 15 giorni per eventuali le osservazioni; se non arrivano rilievi entro tale termine il contratto si intende sottoscritto definitivamente.

 

3. FONDO (ART. 31) Il vecchio fondo ex art. 15 è ora suddiviso in due parti:

• la prima parte del fondo (comma II) è costituita dalle seguenti voci (§) (l’importo del fondo è contrattabile solo per la parte relativa agli aumenti dell’organico, poiché è storicizzato):

1. art 15 CCNL 1/4/99 comma I lett.A b nnn.nnn,nn = (importo fondo 2002)

2. art 15 CCNL 1/4/99 comma I lett B b nnn.nnn,nn = (importo fondo 2002)

3. art 15 CCNL 1/4/99 comma I lett C b nnn.nnn,nn = (importo fondo 2002)

4. art 15 CCNL 1/4/99 comma I lett F b nnn.nnn,nn = (importo fondo 2002)

5. art 15 CCNL 1/4/99 comma I lett G b nnn.nnn,nn = (importo fondo 2002)

6. art 15 CCNL 1/4/99 comma I lett H b nnn.nnn,nn = (importo fondo 2002)

7. art 15 CCNL 1/4/99 comma I lett I b nnn.nnn,nn = (importo fondo 2002)

8. art 15 CCNL 1/4/99 comma I lett J b nnn.nnn,nn = (importo fondo 2002)

9. art 15 CCNL 1/4/99 comma I lett 5 b nnn.nnn,nn = (importo fondo 2002)

10. art 15 CCNL 1/4/99 commaV * b nnn.nnn,nn = (importo fondo 2002)

11. art 4 CCNL 5/10/01 comma I b nnn.nnn,nn = (importo fondo 2002)

12. art 4 CCNL 5/10/01 comma II b nnn.nnn,nn = (importo fondo 2002)

13. art 32 CCNL 16/10/03 comma I b nnn.nnn,nn = (importo fondo 2002)

14. art 32 CCNL 16/10/03 comma II/4** b nnn.nnn,nn = (importo fondo 2002)

15. art 32 CCNL 16/10/03 comma II/7*** b nnn.nnn,nn = (importo fondo 2002) tali importi sono facilmente individuabili poiché già inseriti nel contratto 2003 e/o forniti dalla ragioneria. • la prima parte del fondo (comma II) è destinata a finanziare emolumenti con carattere di continuità acquisiti dai dipendenti: 1. progressioni orizzontali ( si ricorda che è stato soppresso il baricentro)

2. indennità di comparto

3. posizioni organizzative

4. indennità varie

5. … poiché questa parte di fondo serve a pagare fra l’altro le future progressioni orizzontali e le future posizioni organizzative, ma non può essere aggiornato anno per anno, occorre che sia attentamente valutato al fine di garantire le progressioni orizzontale desiderate o possibili (per un corretto equilibrio fra le due parti di fondo si veda la prossima scheda del gruppo tecnico). • la seconda parte del fondo (comma III) è costituita dalle seguenti voci (l’importo del fondo è contrattabile solo per la parte relativa agli aumenti di ……., poiché è storicizzato):

1. art 15 CCNL 1/4/99 comma I lett d b nnn.nnn,nn =(importo fondo 2002)

2. art 15 CCNL 1/4/99 comma I lett e b nnn.nnn,nn =(importo fondo 2002)

3. art 15 CCNL 1/4/99 comma I lett k * b nnn.nnn,nn =(importo fondo 2002)

4. art 15 CCNL 1/4/99 comma I lett m b nnn.nnn,nn =(importo fondo 2002)

5. art 15 CCNL 1/4/99 comma I lett n ** b nnn.nnn,nn =(importo fondo 2002)

6. art 15 CCNL 1/4/99 comma II b nnn.nnn,nn =(importo fondo 2002)

7. art 15 CCNL 1/4/99 comma IV b nnn.nnn,nn =(importo fondo 2002)

8. art 15 CCNL 1/4/99 comma V *** b nnn.nnn,nn =(importo fondo 2002)

9. art 4 CCNL 5/10/01 comma III b nnn.nnn,nn =(importo fondo 2002)

10. art 4 CCNL 5/10/01 comma IV b nnn.nnn,nn =(importo fondo 2002)

11. art 4 CCNL 5/10/01 comma V **** b nnn.nnn,nn =(importo fondo 2002)

12. art 54 CCNL 14/09/00 b nnn.nnn,nn =(importo fondo 2002) tali importi sono facilmente individuabili poiché già inseriti nel contratto 2003 e/o forniti dalla ragioneria.

• la seconda parte del fondo (comma III); è destinata a finanziare gli emolumenti aggiuntivi non aventi carattere di continuità:

a) produttività legata al risultato e al merito;

b) specifiche attività (legge Merloni, indagini statistiche, contributi alla promozione, ecc.) previste da disposizioni normative (leggi, regolamenti, ecc.)

c) partecipazione a progetti finalizzati, fino a quando non siano riassorbiti dalla produttività di risultato. Anche questa parte di fondo è storicizzata.

Contrariamente alla precedente va contrattata annualmente perché l’unica parte che subisce aumenti predeterminati è quella destinata alla produttività per i (§) il fondo subisce aumenti o per effetto di previsioni contrattuali (prevedibili con il biennio economico 2004/2005) o per effetto di aumento dell’organico; somma da definire in sede di contrattazione decentrata annuale. * solo per la parte che negli anni passati è stata determinata dall’aumento degli organici;

** solo per le camere per le quali la spesa del personale sia inferiore al 41% delle entrate correnti;

*** parte vincolata a finanziare le “alte professionalità”. * voce variabile anno per anno, legata a particolari situazioni o disposizioni normative (da contrattare annualmente); ** voce storicizzata, (vedi specifica scheda nella prossima circolare); *** solo per la parte legata all’aumento dei servizi o a processi di riorganizzazione;

**** voce storicizzata, acquisita poiché non ha avuto più realizzazione il fondo dell’art. 16. 6 risparmi legati allo straordinario.

Necessitano invece una verifica annuale gli aumenti relativi alle economie di gestione (legge finanziaria) da programmare, i fondi specifici (lettera K), la disciplina dei progetti finalizzati. Il fondo subisce incrementi sia per effetto di contratti (il prossimo si riferisce al 2004/05), sia per effetto di processi riorganizzativi che migliorino l’efficienza dell’ente, sia per l’avvio di progetti finalizzati. La quota parte di fondo non spesa va portato in aumento sulle risorse di questa parte di fondo, poiché essendo una somma varia ed ipotetica non può essere appostata per finanziare emolumenti che abbiano il carattere della fissità (5 comma dell’art. 31). È necessario valutare se la parte di produttività che negli anni 1999/2001 era legata a presenza e livello professionale debba essere considerata emolumento avente carattere di continuità e, quindi, essere corrisposta a valere sulla prima parte del fondo per quella parte del fondo stesso che non è destinata, nell’anno, a finanziare progressioni orizzontali. È comunque un istituto a esaurimento.

Questo processo di avvicinamento alla situazione a regime permette in effetti di autofinanziare le progressioni orizzontali, dopo aver definito l’esatto equilibrio fra parte fissa e continuativa del fondo e parte destinata alla produttività (risultato/merito).

 

4.VARIE

 

Art. 8 Il nostro sindacato deve designare per ogni camera di commercio un componente del comitato per il mobbing.

 

Art.10 Area delle “alte professionalità” Non è stata creata una nuova figura professionale in quanto già prevista dal precedente contratto e potrebbe in effetti già esistere in alcune camere. Ad un sostanzioso incremento delle indennità è stato correlato un individuazione dei requisisti delle vecchie lettere “b” e “c” dell’art. 8 CCNL 31/3/99 più puntuale, preciso e vincolante. Le posizioni organizzative individuate nella lettera “a” (le attuali posizioni organizzative presenti nelle camere di commercio) possono peraltro essere riclassificate nelle lettere “b” e “c” dopo apposita concertazione.

Esempio di requisiti:

• avere acquisito una competenza paragonabile a titoli post universitari (avvocati, addetto stampa, commercialisti, ecc.)

• nuove figure professionali con elevato contenuto professionale e di specializzazione (controller a seguito di appositi master, nuove professioni)

• posizione di staff (direttamente “in linea” dall’organo di governo dell’ente) precedentemente concertate con le OO. SS. Il sindacato deve concertare:

• le condizioni per l’individuazione delle competenze e delle responsabilità relative alle alte professionalità

• i criteri per i loro affidamento

• i criteri per stabilire i valori per la retribuzione di posizione e di risultato

• i criteri per la valutazione dei risultati.

È importante ricordare che è comunque prevista la contrattazione con obbligo di accordo circa la consistenza del fondo, che comprende anche la somma totale da destinare alle posizioni organizzative. Lo 0,20% è destinato al finanziamento di tali nuove figure. Le posizioni organizzative tutte e in special modo le “alte professionalità” sono caratterizzate da responsabilità direttamente riferibile a chi riveste l’incarico.

 

Art. 12 Commissione paritetica Tale commissione, praticamente, riformulerà l’organizzazione del personale anche delle camere e rivedrà le categorie professionali.

 

Art. 15 Nelle camere prive di dirigenza (nel senso di presenza del solo Segretario generale) trova applicazione l’obbligo di individuare quali posizione organizzative i responsabili delle strutture apicali.

 

Art. 32, decimo comma È stata abolita la “virtuosità”, anche perché solo una camera la ha contrattata in tutto il comparto.

 

Art. 34, quinto comma È stato abolito il baricentro per le progressioni orizzontali. Art. 35 È stata aggiunta una posizione economica in ogni categoria, alla quale si può pervenire tramite progressione orizzontale.

 

 

UNIONI E ASSOCIAZIONI

Centro Studi Gianfranco Marzola


Associazione Nazionale Professionale Dirigenti Camere di Commercio

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 Unione Regionali Camere di Commercio


SADUICC

Sindacato Autonomo Dipendenti Unione Italiana Camere di Commercio

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IPOTESI DI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 E PER IL BIENNIO ECONOMICO 2002-2003, RELATIVO ALL’AREA DELLA DIRIGENZA DEL COMPARTO “REGIONI E AUTONOMIE LOCALI”

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di Luigi Di Pietro

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Con la diminuzione dell'export aumenta il rosso della bilancia commerciale

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Mobbing :Il riconoscimento del danno patrimoniale, biologico e morale nella Pubblica Amministrazione

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Nuove metodologia e tecniche digitali nella Pubblica Amministrazione

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Le relazioni sindacali nel comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali

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Strategie per il rilancio della competitività

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Il ruolo della comunicazione nel proceso evolutivo della Pubblica Amministrazione

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