S.N.A.L.C.C.

HOME PAGE

 

Informative

Autonomie locali

Il nostro Sindacato

Rubriche

Area riservata

VOCE CAMERALE LUGLIO - DICEMBRE 2009

 

 

 

 

In data 9 ottobre 2009 è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo n...., di attuazione della Legge Brunetta di riforma della Pubblica Amministrazione (Legge n. 15 del 4 marzo 2009).

Come si legge in una nota del Ministero di Renato Brunetta “la riforma coinvolge tutte le amministrazioni pubbliche ed è stata ampiamente condivisa, dalle autonomie territoriali” e la ratio del legislatore è quella, di “migliorare l’organizzazione del lavoro, la qualità delle prestazioni erogate al pubblico, ad avere adeguati livelli di produttività e a riconoscere meriti e demeriti di dirigenti pubblici e personale”.

Vediamo le principali e salienti disposizioni di questo decreto.

Si prevede, un’attribuzione selettiva degli incentivi economici e di carriera a tutto il personale degli enti pubblici stabilendo le seguenti regole:

a) il 25% del personale è collocato nella fascia di merito alta alla quale corrisponde l’attribuzione del 50% delle risorse destinate al trattamento accessorio;

b) il 50% del personale è collocato nella fascia di merito intermedia, alla quale corrisponde l’attribuzione del 50% delle risorse destinate al trattamento accessorio;

c) il restante 25% è collocato nella fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde l’attribuzione di alcun trattamento accessorio. Sono previste alcune deroghe alla percentuale del 25%, in misura non superiore al 5% in aumento o diminuzione, con corrispondente variazione compensativa delle percentuali.

Un’Autorità indipendente per la Valutazione avrà il compito di fornire alla Dirigenza gli indicatori per effettuare le singole valutazioni ai fini della distribuzione del salario accessorio.

Anche per i dirigenti è prevista la rigida applicazione degli scaglioni su richiamati, se il numero degli stessi, in servizio presso l’amministrazione, è superiore a 5, altrimenti si deve garantire, solamente un’attribuzione selettiva degli incentivi. In ogni caso, invece, a prescindere dal numero del personale dirigenziale in servizio, è stabilito che almeno il 30% dello stipendio annuale degli stessi, dovrà essere riservato all’indennità di risultato, ma a partire dal 2012.

 

Solo al personale collocato nella fascia di merito più alta di merito spettano alcuni premi e bonus quale quello cosiddetto “annuale delle eccellenze” (anche per il personale dirigenziale) o per “l’innovazione”.

 

Di contro, il collocamento del personale nell’ultima fascia, per tre anni consecutivi, costituisce elemento di demerito nella progressione economica. L’amministrazione è tenuta a valorizzare i contributi individuali e le professionalità sviluppate dei dipendenti nel promuovere un accesso privilegiato ai corsi di formazione e crescita professionale dei propri dipendenti.

In linea con i principi già stabiliti dalla legge n. 15/09, che provvede a subordinare le norme dei contratti collettivi rispetto alle disposizioni legislative nazionali si lascia alla contrattazione sindacale la sola materia della disciplina del trattamento economico dei dirigenti e personale e gli obblighi connessi al rapporto di lavoro sottraendo, alla stessa, pressoché integralmente, le materie della organizzazione degli uffici, o quelle in cui partecipano i soggetti sindacali a titolo di concertazione o preventiva informazione.

 

Alcune considerazioni

In sede di Conferenza Unificata Stato Regioni il decreto attuativo ha subito alcune deroghe riservate al comparto regioni ed enti locali.

In esse l’attuazione delle disposizioni del decreto in materia di “Misurazione, valutazione e trasparenza delle performance” (titolo II) e in materia di “Merito e premi” (titolo III), avviene mediante adeguamento dei propri ordinamenti ai relativi principi.

Traducendo: la rigida scansione delle tre fasce di merito troverà piena applicazione solo per le amministrazioni statali centrali mentre, gli enti locali, pur dovendo dividere il personale (dirigenziale e non) in tre fasce di merito, non saranno tenuti ad una rigida ripartizione del personale nella misura percentuale indicata dal decreto e soprattutto potranno evitare di tagliare totalmente il trattamento accessorio a chi è considerato meno meritevole (o la retribuzione di risultato del personale dirigenziale) perché l’unico vincolo che permane è quello dell’assegnazione di una quota prevalente delle risorse destinate ai premi a chi occupa la fascia più alta.

Stessa sorte anche per il meccanismo di assegnazione dei premi e della valutazione della progressione economica del decreto delegato Brunetta: troverà piena attuazione per le sole amministrazioni centrali per le quali la collocazione del personale nella fascia di merito più alta per un triennio (o 5 anni non consecutivi) costituirà titolo prioritario per la promozione.

Gli enti locali e le Regioni dovranno, invece, garantire la semplice selettività. Regioni ed enti locali avranno tempo fino al 31/12/10 per adeguarsi alle norme di principio del nuovo sistema e fino al 31/12/11 per adeguare anche, i loro relativi contratti decentrati.

La verifica a posteriori dell’attuazione delle norme verrà effettuata sempre, entro fine 2011, quando tutti gli enti avranno inviato alla predetta Conferenza i documenti ufficiali sulla distribuzione del trattamento accessorio del personale dipendente e dirigente.

Del resto era auspicabile che a prescindere da una comparabilità in termini assoluti dello status giuridico del dipendente statale e di quello locale le regioni ed enti locali, in virtù della autonomia e riserva costituzionale in materia di regole organizzative e di gestione del personale che va ad esse riconosciuta e in qualità di datori di lavoro diversi dalle amministrazioni centrali, attuassero il predetto decreto in maniera attenuata, soprattutto, per tenere conto del peso delle amministrazioni periferiche che, spesso, contrariamente alle amministrazioni centrali contano su un personale pubblico di poche unità lavorative e di scarse risorse per il trattamento accessorio.

 

Altra considerazione

La forte limitazione alla contrattazione collettiva e il potenziamento del ruolo della dirigenza avrà un effetto dirompente soprattutto perché lo stesso decreto stabilisce che sui punti sui cui non viene raggiunto l’accordo con i sindacati le amministrazioni possono assumere unilateralmente nuove decisioni valide sino alla stipula dell’intesa.

Sinora, invece, in mancanza di nuovo accordo con le parti sindacali, le amministrazioni erano tenute ad applicare le disposizioni dei contratti previgenti ed accantonare le relative risorse economiche in attesa della definizione pattizia.

 

Ultima considerazione

La precedente bozza del decreto Brunetta che circolava,informalmente, in internet, all’art. 26, subordinava, esplicitamente, l’accesso alla formazione e crescita professionale delle sole categorie collocate, in sede di attribuzione del trattamento accessorio, nella fascia di merito più alta.

La nuova dizione del decreto in corso di pubblicazione dispone, invece, l’accesso ai corsi di formazione, all’individuazione, da parte dell’Amministrazione, di contributi individuali meritevoli di valorizzazione.

È indubbio che, la nuova formulazione della rubrica dell’art. 26, abbia voluto attenuare la ratio della precedente disposizione che, di fatto, sottoponeva, unicamente, al potere unilaterale datoriale l’individuazione del personale meritevole di ulteriore sviluppo professionale perché l’accesso era consentito ai soli dipendenti a cui venisse attribuito in sede di valutazione il punteggio più alto.

L’accesso alla formazione professionale, dovrebbe essere un diritto riconosciuto e tutelato per tutta la generalità dei pubblici dipendenti, anche perché, la maggiore professionalità acquisita, diviene una ricchezza intrinseca dell’ente stesso, volta ad aumentare l’efficienza di tutta la P.A..

 

 Copyright © 2010 - Snalcc.it è di proprietà dello SNALCC  

Tutti i diritti riservati.

powered by foggiaweb.it