S.N.A.L.C.C.SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI CAMERE DI COMMERCIO |
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* Avvocato amministrativista e del lavoro La presente rassegna ha una certa rilevanza per la quantità e per le interessanti novità giurisprudenziali che hanno toccato vari campi di cui alcuni di particolare interesse di tutti i dipendenti. *** Comunque, vorrei iniziare con una Sent. della Cass. Civ., sez. I, 30.08.2004, n. 17415 che si riferisce alla pubblicazione dei protesti erronei da parte della Camera di Commercio e la sua legittimazione processuale. In sintesi, la Cassazione, nella sentenza citata, definisce caratteristiche e limiti della legittimazione processuale passiva della Camera di Commercio nel giudizio instaurato ex art. 700 c.p.c. per ottenere la cancellazione dal relativo bollettino di un protesto erroneamente levato ed in considerazione del ruolo assunto dalla Camera di Commercio per l’appunto nella pubblicazione di un protesto, non è prospettabile una qualche responsabilità della stessa per i danni derivanti dalla pubblicazione medesima, né essa può essere condannata al pagamento delle spese processuali di giudizio attivato dal debitore per ottenere la cancellazione della pubblicazione.
Infine, la soluzione che ammette il debitore a ricorrere al procedimento cautelare, che è condivisibile, sembra però destinata a perdere rilevanza pratica alla luce dell’importante riforma attuata nel 2000 dalla L. 12.02.1955, n. 77, che regola la pubblicazione dei protesti. La nuova disciplina, infatti, consente al debitore erroneamente protestato di attivare un procedimento amministrativo destinato a sostituirsi, in larga parte, alla tutela ex art. 700 c.p.c.. *** Un’altra Sent. della Cass. è importante segnalare in questa sede che ha visto la luce il 25 maggio 2006 con il n. 12445 che ha come oggetto il mobbing in cui il lavoratore è più tutelato. Infatti, con questa sentenza la Corte ha stabilito che il datore di lavoro può discolparsi soltanto provando di aver fatto il possibile per evitare i comportamenti vessatori che hanno danneggiato il lavoratore.
Non è sufficiente dimostrare una generica iniziativa, quale ad esempio la denuncia del responsabile al collegio dei probiviri, per reprimere i fatti mobbizzanti. A questo modo la Corte ha rovesciato la decisione dei giudici di merito e, qualificando la responsabilità del datore di lavoro come contrattuale, ha posto a suo carico la prova liberatoria. Cioè deve dimostrare non solo di aver preso delle iniziative per interrompere i comportamenti mobbizzanti, ma di aver fatto tutto il possibile per preservare l’ambiente di lavoro. E la novità della decisione in rassegna sta proprio nel fatto che: essendo il datore di lavoro responsabile per i danni subiti dai dipendenti quando omette di adottare misure protettive idonee, la responsabilità di questo è di tipo contrattuale. Quindi, sarà lui a dover provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il disagio del dipendente. Così si esprime a chiare lettere il Collegio: “Né lo stesso datore di lavoro assolve l’onere della prova liberatoria (che per quanto si è detto è posto a suo carico), in quanto, lungi dall’allegare l’adozione di una qualsiasi misura idonea a prevenire il dedotto evento dannoso, si limita alla deduzione della propria iniziativa (quale il deferimento, al collegio dei probiviri, del responsabile dei fatti mobbizzanti) volta alla repressione (non già alla prevenzione) degli stessi fatti mobbizzanti, che hanno prodotto delle rilevanti conseguenze sul piano morale e psicofisico”. Si tratta, in poche parole, di una responsabilità, per danno da mobbing, derivante da inadempimento dell’obbligo di sicurezza. E come in tutti i casi di infortunio del lavoratore sul luogo di lavoro “è lo stesso datore di lavoro a essere gravato, secondo quanto disposto dall’art. 1218 c.c., quale debitore, in relazione all’obbligo di sicurezza, appunto all’onere di provare la non imputabilità dell’inadempimento”. *** E su questa falsariga è interessante annotare la Sent. del TAR Puglia n. 3033 dell’01.08.2003 sul risarcimento danni se l’istruttoria della P. A. è inadeguata. Afferma il Tribunale che l’ente locale che prima di emanare un provvedimento non svolge un’adeguata istruttoria può essere chiamato a risarcire il danno. E ciò anche se l’atto non ha prodotto i suoi effetti in quanto annullato. La vicenda ha preso le mosse da un’ordinanza di demolizione emessa dal sindaco di un Comune pugliese. La proprietaria dell’immobile da demolire si difendeva rilevando che la costruzione era antecedente al 1967 e perciò non necessitava di concessione edilizia. Nonostante ciò il Comune emanava l’ordinanza di demolizione. La donna ha allora prodotto ricorso straordinario al Capo dello Stato per l’annullamento del provvedimento che è stato annullato e che ha spinto la proprietaria a richiedere il risarcimento danni al TAR regionale il quale ha riconosciuto la negligenza e l’imprudenza dell’ente che è stato condannato al risarcimento, sia pur limitato alle sole spese provate. *** E ancora, in riferimento alle mansioni superiori la Corte di Cassazione, sez. lavoro, afferma la nullità dell’affidamento, ma anche il diritto del funzionario di percepire lo stipendio maggiore. In pratica, la sentenza ascritta con il n. 8529 del 12.04.2006 riconosce al funzionario incaricato di mansioni superiori dirigenziali il diritto a percepire la maggiore retribuzione, nonostante la nullità del correlato incarico e superando le forti perplessità manifestate dalla dottrina e dalla stessa Aran. Infatti, la Cassazione ha ritenuto prevalere il diritto del lavoratore a percepire la remunerazione effettivamente corrispondente alle mansioni superiori di fatto svolte, nonostante la nullità dell’incarico. Ciò in applicazione del principio posto dall’art. 2126 del c. c., a mente del quale la nullità del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa. Significativa la considerazione espressa dalla sentenza, secondo la quale la circostanza che la carriera del dirigente pubblico sia differenziata da quella del funzionario, tanto che la contrattazione collettiva prevede aree del tutto separate, non impedisce comunque al funzionario incaricato di mansioni dirigenziali di percepire le differenze di retribuzione. Tale presa di posizione, in particolare, contrasta in parte con le prevalenti tesi degli interpreti e dell’Aran. Quest’ultima agenzia nella risposta al quesito DB14 aveva espresso forti perplessità in merito alla possibilità di affidare mansioni superiori di livello dirigenziale e di conferire incarichi dirigenziali a dipendenti classificati come funzionari. Con specifico riferimento al comparto Regioni Autonomie Locali, l’Aran aveva ritenuto doveroso richiamare le disposizioni contrattuali secondo le quali l’assegnazione di mansioni proprie della qualifica superiore costituisce il solo atto lecito del potere modificativo del rapporto di lavoro, proprio del datore. Da tale principio secondo l’Aran si deve evincere che l’assegnazione di mansioni di livello dirigenziale non sia da ritenere un atto lecito: infatti, non si tratta di assegnare al dipendente le mansioni di una categoria superiore, ma di una qualifica nettamente distinta. Pertanto, secondo l’Aran l’assegnazione di mansioni superiori ai dirigenti, in quanto illecita, determinerebbe una nullità particolarmente grave, tale da non consentire nemmeno l’attribuzione al funzionario delle differenze retributive. Non così secondo la Cassazione, che non ha individuato l’illiceità dell’incarico, considerando, anche solo in via di fatto, “permeabili” la categoria dei dirigenti con quella dei funzionari. Sicchè, mentre nell’interpretazione dell’Aran qualsiasi affidamento di mansioni dirigenziali a funzionari sarebbe nullo, secondo la Cassazione la nullità scatterebbe solo per l’ipotesi di mancato rispetto dei presupposti stabiliti dalla legge ai fini dell’assegnazione delle mansioni superiori. Tale ultima decisione della Cassazione è in linea con altra sentenza del 15.09.2005 n. 18270 che stabilisce che il diritto alle mansioni superiori deve essere riconosciuto al lavoratore non soltanto quando la durata della singola prestazione è superiore alla misura richiesta dalla legge o dal contratto collettivo, ma anche quando pur non trattandosi di un periodo unico, lo svolgimento di mansioni superiori si sia verificato per effetto di distinte e reiterate assegnazioni provvisorie caratterizzate da sistematicità e frequenza che, seppure inferiori singolarmente al limite trimestrale, lo superano nel computo totale. Con questa affermazione la Cassazione ha ampliato quanto stabilito dall’art. 2103 c. c. che garantisce il diritto del lavoratore allo svolgimento delle mansioni acquisite impedendone il demansionamento (il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito…), e che prevede per il caso di svolgimento di mansioni superiori l’acquisizione delle stesse in via definitiva quando tale svolgimento abbia avuto luogo per un periodo individuato dal contratto collettivo, e comunque non superiore a tre mesi (limite legale) salvo che ciò non sia avvenuto per sostituire un lavoratore con diritto alla conservazione del posto. Secondo la sentenza de qua, osta a tale riconoscimento soltanto il rilievo della circostanza che la condotta del datore di lavoro sia determinata da un’esigenza organizzativa reale, idonea in quanto tale a mantenere l’effetto interruttivo della revoca dell’assegnazione alle mansioni superiori e a evitare che maturi il diritto all’inquadramento superiore. Nell’eventualità della realizzazione di tale ipotesi, la prova dell’esigenza organizzativa aziendale esclude e rende irrilevante la considerazione dell’intento fraudolento del datore di lavoro. |
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