S.N.A.L.C.C. |
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Luigi Di Pietro
Promemoria per gli smemorati... Consapevoli !
All’inizio dello scorso anno pubblicammo un inserto su Voce camerale che presentava un dossier sulla indennità di anzianità da corrispondere ai lavoratori camerali assunti con rapporto a tempo indeterminato prima del 31/12/2000. Ad un anno da quella pubblicazione, registriamo con soddisfazione l’adeguamento di alcune amministrazioni camerali alla nostra interpretazione suffragata dall’autorevole pensiero della suprema Corte di cassazione, sulle modalità di calcolo dell’istituto della indennità di anzianità. Con meraviglia registriamo che ex colleghi in altre Camere, per vedere riconosciuti i propri diritti sono costretti ad adire le vie legali poiché le Camere di Commercio ancor oggi preferiscono rifugiarsi in pilatesche interpretazioni, non recependo le richieste quanto mai legittime, chiare e dirimenti di dubbi interpretativi sulla vexata quaestio del calcolo della indennità di anzianità spettante. Tutto ciò ci rammarica ma non ci esime dal continuare una battaglia vinta peraltro in sede di suprema Corte di cassazione, tanto da affermare e confermare che siamo e saremo sempre al fianco dei colleghi, sicuri di vincere in punto di diritto ma soprattutto di convincere anche qualche autorevole “smemorato… consapevole” in virtù della consolidata bontà delle tesi sostenute. E’ il caso di ricordare con qualche appunto di diritto, il nostro parere di lavoratori camerali e cittadini di una nazione da sempre considerata culla del diritto. La battuta a questo punto sarebbe scontata perciò la evito e proseguo nel citare che: la Corte di Cassazione assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle varie giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla suprema Corte – sezione Lavoro, con la sentenza n. 10437 dell’ 8 maggio 2006 - esemplare per profondità di analisi e chiarezza argomentativa con un articolato e puntuale esame della normativa regolamentare e previdenziale, in relazione al calcolo della indennità di anzianità spettante al personale dipendente delle Camere di Commercio all’atto della cessazione dal servizio, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Sotto questo profilo, ritiene il Collegio che la piana lettura della norma induce a concludere che, dovendo la verifica della retribuzione utile ai fini dell’indennità di anzianità essere fatta al momento della cessazione del rapporto, gli assegni pensionabili rilevanti ai fini del calcolo debbano essere individuati sulla base della normativa previdenziale in vigore a tale data. Ove diversamente avesse inteso disporre, la norma avrebbe indicato espressamente la diversa normativa da prendere in considerazione al fine dell’identificazione degli assegni pensionabili. Del resto lo stesso riferimento della disposizione agli altri “eventuali” assegni evidenzia la possibilità che il sopravvenire una nuova disciplina previdenziale renda pensionabili altri assegni. Il rinvio contenuto nell’art. 77 del Regolamento deve dunque intendersi di natura recettizia e non meramente formale. Nella specie, pertanto, poiché ai sensi dell’art. 2 co. 9°, legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, deve ritenersi che risultano pensionabili anche tutte le voci retributive accessorie compreso il lavoro straordinario e come tali, da includersi nel calcolo della indennità di anzianità. Il riferimento agli assegni pensionabili deve poi intendersi in senso lato, nel senso, cioè, di emolumenti in genere, purché pensionabili, posto che il regolamento pone l’accento principale sul fatto che la voce retributiva sia pensionabile, come risulta dall’endiadi rafforzativa “pensionabili e quiescibili’.” In merito alla questione è quindi fuorviante la presa di posizione dell’Unioncamere e di alcune Camere di Commercio, evidentemente a corto di argomentazioni giuridiche plausibili, secondo le quali con l’adesione a quanto deciso dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza, si incorrerebbe nella violazione del divieto di estensione di giudicato previsto dalla legge finanziaria del 2005 e reiterata nella legge finanziaria ultima . Ed invero, se le norme di cui si discute venissero correttamente e sistematicamente lette ed applicate alla luce dei principi giuridici affermati non solo dalla suprema Corte ma anche in altri giudicati (cfr. sentenza n. 86/2005 del Giudice del Lavoro di L’Aquila; sentenza confermativa n. 813/2006 della Corte di Appello di L’Aquila), si eviterebbero inutili contenziosi e danni, conseguenti all’instaurazione di giudizi dall’esito scontato (da ultimo si veda decreto ingiuntivo del Giudice del Lavoro di Trieste, divenuto definitivo ed esecutivo). Per i dipendenti camerali, che vantano diritti patrimoniali per i quali è possibile adire l’autorità giudiziaria, non siamo di fronte ad una estensione del giudicato, in quanto si ha estensione di giudicato quando: “nonmè dato rinvenire posizioni di pretesa azionabili in sede di giudizio di legittimità, per cui l’Amministrazione nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale estende un giudicato favorevole nei riguardi di dipendenti diversi da quelli risultati vincitori della lite” ( cfr .CdS. n. 2101/2004; n. 2636/2001; n. 1317/1998) . Nella fattispecie in esame, ci si trova di fronte alla necessità di una corretta interpretazione della disciplina e della sua applicazione, al fine di evitare violazione dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento della P.A. In definitiva, non è richiesto all’Amministrazione, di realizzare un’operazione di formale e motivata estensione del giudicato, atteso che la pronuncia della Suprema Corte non riveste un valore costitutivo, ma si limita ad un giudizio di qualificazione, anche se di portata giuridicamente dirimente, circa la natura recettizia del rinvio contenuto nell’art. 77 del regolamento camerale alla normativa previdenziale, e non “istituisce”, pertanto, a carico della stessa Amministrazione, alcun obbligo di adeguamento, sottolineando viceversa l’obbligo di adeguamento verso le norme vigenti. Non vi è un problema quindi di estensione del giudicato, ma di valutazione sulla legittimità e ragionevolezza, anche dal punto di vista della responsabilità amministrativa, contabile e civile degli organi dell’Ente, con una soluzione supportata dalla suprema magistratura, al fine di evitare sperpero di danaro pubblico ingiustificato, nella considerazione che sia assolutamente prevedibile e scontato l’esito sfavorevole (per le Camere di Commercio) del giudizio. Lo Snalcc in virtù delle considerazioni esposte vuole stimolare tutti ad una seria riflessione scevra da difese corporative di categoria ad assumere comportamenti corretti che assicurino trattamenti omologhi e aderenti alle norme vigenti per evitare di spendere tempo e stipendi per obbligare le Amministrazioni camerali ad osservare le leggi dello Stato. Lo Snalcc nella sua sessantennale storia di organizzazione di categoria, da sempre sostiene la necessità di un corretto funzionamento della P.A. quale efficace strumento economico e sociale del sistema Paese, partendo dalla osservanza delle norme e dall’imprescindibile rispetto del lavoratore, soggetto portatore di diritti e di doveri. ”Intelligenti pauca!“
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