
In data 22 gennaio 2004 è stato sottoscritto il
CCNL per il quadriennio normativo 2002/2005 e
per il primo biennio economico 2002/2003.
Le complicazioni e i ritardi delle trattative nazionali
in sede Aran, le incertezze programmatiche del
Governo (delega a trattare all’ARAN) e la necessità
di non penalizzare ulteriormente i colleghi ci hanno
fatto pervenire ad una definizione delle trattative in
pochi giorni. Naturalmente ciò ha indotto le parti
negoziali ad optare per un contratto “leggero”.
Contratto, in estrema sintesi che organicamente
dovrà essere integrato in una sorta di Testo unico,
per cercare di semplificare e portare ad unità una
serie infinita di norme che tutt’ora sono vigenti e
che rivengono da diverse leggi, decreti e contratti
precedenti.
In tale contesto l’attività contrattuale è stata indirizzata:
1) verso interventi di semplice rivisitazione ed
aggiornamento di istituti già disciplinati da
precedenti CCNL, cercando di raccordare le
disposizioni precedenti con quelle nuove, alla
luce di trasformazioni e di aggiornamenti e/o
semplificazioni (penso al sistema di relazioni
sindacali, alla disciplina delle alte professionalità
ecc.);
2) verso la disciplina di questioni nuove e rilevanti,
dal punto di vista sindacale e sociale come il
“Mobbing”;
3) verso la disciplina di materie di carattere più
organizzativo ed operativo con riferimento a
problematiche che presentavano particolare
interesse per gli enti del comparto (es. le disposizioni
per le unioni di comuni e i servizi in
convenzione);
4) verso una nuova definizione delle regole attinenti
il trattamento economico del personale:
– indennità di comparto;
– semplicità nella disciplina per la costruzione
e l’utilizzo delle risorse della contrattazione
decentrata integrativa;
– definizione della produttività evitando criteri
meramente automatici e generalizzati.
La riflessione che scaturisce dalla lettura dei diversi
articoli che compongono il CCNL è la constatazione
che il contratto nasce già vecchio.
L’ovvia conseguenza è: che da una parte si determinano
nuove incertezze per il futuro e dall’altra gli
enti sono costretti ad “inseguire” a posteriori le
diverse disposizioni per valutarne e, conseguentemente,
finanziarne gli effetti ora per allora.
Ciò non giova, come purtroppo ormai è consuetudine,
alla programmazione, in quanto gli enti non sono
messi in condizione di esplicitare consapevolmente
le proprie politiche sul personale con particolare riferimento
alle necessarie risorse economiche.
Inoltre ciò non facilita nemmeno la contrattazione
decentrata integrativa, nella misura in cui gli enti
si siedono ai tavoli di contrattazione senza idee
chiare e definite in ordine alle risorse necessarie
per finanziare quanto è di stretta derivazione della
contrattazione nazionale, con la conseguente difficoltà ad identifi care le eventuali risorse aggiuntive
“sostenibili” da destinare alla negoziazione locale.
Da sottolineare, inoltre, l’attenzione riservata dalle
parti contraenti alle unioni di comuni ed ai servizi
in convenzione, tale da riservare a loro un intero
capo del disposto contrattuale, probabilmente a
testimoniare una realtà in fermento ed un rinnovato
interesse per forme collaborative che possono determinare
esperienze significative e di rilievo, sempre
che le stesse siano opportunamente progettate e
coordinate.
Dal 31.12.2003 e con piena operatività a partire
dall’1.1.2004 il numero delle posizioni economiche
delle quattro categorie previste dal C.C.N.L. 1998/
2001 è integrato con la previsione di nuove posizioni:
A5, B7, C5 e D6.
Questa disposizione, purtroppo, aumenta la spesa
del personale, dal momento che la progressione
economica, seppur finanziata dal fondo delle risorse
decentrate, diventa poi un costo stabile per l’ente;
questo contrariamente allo spirito che avrebbe dovuto
contraddistinguere la nuova tornata contrattuale,
cioè la volontà di far confluire sempre più risorse
verso la contrattazione decentrata integrativa e
quindi sulle risorse variabili del trattamento economico
e sempre meno sulla parte fondamentale dello
stesso.
Questo vale anche per gli articoli che regolano
la costituzione del fondo delle risorse decentrate.
A ben vedere, infatti, l’articolo 31 della preintesa
stabilisce che le risorse decentrate si compongono
di due parti: una stabile nel tempo, quella più consistente,
ed una variabile di anno in anno.
Ciò porta inevitabilmente ad una cristallizzazione
delle risorse che confluiscono nella parte stabile
diventando trattamento economico fisso, con il rischio
che tutti i processi di valutazione del merito
e delle prestazioni del personale messi in atto dalle
amministrazioni vengono vanificati dalla disposizione
contrattuale. Lo stesso contratto però ribadisce
all’art. 37, c. 4, il divieto di attribuzione generalizzata
ai dipendenti dei compensi per la produttività
collettiva! A voi tutti le conclusioni…