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VOCE CAMERALE APRILE 2004

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In data 22 gennaio 2004 è stato sottoscritto il CCNL per il quadriennio normativo 2002/2005 e per il primo biennio economico 2002/2003.

Le complicazioni e i ritardi delle trattative nazionali in sede Aran, le incertezze programmatiche del Governo (delega a trattare all’ARAN) e la necessità di non penalizzare ulteriormente i colleghi ci hanno fatto pervenire ad una definizione delle trattative in pochi giorni. Naturalmente ciò ha indotto le parti negoziali ad optare per un contratto “leggero”.

Contratto, in estrema sintesi che organicamente dovrà essere integrato in una sorta di Testo unico, per cercare di semplificare e portare ad unità una serie infinita di norme che tutt’ora sono vigenti e che rivengono da diverse leggi, decreti e contratti precedenti.

In tale contesto l’attività contrattuale è stata indirizzata:

1) verso interventi di semplice rivisitazione ed aggiornamento di istituti già disciplinati da precedenti CCNL, cercando di raccordare le disposizioni precedenti con quelle nuove, alla luce di trasformazioni e di aggiornamenti e/o semplificazioni (penso al sistema di relazioni sindacali, alla disciplina delle alte professionalità ecc.);

2) verso la disciplina di questioni nuove e rilevanti, dal punto di vista sindacale e sociale come il “Mobbing”;

3) verso la disciplina di materie di carattere più organizzativo ed operativo con riferimento a problematiche che presentavano particolare interesse per gli enti del comparto (es. le disposizioni per le unioni di comuni e i servizi in convenzione);

4) verso una nuova definizione delle regole attinenti il trattamento economico del personale: – indennità di comparto; – semplicità nella disciplina per la costruzione e l’utilizzo delle risorse della contrattazione decentrata integrativa; – definizione della produttività evitando criteri meramente automatici e generalizzati.

La riflessione che scaturisce dalla lettura dei diversi articoli che compongono il CCNL è la constatazione che il contratto nasce già vecchio. L’ovvia conseguenza è: che da una parte si determinano nuove incertezze per il futuro e dall’altra gli enti sono costretti ad “inseguire” a posteriori le diverse disposizioni per valutarne e, conseguentemente, finanziarne gli effetti ora per allora.

Ciò non giova, come purtroppo ormai è consuetudine, alla programmazione, in quanto gli enti non sono messi in condizione di esplicitare consapevolmente le proprie politiche sul personale con particolare riferimento alle necessarie risorse economiche. Inoltre ciò non facilita nemmeno la contrattazione decentrata integrativa, nella misura in cui gli enti si siedono ai tavoli di contrattazione senza idee chiare e definite in ordine alle risorse necessarie per finanziare quanto è di stretta derivazione della contrattazione nazionale, con la conseguente difficoltà ad identifi care le eventuali risorse aggiuntive “sostenibili” da destinare alla negoziazione locale. Da sottolineare, inoltre, l’attenzione riservata dalle parti contraenti alle unioni di comuni ed ai servizi in convenzione, tale da riservare a loro un intero capo del disposto contrattuale, probabilmente a testimoniare una realtà in fermento ed un rinnovato interesse per forme collaborative che possono determinare esperienze significative e di rilievo, sempre che le stesse siano opportunamente progettate e coordinate. Dal 31.12.2003 e con piena operatività a partire dall’1.1.2004 il numero delle posizioni economiche delle quattro categorie previste dal C.C.N.L. 1998/ 2001 è integrato con la previsione di nuove posizioni: A5, B7, C5 e D6. Questa disposizione, purtroppo, aumenta la spesa del personale, dal momento che la progressione economica, seppur finanziata dal fondo delle risorse decentrate, diventa poi un costo stabile per l’ente; questo contrariamente allo spirito che avrebbe dovuto contraddistinguere la nuova tornata contrattuale, cioè la volontà di far confluire sempre più risorse verso la contrattazione decentrata integrativa e quindi sulle risorse variabili del trattamento economico e sempre meno sulla parte fondamentale dello stesso.

Questo vale anche per gli articoli che regolano la costituzione del fondo delle risorse decentrate. A ben vedere, infatti, l’articolo 31 della preintesa stabilisce che le risorse decentrate si compongono di due parti: una stabile nel tempo, quella più consistente, ed una variabile di anno in anno. Ciò porta inevitabilmente ad una cristallizzazione delle risorse che confluiscono nella parte stabile diventando trattamento economico fisso, con il rischio che tutti i processi di valutazione del merito e delle prestazioni del personale messi in atto dalle amministrazioni vengono vanificati dalla disposizione contrattuale. Lo stesso contratto però ribadisce all’art. 37, c. 4, il divieto di attribuzione generalizzata ai dipendenti dei compensi per la produttività collettiva! A voi tutti le conclusioni…

 

ALTE PROFESSIONALITÀ Oltre alle previsioni contenute negli articoli 8, 9 e 10 del precedente contratto – l’area delle posizioni organizzative –, si introducono elementi di riconoscimento di più alte professionalità, cioè unità che svolgono compiti particolarmente rilevanti sul terreno degli incarichi di studio, consulenza e staff. Insomma, i contenuti di alta professionalità che devono connotare la prestazione possono essere altri rispetto a quelli di responsabilità di uffi ci o servizi in cui la specialità della prestazione è aspetto secondario rispetto ai poteri gestionali tipici delle posizioni organizzative che, invece, si connotano principalmente di poteri di organizzazione e coordinamento di un settore, specie negli enti sprovvisti di fi gure dirigenziali. Seppure l’istituto in esame è cosa nuova nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale, l’ipotesi era già stata prevista per gli enti locali a livello di normativa generale, e precisamente all’articolo 110 del T.U.E.L. n. 267/2000 che introduceva il concetto di posti di “alta specializzazione”. Interessante sembra la disposizione della lett. b) del secondo comma dell’art. 10 che nel finalizzare, tra le altre ipotesi, tali alte professionalità all’analisi e alla valutazione propositiva di problematiche complesse di rilevante interesse per il conseguimento del programma di governo dell’ente, evidenzia l’importanza conferita dalle parti sociali allo studio e all’analisi delle politiche pubbliche per il conseguimento degli obiettivi istituzionali dell’amministrazione. Pare, anche qui, che venga sottolineata l’esigenza di arricchire le nostre burocrazie di competenze ulteriori, cercando di colmare il gap esistente con le altre burocrazie europee. Con l’introduzione di norme contrattuali così innovative, l’auspicio è quello del progressivo superamento della dimensione di un pubblico impiego strutturato in due blocchi contrapposti: la dirigenza, da un lato, e tutti i dipendenti, dall’altro, affi dati fi nora, nella maggior parte dei casi, ad un sistema di regolamentazione e valutazione che ha portato all’appiattimento e automatismi di carriera. L’appiattimento non premia i meriti di nessuno e smorza gli entusiasmi dei meritevoli, il che nella società della conoscenza e del villaggio globale non fa bene alle organizzazioni soprattutto pubbliche, tanto da far divenire slogan privi di significato “l’efficienza, l’efficacia e l’economicità” dell’azione amministrativa. Né possiamo tornare al rapporto fondato per decenni sul tacito patto che scambiava retribuzioni basse con lavoro dequalificato, o peggio col non lavoro. Oggi, se è vero che gli Enti locali ed il pubblico impiego devono fare il decisivo salto di qualità ed europeizzarsi per divenire fulcro, specie per il sud, per lo sviluppo delle imprese e per l’assolvimento di servizi sempre più efficienti, è pur vero che i governi, indipendentemente dal colore politico, guardino le nostre realtà lavorative diversamente. Perché è assurdo che si continui a pretendere di vedere i dipendenti pubblici con gli occhi del terzo millennio quando si tratta di chiedere e con quelli del secolo scorso quando si tratta di dare.

Un mio famoso conterraneo in una pubblicità avrebbe detto per noi: …meditate gente, meditate!

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IPOTESI DI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 E PER IL BIENNIO ECONOMICO 2002-2003, RELATIVO ALL’AREA DELLA DIRIGENZA DEL COMPARTO “REGIONI E AUTONOMIE LOCALI”

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Con la diminuzione dell'export aumenta il rosso della bilancia commerciale

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Mobbing :Il riconoscimento del danno patrimoniale, biologico e morale nella Pubblica Amministrazione

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Le relazioni sindacali nel comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali

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Strategie per il rilancio della competitività

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Il ruolo della comunicazione nel proceso evolutivo della Pubblica Amministrazione

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