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MOBBING, UN FENOMENO IN FORTE CRESCITA
Guido Vacca
Mentre in Parlamento,
impantanati nelle
varie commissioni, giacciono diversi disegni di
legge sulla tutela della persona che subisce reiterate
violenze morali e persecuzioni psicologiche
nell’ambito dell’attività lavorativa, nel
nostro Paese continua fortemente a crescere
e a dilagare la sempre più grande emergenza
mobbing.Con grande preoccupazione ed allarme
si deve constatare come tale fenomeno
negli ultimi tempi sia in costante aumento ed
in forte crescita. Il mobbing, termine originariamente
utilizzato per descrivere il comportamento
aggressivo di alcuni uccelli e del branco
quando si coalizza contro un proprio membro.
Oggi, dagli esperti di medicina del lavoro,
viene riconosciuto come una vera e propria
malattia professionale o di infortunio sul
lavoro. Lo stesso ministro della Salute, Girolamo
Sirchia, ha definito il mobbing “un problema
gravissimo; un fenomeno molto più
pesante e lesivo di quanto non sia stato ancora
compreso”. Per incominciare a comprendere
la vastità di questo fenomeno basti pensare
che in Europa i lavoratori colpiti con persecuzioni,
più o meno sottili, sul posto di lavoro
sono circa 40 milioni, pari al 38% della forza
lavoro. Ed ecco quindi che la Regione
Lazio, preoccupata dall’enorme dilagare delle
persecuzioni, delle angherie, dei soprusi subìti
dai lavoratori con conseguenze
gravi sulla salute, in data 11
luglio 2002 (bollettino ufficiale
della Regione Lazio n.
21, supplemento n. 3 del
30.07.2002) ha emanato
la legge regionale n. 16
“disposizioni per prevenire
e contrastare il
fenomeno mobbing
nei luoghi di lavoro”.
Quando si parla di
mobbing, si parla di
violenze, di persecuzioni,
della lesione
della dignità della persona che arrecano
danni molto rilevanti alla condizione fisica e
che, molto spesso, si manifestano con forme
depressive gravi. È questa, purtroppo, una
realtà sempre più dilagante, sempre più allarmante
con soggetti vittime di vere e proprie
percosse fisiche, di aggressioni e maltrattamenti
verbali, di molestie sessuali. Dopo la legge
della regione Lazio, ecco che, finalmente,
anche il contratto di lavoro dei dipendenti
ministeriali, firmato alla fine di febbraio
2003, dichiara guerra totale alle molestie
sessuali e al mobbing nei ministeri. Fortunatamente
anche nella nostra ipotesi di
Contratto Nazionale di comparto sono state
inserite norme a tutela dei lavoratori.
Ritengo giustissimo, per il fatto che ci troviamo
di fronte ad una vera e propria malattia
sociale, che tutte le forze debbano mobilitarsi
per tutelare i mobbizzati che vengono portati
alla distruzione psicologica, sociale e professionale.
Nel nostro Paese è iniziato, con un
certo ritardo rispetto agli altri Paesi, quel processo
di sensibilizzazione verso i danni causati
dal mobbing che, ultimamente, vengono considerati
malattie professionali con riconoscimento
del danno biologico o delle conseguenze
psicofisiche subìte. Studi recenti hanno
dimostrato casi di mobbing che, ultimamente,
vengono considerati malattie professionali con
riconoscimento del danno biologico o delle
conseguenze psicofisiche subìte. Studi recenti
hanno dimostrato che il mobbing è conseguenza,
il più delle volte, di un conflitto riguardante
l’organizzazione del lavoro e che porta
alla demotivazione, ad un clima irrespirabile. È
opportuno quindi che il Parlamento intervenga
su questo gravissimo problema, non solo
per ragioni etiche, di giustizia e per valori della
convivenza civile, ma anche per il buon funzionamento
delle amministrazioni e per abbattere,
insieme alle ingiustizie, tutti quei costi
sociali e sanitari che tali fenomeni arrecano ad
una grande moltitudine di lavoratori. |
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Legge Regionale del Lazio 11 Luglio 2002, n. 16
«Disposizioni
per
prevenire e contrastare il fenomeno del “mobbing” nei luoghi di lavoro»
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, in attuazione dei princìpi
costituzionali enunciati negli articoli 2,
3, 4, 32, 35 e 37 della Costituzione, nel
rispetto della normativa statale vigente e
delle more dell’emanazione di una disciplina
organica dello Stato in materia,
interviene con la presente legge al fine di
prevenire e contrastare l’insorgenza e la
diffusione del fenomeno del “mobbing”
nei luoghi di lavoro.
2. La Regione individua nella crescita
e nello sviluppo di una cultura del rispetto
dei diritti dei lavoratori da parte di
tutte le componenti del mondo del lavoro
gli elementi fondamentali per il raggiungimento
delle finalità indicate al
comma 1 e per un’ottimale utilizzazione
delle risorse umane nei luoghi di lavoro.
Art. 2
(Definizione del mobbing)
1. Ai fini della presente legge per
“mobbing” s’intendono atti e comportamenti
discriminatori o vessatori protratti
nel tempo, posti in essere nei confronti
di lavoratori dipendenti, pubblici o privati,
da parte del datore di lavoro o da
soggetti posti in posizione sovraordinata
ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano
come una vera e propria forma
di persecuzione psicologica o di violenza
morale.
2. Gli atti ed i comportamenti di cui al
comma 1 possono consistere in:
a) pressioni o molestie psicologiche;
b) calunnie sistematiche;
c) maltrattamenti verbali ed offese personali;
d) minacce od atteggiamenti miranti ad
intimorire ingiustamente od avvilire,
anche in forma velata ed indiretta;
e) critiche immotivate ed atteggiamenti
ostili;
f) delegittimazione dell’immagine, anche
di fronte a colleghi ed a soggetti
estranei all’impresa, ente od amministrazione;
g) esclusione od immotivata marginalizzazione
dall’attività lavorativa ovvero
svuotamento delle mansioni;
h) attribuzione di compiti esorbitanti od
eccessivi, e comunque idonei a provocare
seri disagi in relazione alle
condizioni fisiche e psicologiche del
lavoratore;
i) attribuzione di compiti dequalificanti
in relazione al profilo professionale
posseduto;
j) impedimento sistematico ed immotivato
all’accesso a notizie ed informazioni
inerenti l’ordinaria attività di
lavoro;
k) marginalizzazione immotivata del
lavoratore rispetto ad iniziative formative,
di riqualificazione e di aggiornamento
professionale;
l) esercizio esasperato ed eccessivo di
forme di controllo nei confronti del
lavoratore, idonee a produrre danni o
seri disagi;
m) atti vessatori correlati alla sfera privata
del lavoratore, consistenti in
discriminazioni sessuali, di razza, di
lingua e di religione.
Art. 3
(Organi paritetici)
1. Gli organi paritetici previsti dall’articolo
20 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626 (Attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
93/88/CEE e 1999/38/CEE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro) e
successive modifiche, nell’ambito delle
attribuzioni ad essi conferite in materia
di formazione dei lavoratori, assumono
Legge Regionale del Lazio 11 Luglio 2002, n. 16 «Disposizioni per
prevenire e contrastare il fenomeno del “mobbing” nei luoghi di lavoro»
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iniziative e programmano interventi per
sensibilizzare tutte le componenti del
mondo del lavoro sulle problematiche di
cui alla presente legge.
Art. 4
(Istituzione
di centri anti-mobbing)
1. Le aziende sanitarie locali istituiscono
o promuovono l’istituzione, anche
mediante convenzioni con associazioni
senza fini di lucro, di appositi centri,
opportunamente dislocati sul territorio
in relazione ai livelli occupazionali esistenti
nell’ambito pubblico e privato, che
forniscano adeguata assistenza al lavoratore
oggetto di discriminazioni. I centri,
nel caso in cui accertino l’effettiva esistenza
di elementi atti a configurare le
fattispecie di cui all’articolo 2, assumono,
entro sessanta giorni dalla richiesta del
lavoratore, iniziative a tutela del medesimo,
ed in particolare:
a) forniscono una prima consulenza in
ordine ai diritti del lavoratore;
b) avviano, qualora la situazione lo
richieda, primi interventi di sostegno
psicologico;
c) nel caso in cui riscontrino la probabile
avvenuta insorgenza di stati patologici
determinati od aggravati dal mobbing,
indirizzano il lavoratore, con il
suo consenso, al servizio sanitario
specialistico;
d) segnalano al datore di lavoro, pubblico
o privato, la situazione di disagio
del lavoratore, invitandolo ad assumere
i provvedimenti idonei per rimuoverne
le cause.
2. Nel caso in cui il centro non accerti
elementi atti a configurare le fattispecie
di cui all’articolo 2, il lavoratore interessato
può rivolgersi all’Osservatorio
previsto all’articolo 6, richiedendo un’audizione.
3. Ciascun centro deve, in ogni caso,
prevedere nel proprio ambito le seguenti
figure professionali:
a) un avvocato esperto in diritto del lavoro;
b) un medico specialista in igiene pubblica;
c) uno psicologo o psicoterapeuta;
d) un sociologo;
e) un assistente sociale.
4. I centri provvedono a trasmettere
periodicamente all’Osservatorio di cui
all’articolo 6 dati ed informazioni relative
ai casi trattati, nel rispetto della normativa
vigente in materia di tutela dei
dati personali, al fine di consentire il
monitoraggio e l’analisi dell’incidenza del
fenomeno del mobbing.
Art. 5
(Iniziative degli enti locali)
1. Le province ed i comuni assumono
iniziative per diffondere l’informazione
sul fenomeno del mobbing e per prevenirne
l’insorgenza.
2. Nell’ambito delle contrattazioni
collettive decentrate integrative per il
comparto regione - enti locali, le parti
pubbliche e quelle sindacali verificano le
possibilità e le modalità per l’adozione di
idonee misure, al fine di prevenire e contrastare
l’insorgenza di fenomeni di mobbing,
anche attraverso la partecipazione
dei dirigenti e degli altri dipendenti ad
appositi corsi di formazione e di aggiornamento.
Art. 6
(Osservatori regionale
sul mobbing)
1. È istituito l’Osservatorio regionale
sul mobbing, con sede presso l’assessorato
competente in materia di lavoro.
2. L’Osservatorio svolge i seguenti
compiti:
a) attività di consulenza nei confronti
degli organi regionali, nonché degli
enti pubblici, delle associazioni od enti
privati e delle aziende sanitarie che
adottino progetti o che sviluppino iniziative
per le finalità di cui alla presente
legge;
b) monitoraggio ed analisi del fenomeno
del mobbing;
c) promozione di studi e ricerche, nonché
di campagne di sensibilizzazione e
d’informazione, in raccordo con le
amministrazioni, gli enti e gli organi10
smi destinatari delle norme di cui alla
presente legge.
3. L’Osservatorio è composto da:
a) il direttore del dipartimento competente
in materia di lavoro, o suo delegato,
che lo presiede;
b) i direttori dei dipartimenti competenti
in materia di sanità e di qualità della
vita, o loro delegati;
c) un rappresentante della commissione
consiliare permanente competente in
materia di lavoro;
d) il responsabile della struttura regionale
competente in materia di lotta alle diseguaglianze;
e) un rappresentante del Ministero del
lavoro;
f) tre rappresentanti designati dalle
organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale;
g) tre rappresentanti designati dalle
organizzazioni imprenditoriali maggiormente
rappresentative a livello
regionale;
h) un sociologo, due psicologi e due
avvocati esperti in diritto del lavoro,
scelti dall’Amministrazione nell’ambito
di terne di nominativi forniti dai
rispettivi ordini o associazioni professionali.
4. L’Osservatorio è costituito con
decreto del Presidente della Giunta
regionale. Il suo funzionamento è disciplinato
da apposito regolamento interno,
adottato a maggioranza assoluta dei
componenti. Le funzioni di segreteria
sono svolte dalla competente struttura
dell’assessorato.
5. I componenti dell’Osservatorio di
cui al comma 3, lettere e), f), g) e h) restano
in carica tre anni e possono essere
riconfermati.
6. Ai componenti l’Osservatorio è
corrisposto il trattamento economico
determinato ai sensi della normativa
regionale vigente.
Art. 7
(Norma finanziaria)
1. Per le finalità di cui gli articoli 4 e 5
della presente legge si provvede con
deliberazione della Giunta regionale, ai
sensi dell’articolo 28, comma 2, della legge
regionale 20 novembre 2001, n. 25 e
all’istituzione nel bilancio per l’esercizio
2002 di appositi capitoli da iscrivere
all’UPB H13 concernenti:
a) “Contributi alle ASL per l’istituzione
di centri anti mobbing” con lo stanziamento
di euro 20 mila per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004;
b) “Contributo agli enti locali per le iniziative
di cui all’articolo 5” con lo
stanziamento di euro 30 mila per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. Alla copertura dell’onere di cui al
comma 1 si provvede, in conto competenza,
mediante riduzione dei corrispondenti
importi di euro 50 mila degli stanziamenti,
per ciascuno degli esercizi
2002, 2003 e 2004, di cui all’elenco 4 del
bilancio di previsione 2002, capitolo
T27501, lettera E); alla copertura di cassa
per l’esercizio 2002 si fa fronte
mediante riduzione del complessivo
importo di euro 50 mila dell’UPB T25.
3.Alla spesa per la corresponsione dei
compensi ai componenti dell’Osservatorio
di cui alle lettere e), f), g) e h) del
comma 3 dell’articolo 6 si fa fronte con
i fondi previsti all’UPB R21 del bilancio
regionale di previsione per l’esercizio
2002 e alla corrispondente UPB del
bilancio relativo agli esercizi successivi.
La presente legge regionale sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Lazio.
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