|
LE NUOVE FUNZIONI CAMERALI I COMPITI ISPETTIVI
DEGLI EX UPPICA
Pasquale Fracassi
PREMESSA.
Con DPCM 26.5.2000 si è data attuazione agli articoli 20 e 50
del DLgs 31.3.1998 n. 112 e si è disposto il trasferimento alle
Camere di Commercio, con decorrenza 1.9.2000, delle funzioni già
esercitate dai soppressi UUPPICA. Il Decreto non elenca le
materie oggetto del trasferimento e lascia intendere che tutte
le funzioni statali incapo agli UUPPICA al momento della loro
soppressione debbano intendersi trasferite. Se non che, a un
esame più dettagliato non fugge il dubbio che, causa
la particolare natura di questi Enti,che sono definiti
"autonomie funzionali", e la mancanza di un rapporto di
sovraordinazione da parte del Ministero delle Attività
Produttive, alcune delle funzioni già espletate dai soppressi
Uffici siano rimaste escluse dal trasferimento o quanto meno
abbiano subito una trasformazione. Tra queste rientra la
vigilanza ispettiva sulla osservanza delle leggi che è
l’attività finalizzata all’accertamento e al sanzionamento degli
illeciti amministrativi.
L’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
rappresenta la prima fase del procedimento irrogativo delle
sanzioni amministrative di cui alla legge 24.11.1981 n. 689 ed è
disciplinato dall’art. 13 di questa legge. Si precisa al
riguardo che accertamento e verbalizzazione sono sinonimi
perché non esistono modi diversi o alternativi di attivare i
procedimenti sanzionatori. L’accertamento può scaturire da due
diversi tipi di controllo: quello documentale, che è condotto
nel chiuso dell’ufficio dal soggetto responsabile del
procedimento, in ordine alla regolarità di atti e documenti il
cui deposito costituisce un obbligo di legge, e quello ispettivo
che è condotto all’esterno dell’ufficio da ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria o da altri soggetti all’uopo abilitati.
Nell’uno e nell’altro caso, può essere svolto solo da figure che
siano ufficialmente investite del controllo sulla osservanza
delle disposizioni normative. Ebbene, per quanto attiene al
primo tipo di controllo, quello documentale, nulla è cambiato
per gli Enti Camerali perché gli UUPPICA non erano uffici presso
i quali vigesse l’obbligo di depositare atti o documenti in
genere. L’unica eccezione era costituita dalla comunicazione
annuale dei grossisti di cui all’art. 26 comma 3 del DM 28
aprile 1976, ma questo obbligo è stato cancellato nel 1987 e non
più ripristinato. Perciò le Camere continuano a verbalizzare gli
omessi e ritardati adempimenti nei settori di propria competenza
che toccano: il Registro delle Imprese, le iscrizioni in albi,
registri e ruoli camerali, le trasmissioni dei protesti cambiari
e, da ultimo, gli omessi pagamenti del diritto annuale. Per
quanto attiene alle
ATTIVITA’ ISPETTIVE, si deve
dire che, ai sensi dell’art. 13 della legge, possono
effettuarle, oltre agli ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria, gli "organi addetti al controllo sulla osservanza
delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro". Il loro
contenuto consiste nell’ "assumere informazioni e procedere a
ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a
rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra
operazione tecnica". Ciò che emerge dall’articolo è una riserva
di competenza a favore di queste due figure: organi di polizia
giudiziaria e organi attributari della funzione di controllo
sulla osservanza di particolari disposizioni di legge. I primi
sono individuati dall’art. 57 del cpp, il quale fa distinzione
tra ufficiali e agenti di polizia e tra competenze generali e
competenze limitate per materia, o i secondi, a prescindere dal
fatto che siano o non siano organi di polizia giudiziaria, sono
individuati volta per volta dalle speciali norme che
disciplinano le materie. La riserva di competenza è resa ancora
più rigorosa dall’art. 1 della stessa legge n. 689 che introduce
nel sistema degli illeciti amministrativi il principio di
legalità già previsto per gli illeciti penali. In base ad esso
non si possono irrogare le sanzioni amministrative se non a
fattispecie concrete che rispecchino fedelmente, anche sul piano
procedurale, quelle astratte previste dalle norme.
LE MATERIE DEGLI UUPPICA.
In generale, per
individuare gli organi ai quali è attribuito il controllo sulla
osservanza delle disposizioni di legge (per la cui violazione è
prevista una sanzione pecuniaria) bisogna risalire alle fonti
normative e verificare se e in che misura esse prevedano una
forma particolare di controllo in aggiunta o in alternativa a
quello generale offerto dalla polizia giudiziaria. Nel caso
degli UUPPICA, per sapere se e in che misura i loro compiti
ispettivi si siano trasferiti alle Camere di Commercio isogna
verificare se e in che misura questi uffici ne fossero
investiti. Si riporta a tal proposito, l’elenco non esaustivo ma
significativo, delle fonti normative che dettano la disciplina
del controllo nelle materie che interessano gli UUPPICA.
PANIFICAZIONE:L
31.7.1956 n. 1002
Art. 12: "La vigilanza
sull’applicazione della presente legge è di competenza del
Ministero dell’Industria e del commercio, che può disporre
ispezioni anche a mezzo di propri funzionari".
MACINAZIONE: L.
7. 11.1949, n. 857
Art. 14: "La vigilanza sulla applicazione
della presente legge è di competenza del Ministero
dell’Industria e del Commercio, che può disporre ispezioni anche
a mezzo di propri funzionari.
NORME
COMUNI ALLE DUE LEGGI PRECEDENTI: DM 15 luglio 1985
"I controlli … sono espletati da funzionari
del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato,
appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione Centrale,
dell’Ispettorato Tecnico economico dell’industria, degli Uffici
Provinciali dell’Industria del commercio e dell’artigianato,
avvalendosi della collaborazione delle Camere di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura e loro laboratori chimici
merceologici, nonché di laboratori di analisi all’uopo
autorizzati."
SICUREZZA DEI GIOCATTOLI: D. Lgs 27.09.1991,
n. 313.
Art. 9:"al fine di verificare la conformità
dei giocattoli alle norme del presente decreto, il Ministero
dell’Industria, del commercio e dell’Artigianato dispone
verifiche, accertamenti e controlli anche nella fase delle
commercializzazione, mediante i propri uffici centrali e
periferici coadiuvati da "Istituti, Enti o laboratori
autorizzati o mediante le stazioni sperimentali".
ETICHETTATURA PRODOTTI TESSILI: L. 26.11.1973
N. 883
Art. 17: "La vigilanza sulla osservanza delle
disposizioni contenute nella presente legge è affidata al
Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, che
la esercita avvalendosi eventualmente degli altri Enti
sottoposti a vigilanza da parte del Ministero stesso, coadiuvato
dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria".
D.P.R.
30.4.1976 n. 515
Art. 16: "Per la
vigilanza sulla osservanza della legge e del presente
regolamento, l’Ispettorato tecnico dell’Industria può avvalersi
di Enti sottoposti alla vigilanza del Ministero dell’Industria
del Commercio e dell’Artigianato: Gli Enti predetti sono
predeterminati con decreto del MICA nel quale sono determinate
le modalità di conferimento dell’incarico di vigilanza, il
regolamento dei rapporti tra Ministero e l’Ente e la forma di
controllo da parte del Ministero sul modo di assolvimento delle
funzioni di vigilanza".
DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE: D.Lgs 4.12.1992 n. 475
Art. 13: "Il controllo
della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza , di cui
all’allegato II del DPI in commercio e operato dal Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato e del Ministeri
del Lavoro e della Previdenza Sociale attraverso i propri organi
ispettivi, in coordinamento permanente tra di loro".
SICUREZZA DEI
PRODOTTI ELETTRICI:D.Lgs 25.11.1996 n. 626
Art. 4: "L’articolo 9
della legge 18.10 1977 n. 791 è sostituito dal seguente: Art. 9:
La vigilanza sulla applicazione della presente legge è demandata
al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato
che, ai fini dell’effettuazione dei controlli di mercato, si
avvale dei propri uffici provinciali e, previa intesa, degli
ispettorati del lavoro, nonché di altre amministrazioni dello
stato e delle autorità pubbliche locali nell’ambito delle
rispettive competenze".
POTENZA
ACUSTICA DEI TOSAERBA: D.Lgs 27.1.1992 n. 136
Art. 10: "Ferme le competenze delle Provincie
e delle Unità Sanitarie Locali in materia d’inquinamento
acustico, la vigilanza sull’applicazione delle disposizioni di
cui al presente decreto è esercitata dal Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, anche a mezzo
dei propri uffici periferici.."
CONSUMO
ENERGIA DEGLI APPARECCHI DOMESTICI: DPR 12.08.1982 N. 783
Art. 2: "Il Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato, attraverso il suo ispettorato
tecnico, vigila sulla applicazione del presente decreto e può
disporre ispezioni ed acquisire informazioni e documenti, anche
attraverso gli uffici provinciali dell’Industria, del Commercio
e dell’Artigianato."
SCORTE
D’OBBLIGO DEI PRODOTTI PETROLIFERI: Legge 10.3.1986 n. 61
Art. 4:"Alle verifiche… provvede il Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’artigianato ..".
RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE: D.Lgs
24.2.97, n.42
Art. 7: "Dopo l’art. 14 del DLg 27 settembre
1991 n. 311 è aggiunto il seguente: "Art. 14 bis (verifiche e
controlli) 1. Ai fini del rispetto delle prescrizioni del
presente decreto, il Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato dispone verifiche e controlli, avvalendosi dei
propri uffici provinciali e, previa intesa, di altre
amministrazioni dello stato".
RESTITUZIONI
AGLI AMIDI, FECOLE E ZUCCHERI: DM 30 dic. 1986
Art. 4: "I controlli amministrativi saranno
effettuati dagli uffici provinciali dell’industria, del
commercio e dell’artigianato competenti per territorio che si
potranno avvalere degli organi di polizia, nonché dei laboratori
di analisi riconosciuti…" Ebbene, il contenuto letterale delle
norme non lascia dubbi sul fatto che, ad eccezione dell’ultimo
caso, nelle materie di cui sopra la titolarità del controllo
ispettivo è del Ministero delle Attività Produttive e non degli
Uffici Provinciali dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato ai quali era assegnato solo il compito di
collaborare. Praticamente, essi avevano il compito di eseguire
le ispezioni a livello provinciale su richiesta del Ministero e
di cooperare, se necessario, in quelle che erano condotte
direttamente dal centro: un ruolo diverso da quello svolto dagli
Uffici Provinciali Metrici, che invece erano investiti di
funzioni proprie. Ciò nonostante, essi avevano autorevolezza
nello svolgimento di questa attività perché il rapporto organico
o di immedesimazione che li legava alla amministrazione centrale
faceva sì che anche ad essi si estendesse la qualifica di
"organo addetto al controllo sulla osservanza delle disposizioni
di legge". E ciò spiega perché avessero il potere di
verbalizzare le violazioni.
Discende da quanto suddetto che, salvo rare
eccezioni, le Camere di Commercio hanno ereditato non la
titolarità della funzione ispettiva, che resta al Ministero, ma
il compito di collaborare con l’Amministrazione statale nelle
verifiche che interessano l’ambito provinciale. In altri
termini, hanno acquisito il compito di effettuare, nell’ambito
territoriale, le verifiche ispettive richieste dal Ministero.
Con la differenza rispetto agli UUPPICA che, non essendo in
rapporto di immedesimazione con l’amministrazione richiedente,
non possono considerarsi anch’esse "organi addetti al controllo
sulla osservanza delle disposizioni per la cui violazione è
prevista la sanzione" e dunque non possono verbalizzare e
contestare le violazioni di cui vengano a conoscenza, a meno che
non si organizzino con l’ausilio della polizia municipale o di
altri organi di Polizia Giudiziaria. In conclusione, c’è da dire
che le attività degli UUPPICA erano inquadrate in due
diversi moduli organizzativi. Alcuni compiti erano propri degli
uffici perché conferiti direttamente ad essi dalle norme ed
erano esercitati in regime di autonomia rispetto al
Ministero.Tra questi rientravano i procedimenti sanzionatori;
altri invece erano inquadrati nel rapporto di collaborazione che
legava gli uffici all’amministrazione di appartenenza. Sicché
solo i primi possono dirsi trasferiti. E poiché i compiti
ispettivi risultavano inquadrati quasi sempre nel secondo modulo
operativo e non nel primo, si spiegano così le conclusioni di
cui sopra.
|