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LE NUOVE FUNZIONI CAMERALI I COMPITI ISPETTIVI DEGLI EX UPPICA

Pasquale Fracassi

PREMESSA. Con DPCM 26.5.2000 si è data attuazione agli articoli 20 e 50 del DLgs 31.3.1998 n. 112 e si è disposto il trasferimento alle Camere di Commercio, con decorrenza 1.9.2000, delle funzioni già esercitate dai soppressi UUPPICA. Il Decreto non elenca le materie oggetto del trasferimento e lascia intendere che tutte le funzioni statali incapo agli UUPPICA al momento della loro soppressione debbano intendersi trasferite. Se non che, a un esame più dettagliato non  fugge il dubbio che,  causa la particolare natura di questi Enti,che sono  definiti "autonomie funzionali", e la mancanza di un rapporto di sovraordinazione da parte del Ministero delle Attività Produttive, alcune delle funzioni già espletate dai soppressi Uffici siano rimaste escluse dal trasferimento o quanto meno abbiano subito una trasformazione. Tra queste rientra la vigilanza ispettiva sulla osservanza delle leggi che è l’attività finalizzata all’accertamento e al sanzionamento degli illeciti amministrativi.

L’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI rappresenta la prima fase del procedimento irrogativo delle sanzioni amministrative di cui alla legge 24.11.1981 n. 689 ed è disciplinato dall’art. 13 di questa legge. Si precisa al riguardo che accertamento e  verbalizzazione sono sinonimi perché non esistono modi diversi o alternativi di attivare i procedimenti sanzionatori. L’accertamento può scaturire da due diversi tipi di controllo: quello documentale, che è condotto nel chiuso dell’ufficio dal soggetto responsabile del procedimento, in ordine alla regolarità di atti e documenti il cui deposito costituisce un obbligo di legge, e quello ispettivo che è condotto all’esterno dell’ufficio da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o da altri soggetti all’uopo abilitati. Nell’uno e nell’altro caso, può essere svolto solo da figure che siano ufficialmente investite del controllo sulla osservanza delle disposizioni normative. Ebbene, per quanto attiene al primo tipo di controllo, quello documentale, nulla è cambiato per gli Enti Camerali perché gli UUPPICA non erano uffici presso i quali vigesse l’obbligo di depositare atti o documenti in genere. L’unica eccezione era costituita dalla comunicazione annuale dei grossisti di cui all’art. 26 comma 3 del DM 28 aprile 1976, ma questo obbligo è stato cancellato nel 1987 e non più ripristinato. Perciò le Camere continuano a verbalizzare gli omessi e ritardati adempimenti nei settori di propria competenza che toccano: il Registro delle Imprese, le iscrizioni in albi, registri e ruoli camerali, le trasmissioni dei protesti cambiari e, da ultimo, gli omessi pagamenti del diritto annuale. Per quanto attiene alle ATTIVITA’ ISPETTIVE, si deve dire che, ai sensi dell’art. 13 della legge, possono effettuarle, oltre agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, gli "organi addetti al controllo sulla osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro". Il loro contenuto consiste nell’ "assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica". Ciò che emerge dall’articolo è una riserva di competenza a favore di queste due figure: organi di polizia giudiziaria e organi attributari della funzione di controllo sulla osservanza di particolari disposizioni di legge. I primi sono individuati dall’art. 57 del cpp, il quale fa distinzione tra ufficiali e agenti di polizia e tra competenze generali e competenze limitate per materia, o i secondi, a prescindere dal fatto che siano o non siano organi di polizia giudiziaria, sono individuati volta per volta dalle speciali norme che disciplinano le materie. La riserva di competenza è resa ancora più rigorosa dall’art. 1 della stessa legge n. 689 che introduce nel sistema degli illeciti amministrativi il principio di legalità già previsto per gli illeciti penali. In base ad esso non si possono irrogare le sanzioni amministrative se non a fattispecie concrete che rispecchino fedelmente, anche sul piano procedurale, quelle astratte previste dalle norme.

LE MATERIE DEGLI UUPPICA.

In generale, per individuare gli organi ai quali è attribuito il controllo sulla osservanza delle disposizioni di legge (per la cui violazione è prevista una sanzione pecuniaria) bisogna risalire alle fonti normative e verificare se e in che misura esse prevedano una forma particolare di controllo in aggiunta o in alternativa a quello generale offerto dalla polizia giudiziaria. Nel caso degli UUPPICA, per sapere se e in che misura i loro compiti ispettivi si siano trasferiti alle Camere di Commercio isogna verificare se e in che misura questi uffici ne fossero investiti. Si riporta a tal proposito, l’elenco non esaustivo ma significativo, delle fonti normative che dettano la disciplina del controllo nelle materie che interessano gli UUPPICA.

PANIFICAZIONE:L 31.7.1956 n. 1002

Art. 12: "La vigilanza sull’applicazione della presente legge è di competenza del Ministero dell’Industria e del commercio, che può disporre ispezioni anche a mezzo di propri funzionari".

MACINAZIONE: L. 7. 11.1949, n. 857

Art. 14: "La vigilanza sulla applicazione della presente legge è di competenza del Ministero dell’Industria e del Commercio, che può disporre ispezioni anche a mezzo di propri funzionari.

NORME COMUNI ALLE DUE LEGGI PRECEDENTI: DM 15 luglio 1985

"I controlli … sono espletati da funzionari del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione Centrale, dell’Ispettorato Tecnico economico dell’industria, degli Uffici Provinciali dell’Industria del commercio e dell’artigianato, avvalendosi della collaborazione delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e loro laboratori chimici merceologici, nonché di laboratori di analisi all’uopo autorizzati."

SICUREZZA DEI GIOCATTOLI: D. Lgs 27.09.1991, n. 313.

Art. 9:"al fine di verificare la conformità dei giocattoli alle norme del presente decreto, il Ministero dell’Industria, del commercio e dell’Artigianato dispone verifiche, accertamenti e controlli anche nella fase delle commercializzazione, mediante i propri uffici centrali e periferici coadiuvati da "Istituti, Enti o laboratori autorizzati o mediante le stazioni sperimentali".

ETICHETTATURA PRODOTTI TESSILI: L. 26.11.1973 N. 883

Art. 17: "La vigilanza sulla osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è affidata al Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, che la esercita avvalendosi eventualmente degli altri Enti sottoposti a vigilanza da parte del Ministero stesso, coadiuvato dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria".

D.P.R. 30.4.1976 n. 515

Art. 16: "Per la vigilanza sulla osservanza della legge e del presente regolamento, l’Ispettorato tecnico dell’Industria può avvalersi di Enti sottoposti alla vigilanza del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato: Gli Enti predetti sono predeterminati con decreto del MICA nel quale sono determinate le modalità di conferimento dell’incarico di vigilanza, il regolamento dei rapporti tra Ministero e l’Ente e la forma di controllo da parte del Ministero sul modo di assolvimento delle funzioni di vigilanza".

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: D.Lgs 4.12.1992 n. 475

Art. 13: "Il controllo della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza , di cui all’allegato II del DPI in commercio e operato dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato e del Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale attraverso i propri organi ispettivi, in coordinamento permanente tra di loro".

SICUREZZA DEI PRODOTTI ELETTRICI:D.Lgs 25.11.1996 n. 626

Art. 4: "L’articolo 9 della legge 18.10 1977 n. 791 è sostituito dal seguente: Art. 9: La vigilanza sulla applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato che, ai fini dell’effettuazione dei controlli di mercato, si avvale dei propri uffici provinciali e, previa intesa, degli ispettorati del lavoro, nonché di altre amministrazioni dello stato e delle autorità pubbliche locali nell’ambito delle rispettive competenze".

POTENZA ACUSTICA DEI TOSAERBA: D.Lgs 27.1.1992 n. 136

Art. 10: "Ferme le competenze delle Provincie e delle Unità Sanitarie Locali in materia d’inquinamento acustico, la vigilanza sull’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto è esercitata dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, anche a mezzo dei propri uffici periferici.."

 CONSUMO ENERGIA DEGLI APPARECCHI DOMESTICI: DPR 12.08.1982 N. 783

Art. 2: "Il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, attraverso il suo ispettorato tecnico, vigila sulla applicazione del presente decreto e può disporre ispezioni ed acquisire informazioni e documenti, anche attraverso gli uffici provinciali dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato."

SCORTE D’OBBLIGO DEI PRODOTTI PETROLIFERI: Legge 10.3.1986 n. 61

Art. 4:"Alle verifiche… provvede il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’artigianato ..".

RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE: D.Lgs 24.2.97, n.42

Art. 7: "Dopo l’art. 14 del DLg 27 settembre 1991 n. 311 è aggiunto il seguente: "Art. 14 bis (verifiche e controlli) 1. Ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato dispone verifiche e controlli, avvalendosi dei propri uffici provinciali e, previa intesa, di altre amministrazioni dello stato".

 RESTITUZIONI AGLI AMIDI, FECOLE E ZUCCHERI: DM 30 dic. 1986

Art. 4: "I controlli amministrativi saranno effettuati dagli uffici provinciali dell’industria, del commercio e dell’artigianato competenti per territorio che si potranno avvalere degli organi di polizia, nonché dei laboratori di analisi riconosciuti…" Ebbene, il contenuto letterale delle norme non lascia dubbi sul fatto che, ad eccezione dell’ultimo caso, nelle materie di cui sopra la titolarità del controllo ispettivo è del Ministero delle Attività Produttive e non degli Uffici Provinciali dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato ai quali era assegnato solo il compito di collaborare. Praticamente, essi avevano il compito di eseguire le ispezioni a livello provinciale su richiesta del Ministero e di cooperare, se necessario, in quelle che erano condotte direttamente dal centro: un ruolo diverso da quello svolto dagli Uffici Provinciali Metrici, che invece erano investiti di funzioni proprie. Ciò nonostante, essi avevano autorevolezza nello svolgimento di questa attività perché il rapporto organico o di immedesimazione che li legava alla amministrazione centrale faceva sì che anche ad essi si estendesse la qualifica di "organo addetto al controllo sulla osservanza delle disposizioni di legge". E ciò spiega perché avessero il potere di verbalizzare le violazioni.

Discende da quanto suddetto che, salvo rare eccezioni, le Camere di Commercio hanno ereditato non la titolarità della funzione ispettiva, che resta al Ministero, ma il compito di collaborare con l’Amministrazione statale nelle verifiche che interessano l’ambito provinciale. In altri termini, hanno acquisito il compito di effettuare, nell’ambito territoriale, le verifiche ispettive richieste dal Ministero. Con la differenza rispetto agli UUPPICA che, non essendo in rapporto di immedesimazione con l’amministrazione richiedente, non possono considerarsi anch’esse "organi addetti al controllo sulla osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione" e dunque non possono verbalizzare e contestare le violazioni di cui vengano a conoscenza, a meno che non si organizzino con l’ausilio della polizia municipale o di altri organi di Polizia Giudiziaria. In conclusione, c’è da dire che le attività  degli UUPPICA erano inquadrate in due diversi moduli organizzativi. Alcuni compiti erano propri degli uffici perché conferiti direttamente ad essi dalle norme ed erano esercitati in regime di autonomia rispetto al Ministero.Tra questi rientravano i procedimenti sanzionatori; altri invece erano inquadrati nel rapporto di collaborazione che legava gli uffici all’amministrazione di appartenenza. Sicché solo i primi possono dirsi trasferiti. E poiché i compiti ispettivi risultavano inquadrati quasi sempre nel secondo modulo operativo e non nel primo, si spiegano così le conclusioni di cui sopra.

 

 

 

 

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