S.N.A.L.C.C.SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI CAMERE DI COMMERCIO |
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All’interno della nostra organizzazione sindacale si è, però, fatta strada la volontà di far applicare anche ai dipendenti delle Aziende Speciali lo stesso Contratto Collettivo Nazionale al quale fanno riferimento i dipendenti camerali. Il Sindacato già si sta muovendo in tal senso partendo dalla constatazione che nel corso di questi anni, successivamente alla formazione di tali aziende, si sono verificati diversi fatti nuovi con importanti implicazioni sulla contrattualistica che rendono plausibile tale passaggio. Le Aziende Speciali attualmente si configuravano come articolazione della struttura della Camera di appartenenza e, quindi, come organo camerale finalizzato a realizzare attività per conto della CCIAA di riferimento (progetti promozionali, ecc.). Conseguentemente, il lavoro dei dipendenti camerali e dei dipendenti delle Aziende Speciali si è sempre più ravvicinato e confuso, potendo le stesse mansioni essere svolte da entrambi. Esse appartengono alla struttura organizzativa della Camera cui fanno capo tutti i rapporti posti in essere. Come evidenziato in uno specifico focus tematico dell’Unioncamere, esiste tra la Camera e l’Azienda Speciale un evidente nesso di dipendenza, risultando quest’ultima un’articolazione camerale per quanto concerne i compiti, le funzioni, le attività, il bilancio ed i controlli. Conseguentemente, anche i lavoratori sono di fatto inseriti nell’ambito dell’organizzazione del sistema camerale senza che riveli in contrario l’assoggettamento ad una disciplina contrattuale dettata dal diritto privato. Non si deve dimenticare, poi, che: • in tutte le norme successive alla L. 580/93 si parla di sistema camerale, formato dalle Camere, loro unioni ed associazioni e loro Aziende Speciali; • sia l’Agenzia delle Entrate (parere del 23/09/02 su interpello della CCIAA di Salerno) sia il MICA (atti della conferenza di servizi convocata il 26/06/98) sostengono che le Aziende Speciali delle Camere di Commercio, pur godendo di autonomia in forma limitata, costituiscono parte integrante della struttura organizzativa degli stessi enti camerali che le hanno costituite ed, ai fini tributari, non possono essere considerati soggetti di imposta distinti. • Il Consiglio di Stato ha, infi ne, classificato le Aziende Speciali camerali fornite di personalità giuridica (solo 2 in Italia), quali enti pubblici economici, che hanno un proprio contratto collettivo nazionale. A rafforzare questo orientamento vi sono, inoltre, specifiche norme che hanno previsto la possibilità di applicare il contratto dei dipendenti camerali anche ai dipendenti delle unioni, datori di lavoro “privati” che prima applicavano sempre e comunque il contratto del commercio e tale possibilità è già divenuta realtà in alcune regioni. D’altro canto è a tutti noto che il contratto dei di- pendenti camerali è ormai a tutti gli effetti di natura privata. Esiste, infatti, una profonda differenza tra coloro che sono stati assunti presso le camere prima o dopo il 31 dicembre 2002. Ai nuovi assunti non si applica la vecchia contrattualistica pubblica, ma il solo codice civile. Queste le principali che rendono opportuno che un solo contratto regoli il lavoro all’interno del sistema camerale sia esso svolto alle dipendenze della Camera di Commercio o di sue Aziende Speciali! Deve, però essere ben chiaro a tutti che questo non significa alcuna immissione nei ruoli camerali, nessuna unificazione dei ruoli e delle carriere tra dipendenti camerali e delle Aziende Speciali. La nostra Organizzazione sindacale si sta battendo per cancellare quella disomogeneità, quella dispari- tà di trattamento, al di fuori di ogni logica, che oggi vede i lavoratori dello stesso sistema delle Camere di Commercio interessato da tanti contratti collettivi nazionali di lavoro.
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