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La nuova normativa che pone rimedio alla perdita
dell’integrità fisica dipendente da causa di servizio
Dalla domanda all’esito del procedimento:
tutto quel che c’è da sapere sull’equo indennizzo a favore dei
pubblici dipendenti
di
Maurizio Mirto
Responsabile dell’Ufficio
legislativo dell’Unione Nazionale Mutilati e Invalidi per
Servizio Istituzionale.
L’istituto giuridico dell’equo indennizzo fu introdotto nel
nostro ordinamento, a favore degli impiegati dello Stato,
dall’art. 68 del DPR n. 3/1957 disponendo che “quando una
infermità venga riconosciuta dipendente da causa di servizio
l’impiegato ha diritto oltre ai normali assegni ed indennità,
anche ad un equo indennizzo per la perdita dell’integrità fisica
eventualmente subita”. Conseguentemente l’equo indennizzo ha
come presupposto non l’infermità in quanto tale ma la perdita
dell’integrità fisica, cioè un danno permanente nella psiche o
nel fisico del dipendente; perciò può verificarsi che,
riconosciuta la presenza dell’infermità e la sua dipendenza da
causa di servizio, non sia concessa alcun’attribuzione d’equo
indennizzo per mancanza di un’apprezzabile menomazione
dell’integrità fisica.
Tale beneficio fu successivamente esteso ad altre categorie di
pubblici dipendenti quali il personale militare di carriera (L.
23 dicembre 1970, n. 1094), i militari in servizio di leva o i
richiamati nelle Forze armate e nei Corpi di polizia (L. 3
giugno 1981, n. 308), il personale del parastato (DPR 411/76),
il per-
sonale degli Enti locali (DPR 191/79) e quello delle Unità
sanitarie locali (DPR 761/79).
Procedura per la concessione
termine di presentazione della domanda
Ai sensi dell’art.2, comma 3 del DPR 29 ottobre 2001,n. 461 la
presentazione della richiesta di equo indennizzo può essere
successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa
di servizio ovvero può essere prodotta nel corso del
procedimento di riconoscimento di causa di servizio, entro il
termine di dieci giorni, dalla ricezione della comunicazione
della trasmissione degli atti al Comitato di verifica per le
cause di servizio (ex Comitato per le pensioni privilegiate
ordinarie); in quest’ultimo caso il procedimento si estende
anche alla definizione della richiesta di equo indennizzo. La
richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o una
menomazione dell’integrità fi sica o psichica o sensoriale,
successivamente ascrivibile ad una delle categorie di cui alla
tabella A o alla tabella B annesse al decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e sue successive
modificazioni.
L’istanza di equo indennizzo deve essere, in ogni caso,
presentata non oltre il termine di 6 mesi dalla data di notifica
o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione. A tal
proposito il Consiglio di Stato – sezione VI con decisione n.
1310 del 15 marzo 2004 così si è espresso “Il termine di 6 mesi
di cui all’art. 36 del DPR 686/57 ai fini della domanda di
riconoscimento di causa di servizio, inizia a decorrere dal
momento in cui il dipendente abbia acquisito la conoscenza che
il danno all’integrità fisica è derivato da fatti inerenti al
servizio non essendo sufficiente la mera percezione dello stato
di malattia, ma l’acquisita consapevolezza della sua gravità e
della sua possibile dipendenza da causa di servizio, così
valorizzando il momento della percezione intellettiva della
malattia in connessione con le sue cause invalidanti”, mentre la
IV sezione con decisione n. 3720/2004 ha precisato che “se il
termine di 6 mesi può essere di agevole determinazione quando
l’infermità è conseguenza di un evento dannoso in quanto
oggettivamente costatabile nella sua verificazione materiale,
quando l’infermità deriva, invece, da circostanze ambientali,
che col decorso del tempo incidono sulla integrità psichico
fisica del dipendente, il principio di ragionevolezza deve
indurre a ritenere tempestive le domande proposte entro il
termine semestrale, decorrente dalla chiara consapevolezza del
dipendente di aver contratto la malattia, quale conseguenza
della prestazione del servizio”.
La domanda può essere presentata anche dagli eredi del
dipendente pubblico e del pensionato deceduto, entro 6 mesi dal
decesso.
L’ufficio respinge la domanda di equo indennizzo, con
provvedimento motivato, nel termine di trenta giorni, quando
riscontra, a seguito degli accertamenti sanitari della
Commissione sulla conoscibilità o stabilizzazione dell’infermità
o lesione, che la domanda è stata presentata oltre i termini di
decadenza.
In caso di concorrente richiesta di riconoscimento di dipendenza
da causa di servizio e di equo indennizzo prima dell’espressione
del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, è
adottato un unico provvedimento.
Il
provvedimento
istanza di rigetto
Se l’esito del procedimento è positivo, l’equo indennizzo è
concesso con decreto. In caso contrario, il provvedimento di
rigetto è comunicato all’interessato il quale potrà proporre
ricorso al TAR entro 60 giorni dal ricevimento della
comunicazione del rigetto, ovvero dalla sua integrale
conoscenza. Nel caso in cui sia stata rigettata l’istanza di
equo indennizzo per decorrenza del termine di decadenza o perché
l’infermità non sia stata riconosciuta dipendente da causa di
servizio, l’interessato non può più ripresentarla per la stessa
infermità; è invece, ammessa – secondo i criteri già visti – ove
si tratti di malattia diversa da quella che fu oggetto della
precedente richiesta.

Il
calcolo
Per le domande presentate a tutto il 31 dicembre 2005, l’art. 1
commi 119/122 della legge 23 dicembre 1996,n. 662, ha introdotto
una nuova disciplina del calcolo dell’equo indennizzo per i
dipendenti civili e militari dello Stato; in particolare è stato
previsto che le tabelle di calcolo allegate al DPR n.686/57 sono
sostituite dalle seguenti:
1 categoria: 2 volte l’importo dello stipendio tabellare
iniziale alla data di presentazione della domanda 2 categoria:
92% dell’importo della prima
3 categoria: 75% »
4 categoria: 61% »
5 categoria: 44% »
6 categoria: 27% »
7 categoria: 12% »
8 categoria: 6% »
una tantum: 3% »
Considerando che la legge parla di “retribuzione tabellare
iniziale” non è compresa in essa ogni altro emolumento
aggiuntivo, ed in particolare: la retribuzione individuale di
anzianità, le classi e gli scatti di anzianità, l’indennità
integrativa speciale, la 13ª mensilità, i compensi accessori.
Tali criteri sono stati, di fatto, dimezzati dalla legge
finanziaria 2006 (legge n. 266/05) ove all’art.1, commi 210 e
211 ha previsto che, dalle domande presentate alla data del 1
gennaio 2006, si considera solo l’importo dello stipendio
tabellare.
Riduzioni
Ai sensi dell’art. 49 del DPR 686/57, l’equo indennizzo è
ridotto del 25 o del 50% se il dipendente ha supe-rato il 50 o
il 60 anno di età al momento dell’evento dannoso; a tal fine
bisogna far riferimento al tempo in cui si è verificato il
danno, essendo irrilevante che l’accertamento della dipendenza
avvenga in un momento successivo (Cons. Stato - Sez. IV n. 191
del 14 marzo 1978). Ai sensi dell’art. 144 del DPR 1092/73 e
dell’art. 50 del DPR 686/57 l’equo indennizzo è altresì ridotto
del 50% se il dipendente ottiene contestualmente la pensione
privilegiata, mentre se essa è riconosciuta successivamente,
l’eccedenza è recuperata, in ragione della metà, mediante
trattenute mensili del 10% sulla pensione.Si prevedono, infine,
riduzioni per:– somme percepite in virtù di assicurazioni a
carico dello Stato o altra Pubblica amministrazione (art. 50 DPR
686/57);– premi da Società assicurative in base a polizze
stipulate da terzi responsabili.
Nel
caso in cui il dipendente percepisca contemporaneamente all’equo
indennizzo una pensione ordinaria di invalidità a carico
dell’INPS, il Consiglio di Stato ha disposto che, poggiando le
due prestazioni su presupposti diversi, non esiste divieto di
cumulo. Sussiste, viceversa, tale divieto con la rendita per
malattia professionale INAIL in quanto pur avendo l’equo
indennizzo e la rendita per malattia professionale di cui al DPR
n. 1124/65, finalità differenti (essendo diretto il primo ad
indennizzare la perdita dell’integrità fisica e la seconda la
perdita della capacità lavorativa) il principio impedisce che a
causa di un medesimo fatto genetico l’interessato possa
percepire più provvidenze
(Cassazione civile - Sez. lavoro - sentenza n. 12754/2003)
Regime
tributario
L’equo indennizzo ha natura di risarcimento per un danno
sofferto in servizio ed a causa di servizio, per cui si
distingue nettamente dai redditi da lavoro dipendente ed
assimilati e non è assoggettato all’imposta sul reddito delle
persone fisiche (Irpef). Stante, quindi, la natura non
retributiva, su tale trattamento non spetta la rivalutazione
monetaria (Cons. di Stato - Sez. IV n.19 del 14 gennaio 1987).
Già in precedenza la Direzione Generale del Ministero delle
Finanze, con risoluzione n. 21 del 18.2.82, precisò come
l’indennità predetta, non sussistendo il presupposto per
l’imposizione, non deve essere assoggettata alla ritenuta di
acconto, ne essere inclusa in alcuna certificazione tributaria,
in quanto trattasi di compenso risarcitorio, avente natura di
mera reintegrazione patrimoniale. Tale orientamento è stato
ribadito con circolare n. 326/f del 23 dicembre 1997.
Cumulo di menomazioni ed aggravamento
Nel
caso in cui dopo la liquidazione dell’equo indennizzo siano
accertate o si determinano altre infermità o lesioni, si opera
una valutazione complessiva del grado di invalidità per
accertare se la menomazione risultante sia ascrivibile ad una
categoria superiore. In caso affermativo sarà liquidata la
differenza fra il precedente ed il nuovo indennizzo. Ai sensi
dell’articolo 14, comma 4ª del DPR 461/2001, entro 5 anni dalla
data di comunicazione del provvedimento di equo indennizzo, il
dipendente, in caso di aggravamento della menomazione della
integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale è stato
concesso l’equo indennizzo, può per una sola volta chiedere all’
Amministrazione la revisione dell’equo indennizzo già concesso
secondo le procedure in precedenza evidenziate. Come accennato,
la revisione non è ammessa nel caso in cui il personale non ha
beneficiato della precedente richiesta di indennizzo.
L’eventuale guarigione o miglioramento non pregiudica
l’indennizzo già corrisposto che, perciò, non può essere oggetto
di recupero parziale o totale (Cons. Stato - Comitato pareri -
n. 1093 del 11 giugno 1959). Per quanto riguarda la procedura
gli Enti di appartenenza provvedono a trasmettere la relativa
pratica alla competente Commissione medica ospedaliera per gli
adempimenti in precedenza esaminati. |
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