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VOCE CAMERALE GENNAIO - MARZO 2006

La nuova normativa che pone rimedio alla perdita dell’integrità fisica dipendente da causa di servizio

 

Dalla domanda all’esito del procedimento:
tutto quel che c’è da sapere sull’equo indennizzo a favore dei pubblici dipendenti

 

di Maurizio Mirto

Responsabile dell’Ufficio legislativo dell’Unione Nazionale Mutilati e Invalidi per Servizio Istituzionale.

 

L’istituto giuridico dell’equo indennizzo fu introdotto nel nostro ordinamento, a favore degli impiegati dello Stato, dall’art. 68 del DPR n. 3/1957 disponendo che “quando una infermità venga riconosciuta dipendente da causa di servizio l’impiegato ha diritto oltre ai normali assegni ed indennità, anche ad un equo indennizzo per la perdita dell’integrità fisica eventualmente subita”. Conseguentemente l’equo indennizzo ha come presupposto non l’infermità in quanto tale ma la perdita dell’integrità fisica, cioè un danno permanente nella psiche o nel fisico del dipendente; perciò può verificarsi che, riconosciuta la presenza dell’infermità e la sua dipendenza da causa di servizio, non sia concessa alcun’attribuzione d’equo indennizzo per mancanza di un’apprezzabile menomazione dell’integrità fisica.
Tale beneficio fu successivamente esteso ad altre categorie di pubblici dipendenti quali il personale militare di carriera (L. 23 dicembre 1970, n. 1094), i militari in servizio di leva o i richiamati nelle Forze armate e nei Corpi di polizia (L. 3 giugno 1981, n. 308), il personale del parastato (DPR 411/76), il per-
sonale degli Enti locali (DPR 191/79) e quello delle Unità sanitarie locali (DPR 761/79).


Procedura per la concessione
termine di presentazione della domanda


Ai sensi dell’art.2, comma 3 del DPR 29 ottobre 2001,n. 461 la presentazione della richiesta di equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di servizio ovvero può essere prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento di causa di servizio, entro il termine di dieci giorni, dalla ricezione della comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato di verifica per le cause di servizio (ex Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie); in quest’ultimo caso il procedimento si estende anche alla definizione della richiesta di equo indennizzo. La richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione dell’integrità fi sica o psichica o sensoriale, successivamente ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e sue successive modificazioni.
L’istanza di equo indennizzo deve essere, in ogni caso, presentata non oltre il termine di 6 mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione. A tal proposito il Consiglio di Stato – sezione VI con decisione n. 1310 del 15 marzo 2004 così si è espresso “Il termine di 6 mesi di cui all’art. 36 del DPR 686/57 ai fini della domanda di riconoscimento di causa di servizio, inizia a decorrere dal momento in cui il dipendente abbia acquisito la conoscenza che il danno all’integrità fisica è derivato da fatti inerenti al servizio non essendo sufficiente la mera percezione dello stato di malattia, ma l’acquisita consapevolezza della sua gravità e della sua possibile dipendenza da causa di servizio, così valorizzando il momento della percezione intellettiva della malattia in connessione con le sue cause invalidanti”, mentre la IV sezione con decisione n. 3720/2004 ha precisato che “se il termine di 6 mesi può essere di agevole determinazione quando l’infermità è conseguenza di un evento dannoso in quanto oggettivamente costatabile nella sua verificazione materiale, quando l’infermità deriva, invece, da circostanze ambientali, che col decorso del tempo incidono sulla integrità psichico fisica del dipendente, il principio di ragionevolezza deve indurre a ritenere tempestive le domande proposte entro il termine semestrale, decorrente dalla chiara consapevolezza del dipendente di aver contratto la malattia, quale conseguenza della prestazione del servizio”.
La domanda può essere presentata anche dagli eredi del dipendente pubblico e del pensionato deceduto, entro 6 mesi dal decesso.

L’ufficio respinge la domanda di equo indennizzo, con provvedimento motivato, nel termine di trenta giorni, quando riscontra, a seguito degli accertamenti sanitari della Commissione sulla conoscibilità o stabilizzazione dell’infermità o lesione, che la domanda è stata presentata oltre i termini di decadenza.
In caso di concorrente richiesta di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo prima dell’espressione del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, è adottato un unico provvedimento.

 

Il provvedimento
istanza di rigetto


Se l’esito del procedimento è positivo, l’equo indennizzo è concesso con decreto. In caso contrario, il provvedimento di rigetto è comunicato all’interessato il quale potrà proporre ricorso al TAR entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del rigetto, ovvero dalla sua integrale conoscenza. Nel caso in cui sia stata rigettata l’istanza di equo indennizzo per decorrenza del termine di decadenza o perché l’infermità non sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio, l’interessato non può più ripresentarla per la stessa infermità; è invece, ammessa – secondo i criteri già visti – ove si tratti di malattia diversa da quella che fu oggetto della precedente richiesta.

 


 

Il calcolo


Per le domande presentate a tutto il 31 dicembre 2005, l’art. 1 commi 119/122 della legge 23 dicembre 1996,n. 662, ha introdotto una nuova disciplina del calcolo dell’equo indennizzo per i dipendenti civili e militari dello Stato; in particolare è stato previsto che le tabelle di calcolo allegate al DPR n.686/57 sono sostituite dalle seguenti:
1 categoria: 2 volte l’importo dello stipendio tabellare iniziale alla data di presentazione della domanda 2 categoria: 92% dell’importo della prima
3 categoria: 75% »
4 categoria: 61% »
5 categoria: 44% »
6 categoria: 27% »
7 categoria: 12% »
8 categoria: 6% »
una tantum: 3% »
Considerando che la legge parla di “retribuzione tabellare iniziale” non è compresa in essa ogni altro emolumento aggiuntivo, ed in particolare: la retribuzione individuale di anzianità, le classi e gli scatti di anzianità, l’indennità integrativa speciale, la 13ª mensilità, i compensi accessori.
Tali criteri sono stati, di fatto, dimezzati dalla legge finanziaria 2006 (legge n. 266/05) ove all’art.1, commi 210 e 211 ha previsto che, dalle domande presentate alla data del 1 gennaio 2006, si considera solo l’importo dello stipendio tabellare.
 

Riduzioni


Ai sensi dell’art. 49 del DPR 686/57, l’equo indennizzo è ridotto del 25 o del 50% se il dipendente ha supe-rato il 50 o il 60 anno di età al momento dell’evento dannoso; a tal fine bisogna far riferimento al tempo in cui si è verificato il danno, essendo irrilevante che l’accertamento della dipendenza avvenga in un momento successivo (Cons. Stato - Sez. IV n. 191 del 14 marzo 1978). Ai sensi dell’art. 144 del DPR 1092/73 e dell’art. 50 del DPR 686/57 l’equo indennizzo è altresì ridotto del 50% se il dipendente ottiene contestualmente la pensione privilegiata, mentre se essa è riconosciuta successivamente, l’eccedenza è recuperata, in ragione della metà, mediante trattenute mensili del 10% sulla pensione.Si prevedono, infine, riduzioni per:– somme percepite in virtù di assicurazioni a carico dello Stato o altra Pubblica amministrazione (art. 50 DPR 686/57);– premi da Società assicurative in base a polizze stipulate da terzi responsabili.

Nel caso in cui il dipendente percepisca contemporaneamente all’equo indennizzo una pensione ordinaria di invalidità a carico dell’INPS, il Consiglio di Stato ha disposto che, poggiando le due prestazioni su presupposti diversi, non esiste divieto di cumulo. Sussiste, viceversa, tale divieto con la rendita per malattia professionale INAIL in quanto pur avendo l’equo indennizzo e la rendita per malattia professionale di cui al DPR n. 1124/65, finalità differenti (essendo diretto il primo ad indennizzare la perdita dell’integrità fisica e la seconda la perdita della capacità lavorativa) il principio impedisce che a causa di un medesimo fatto genetico l’interessato possa percepire più provvidenze
(Cassazione civile - Sez. lavoro - sentenza n. 12754/2003)

 

Regime tributario

 

L’equo indennizzo ha natura di risarcimento per un danno sofferto in servizio ed a causa di servizio, per cui si distingue nettamente dai redditi da lavoro dipendente ed assimilati e non è assoggettato all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). Stante, quindi, la natura non retributiva, su tale trattamento non spetta la rivalutazione monetaria (Cons. di Stato - Sez. IV n.19 del 14 gennaio 1987). Già in precedenza la Direzione Generale del Ministero delle Finanze, con risoluzione n. 21 del 18.2.82, precisò come l’indennità predetta, non sussistendo il presupposto per l’imposizione, non deve essere assoggettata alla ritenuta di acconto, ne essere inclusa in alcuna certificazione tributaria, in quanto trattasi di compenso risarcitorio, avente natura di mera reintegrazione patrimoniale. Tale orientamento è stato ribadito con circolare n. 326/f del 23 dicembre 1997.

 

Cumulo di menomazioni ed aggravamento

 

Nel caso in cui dopo la liquidazione dell’equo indennizzo siano accertate o si determinano altre infermità o lesioni, si opera una valutazione complessiva del grado di invalidità per accertare se la menomazione risultante sia ascrivibile ad una categoria superiore. In caso affermativo sarà liquidata la differenza fra il precedente ed il nuovo indennizzo. Ai sensi dell’articolo 14, comma 4ª del DPR 461/2001, entro 5 anni dalla data di comunicazione del provvedimento di equo indennizzo, il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale è stato concesso l’equo indennizzo, può per una sola volta chiedere all’ Amministrazione la revisione dell’equo indennizzo già concesso secondo le procedure in precedenza evidenziate. Come accennato, la revisione non è ammessa nel caso in cui il personale non ha beneficiato della precedente richiesta di indennizzo. L’eventuale guarigione o miglioramento non pregiudica l’indennizzo già corrisposto che, perciò, non può essere oggetto di recupero parziale o totale (Cons. Stato - Comitato pareri - n. 1093 del 11 giugno 1959). Per quanto riguarda la procedura gli Enti di appartenenza provvedono a trasmettere la relativa pratica alla competente Commissione medica ospedaliera per gli adempimenti in precedenza esaminati.

 

 

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