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VOCE CAMERALE SETTEMBRE 2007

 
L’intervento di Lorenzo Zoppoli, Ordinario di Diritto del Lavoro dell’Università Federico II di Napoli


“Qualità dei servizi e del lavoro
nell’eterna riforma
delle pubbliche
amministrazioni”

 

* Ordinario di Diritto del lavoro - Facoltà di Giurisprudenza
Dipartimento di Diritto dei rapporti civili ed economico-sociali
Università di Napoli Federico II


Sommario:
1. Perché e come riparte il dibattito sulla qualità nelle amministrazioni pubbliche.
2. La proposta di istituire un’Authority per la valutazione e l’efficienza: alcuni aspetti condivisibili.
3. Aspetti critici: una scorciatoia difficile da praticare.
4. I Memorandum del 2007: genesi e perplessità.
5. Aspetti innovativi.
6. Critica metodologica.
7. Le sfide aperte.
8. Considerazioni conclusive e una “piccola” proposta.


1. La finanziaria per il 2007 (l. 296/06) ha avuto l’indubbio merito di riaccendere l’interesse generale intorno ad un tema intramontabile, quello dei costi e dei risultati delle amministrazioni pubbliche.
Si tratta di una tematica classica, specialmente quando si devono affrontare seriamente i problemi di contenimento/ qualificazione della spesa pubblica; ma si tratta pure, inutile nasconderselo, di una sorta di tormentone, non solo nel senso che si ripropone annualmente in occasione della legge di bilancio, ma anche che la tematica è nelle agende politiche e sindacali da decenni, senza che si riesca ad avere la sensazione collettiva di aver ingranato una marcia più veloce. Insomma la macchina della riforma amministrativa è perennemente in moto, ma è come se stesse sempre affrontando un percorso in salita. Ci si continua a chiedere: quando arriverà non dico la pianura, ma almeno un bel tratto di strada da percorrere in altopiano, con le vette più alte ormai alle spalle? Bisogna anche premettere che più è vasto il campo di osservazione più è difficile fare analisi e tracciare bilanci, pure provvisori, basati su dati ed elementi oggettivi ed omogeneamente comparabili anche diacronicamente.
Non va infatti mai dimenticato che il mondo delle amministrazioni pubbliche è vastissimo, per storia, per tipologia di soggetti, per attività, per coinvolgimento in riforme istituzionali o in assestamenti socio-economici, per caratteristiche organizzative, per differenziazioni territoriali o di utenza. Ed è infatti da tempo che gli esperti della materia segnalano la grande approssimazione di analisi troppo generali ed universalistiche, residuo forse di una stagione, ormai del tutto tramontata (ammesso che sia veramente mai esistita), in cui il grosso delle amministrazioni venivano disegnate e gestite a Roma, attraverso atti normativi generali (che fossero leggi o circolari).
Tuttavia le amministrazioni italiane presentano ancora caratteristiche comuni che consentono alcune analisi e bilanci di tipo generale, pure con la consapevolezza della necessaria articolazione. Tali caratteristiche sono almeno sette:

a) finalizzazione alla soddisfazione di interessi e diritti riconosciuti a tutti i cittadini dalla Costituzione, a partire dall’imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.);
b) finanziamento a carico prevalente della fiscalità generale e obbligo di realizzare il buon andamento (ancora art. 97), ma non il profitto;
c) mantenimento di una legislazione comune a tutte le pp.aa., in parte differenziata dal settore privato nonostante le privatizzazioni degli anni ‘90;
d) presenza del soggetto politico nella gestione amministrativa assai più significativa che nel settore privato;
e) governo ancora notevolmente centralizzato della contrattazione collettiva, sia per la dirigenza sia per il restante personale;
f) tasso di sindacalizzazione mediamente più elevato che nel settore privato;
g) scarsa esposizione alla concorrenza e ridotta incidenza di dinamiche di mercato sulle condizioni di erogazione delle diverse prestazioni.
E’ poi chiaro che anche in relazione alle appena indicate caratteristiche le differenze tra le amministrazioni sono enormi (si pensi alla scuola, da un lato, e alle camere di commercio, dall’altro).
Il dibattito che di recente, e in ispecie in prossimità della finanziaria, si è riacceso intorno ai temi dei costi/risultati delle pp.aa. va innanzitutto analizzato per il modo in cui tiene conto di quello che oggi è il sistema amministrativo italiano in tutte le sue componenti ed articolazioni. E’ infatti persino ovvio che di terapie o di passi avanti è possibile parlare solo se si parte da una corretta ricognizione dei problemi irrisolti.
2. Sotto questo punto di vista è opportuno analizzare innanzitutto la proposta di istituzione di un’Authority per la valutazione (tradotta in AC n. 2080 del 18.12.06, proposta da Turci e altri, “Valutazione dell’efficienza e del rendimento delle strutture e dei dipendenti pubblici”) emersa più o meno a dicembre, dopo una notevole campagna di stampa incentrata sull’idea che nelle pubbliche amministrazioni colpendo “i nullafacenti” (più elegantemente: “loafers”) sia possibile realizzare notevoli risparmi e raggiungere migliori traguardi di efficienza/efficacia (v. Ichino, I nullafacenti, Mondadori, 2006).
La mia impressione è che il disegno di legge in esame sia rimasto come intrappolato dalla campagna di stampa che, in qualche modo, l’ha generato. Tale campagna, partita nell’ agosto 2006 da un assunto troppo generale e marcatamente influenzata dalla ricerca dell’effetto mediatico, era incentrata su una proposta veramente e volutamente provocatoria: costringere le amministrazioni a disfarsi annualmente dell’ 1% dei dipendenti meno produttivi, individuati da un organismo indipendente di valutazione secondo criteri oggettivi (v. Ichino, cit., p. 40). Non che il problema di rendere più produttivo il lavoro del dipendente pubblico non sia reale, anche e soprattutto se ci si basa sulla percezione soggettiva di ciascun cittadino come utente di decine di amministrazioni pubbliche. Ma passare dalla percezione soggettiva alla dimostrazione che il problema cruciale delle amministrazioni pubbliche stia nell’ attività dei dipendenti è ben più difficile; soprattutto perché non sempre è agevole andare alla radice della scarsa produttività (che è cosa diversa dall’essere “nullafacenti”) e trovarne i rimedi (il licenziamento di uno o più dipendenti, magari di quello più “facile” da licenziare, può essere un esempio da manuale dell’individuazione del capro espiatorio, sacrificato il quale tutto va avanti come prima).
Ad onor del vero il punto di approdo della proposta è ben più articolato e sfumato rispetto alla partenza, indubbiamente efficace, ma con accenti troppo provocatori. Per esempio appaiono tecnicamente avvertiti e propositivamente interessanti gli articoli 3 e 4, che intervengono su istituti sicuramente meritevoli di rivisitazione o approfondimento rispetto all’attuale disciplina legislativa, come le responsabilità e i sistemi di retribuzione dei dirigenti pubblici. Si può infatti pienamente condividere che occorre rimuovere tutto quanto paralizza l’attivazione da parte dei dirigenti dei meccanismi sanzionatori, specie quando siano connessi a valutazioni negative; o anche che più ampia e rigorosamente applicata dovrebbe essere la quota di retribuzione dei dirigenti connessa in maniera chiara ai risultati dell’attività gestionale (anche se a questo riguardo le opinioni vanno sempre più diversificandosi: v. infra).
Questo in definitiva significa che il sistema “punitivo/premiale” del lavoro pubblico presenta ancora aspetti largamente insoddisfacenti, innanzitutto a partire dalle fasce dirigenziali, aspetti sui quali è sicuramente necessario intervenire per innescare dinamiche gestionali più rigorose.
Il problema reale è però quello delle tecniche politiche e regolative di intervento più efficaci per attivare nel più ampio numero di amministrazioni gestioni più attente alla produttività del lavoro e ai risultati dell’azione amministrativa. Nell’approccio esaminato si ha l’impressione di un’eccessiva fiducia in strumenti autoritativi/normativi, anche riguardo ad aspetti che già si sarebbero potuti attivare mediante una diversa normativa contrattuale in applicazione di principi contenuti nella legislazione vigente (v. art. 45 del d.lgs. 165/01).
Insomma c’è da essere ben avvertiti che l’attuale disciplina del lavoro pubblico è fondata su un certo equilibrio tra principi e regole di legge (fortemente ridotte e razionalizzate rispetto al passato) e disciplina affidata alla contrattazione collettiva. Gran parte delle modifiche necessarie si possono realizzare intervenendo sulle discipline dei diversi contratti collettivi, con maggiore articolazione e duttilità di quanto non si faccia con regole legislative che riguardano milioni di dipendenti.
Con ciò non voglio dire che sia da escludere del tutto la revisione della legislazione esistente: ma scolpire in una norma di legge che il 30% della retribuzione di qualsiasi dirigente pubblico debba essere “legata al risultato” (art. 4 c. 1 del ddl. 2080 citato) può essere una rigidità non facile da gestire. E, comunque, sotto il profilo del metodo, articolare così minuziosamente la legislazione vuol dire individuare abbastanza precisamente nel soggetto politico titolare del potere di indirizzo (Governo e Comitati di settore) le maggiori responsabilità degli assetti delineati dalla contrattazione collettiva.
Se poi la diagnosi dovesse essere proprio questa, bisognerebbe allora avere il coraggio di andare fino in fondo e mettere in discussione l’esistenza stessa della contrattazione collettiva nel lavoro pubblico (o, almeno, per la dirigenza pubblica: v. Rusciano 2006): ma non per ragioni di filosofia giuridico-istituzionale, bensì per la manifesta incapacità del datore di lavoro pubblico a svolgere la funzione di indirizzo e rappresentanza dei propri interessi. Resterebbe però poi da dimostrare che quell’incapacità non emergerebbe di nuovo, come accadeva in passato, attraverso mille micronorme nascoste nella legislazione e negoziate direttamente in Parlamento.
3. Ad essere sintetici, la critica a questo approccio si può esprimere in una sola affermazione “per introdurre davvero qualità nelle pubbliche amministrazioni non ci sono scorciatoie giuridicoistituzionali”.
La tentazione di proporre scorciatoie nella proposta in esame ricompare in effetti anche là dove essa sembra puntare il dito su uno dei problemi reali e di fondo che proprio il processo riformatore avviato a metà degli anni ’90 ha fatto risaltare: cioè la centralità della valutazione delle prestazioni dei dipendenti e, segnatamente , dei dirigenti pubblici e quella dei servizi erogati dalle amministrazioni. Al riguardo non v’è dubbio che vi sono state notevoli lentezze sia nel raggiungimento di un assetto legislativo appena appena appagante (simboleggiato, a livello generale, dal d.lgs. 286 del 1999) sia nelle esperienze applicative (la Corte dei Conti da vari anni constata la sostanziale assenza di qualunque valutazione dei dirigenti nella maggioranza dei Ministeri; ma v., per un bilancio più articolato, Damiano 2006 e Ruffini 2006); come pure non va trascurato che nella XIV legislatura il reale impegno governativo sull’efficacia dell’azione amministrativa è stato ridotto a vantaggio dei processi di rigido controllo della spesa pubblica e di un certo favor verso processi di esternalizzazione che valorizzano soggetti privati o misti (D’Orta 2007, p. 7 del paper). Siamo dunque dinanzi ad un’esperienza che per moltissime ragioni non può essere considerata positiva e deve essere riesaminata e, almeno in parte, ripensata.
Ad esempio, non è da escludere che meriti un’attenta riconsiderazione la scelta di orientare o, addirittura, esaurire la valutazione soprattutto all’interno delle singole amministrazioni.
Può darsi che questa strada sia stata fallimentare (v. Tardelli 2006) e che ci vogliano dei robusti correttivi che tengano più conto degli atavici pericoli dell’autoreferenzialità dei soggetti invischiati nella gestione delle amministrazioni pubbliche. Ma la proposta in esame appare farraginosa e pericolosa per vari profili.
Innanzitutto l’istituzione di un’unica Authority per tutto il territorio nazionale costituita da tre persone, per quanto competenti, ben pagate e coadiuvate da uno snello organico, mi pare mal congegnata: sia per l’enorme sovraccarico funzionale (oltre a molte funzioni nuove, assumerebbe i compiti dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione previsto dalla l. 3/03 e del Comitato dei garanti di cui all’art. 22 del d.lgs. 165/01: v. artt. 1 e 2) sia per i profili di legittimità costituzionale, rientrando molte funzioni nella materia ordinamentale e organizzativa che l’art. 117 Cost. attribuisce alla potestà legislativa regionale.
In secondo luogo, sebbene l’Authority venga caricata delle funzioni più varie, essa porta sulle proprie spalle l’eredità della provocazione di Ichino, che in qualche modo la caratterizza: deve infatti individuare, anche nominativamente, insieme o in collaborazione con le amministrazioni, “il personale in esubero e le unità di personale le cui prestazioni risultano di utilità minima o nulla …a causa di grave e colpevole inefficienza o incompetenza professionale” (art. 2 c. 2 lett. f, g, h, i). Questo finisce per essere il baricentro politico-qualitativo della proposta: e, come tale, rischia di inficiare qualunque seria prospettiva di far riprendere un percorso ampio e condiviso alla valutazione delle prestazioni e dei servizi pubblici. In un simile contesto anche le condivisibili proposte dirette ad aprire all’esterno i sistemi di valutazione pubblica corrono il rischio di essere percepiti ed osteggiati come una sorta di gogna pubblica alla quale si vuole esporre il dipendente/dirigente. Nulla di più adatto a finire in una micidiale forbice: l’instaurazione di una sorta di regime poliziesco nelle amministrazioni italiane o il totale boicottaggio di ogni innovazione. E sfido chiunque a puntare alto sulla prima ipotesi.
Infine l’istituzione di tale Authority, ponendo del tutto all’esterno il cervello ed il motore delle valutazioni nell’universo pubblico, presenta molteplici controindicazioni:
a) realizza un mutamento profondo di strategia che è inevitabile condividere con tutti gli attori dell’ormai complicatissimo sistema amministrativo italiano
b) e che ha, dunque, tempi di attuazione abbastanza lunghi ed incerti, c) non valorizza quanto si è fatto, ma anzi espropria le singole amministrazioni di una propria competenza
d) e rischia comunque di prescindere quasi del tutto dall’attivazione di chi gestisce poteri attivi o interdittivi nelle amministrazioni: con l’esito quasi scontato di fare un ennesimo buco nell’acqua.
Insomma, ben al di là delle intenzioni e delle astratte geometrie, sembra di essere dinanzi ad una proposta essenzialmente gattopardesca, con la quale, perseguendo l’obiettivo massimo di cambiare tutto, si rischia di finire per non cambiare niente. Ed è il rischio a cui va incontro un certo riformismo, gradualista a parole, ma intemperante e impaziente nei fatti. Le riforme richiedono tempo, infinita pazienza e tenacia e possono essere gravemente danneggiate da scorciatoie di impatto puramente mediatico. Quasi sempre infatti se le buone riforme non vanno avanti la colpa va cercata nei soggetti che si erano fatti promotori di quella stessa riforma e che l’hanno poi lasciata a se stessa. Insomma io rifuggirei da approcci come quello stigmatizzato da Fabrizio Barca nel suo “Italia frenata” (Donzelli, 2006): non c’è sempre una riforma migliore, c’è da attuare meglio riforme che hanno incontrato, com’è ovvio, difficoltà.
4. Sotto questo punto di vista più condivisibile è l’approccio contenuto nel Memorandum siglato il 18 gennaio 2007 dal Ministro Nicolais con Cgil, Cisl e Uil; Memorandum che è stato poi siglato il 22 marzo 2007 in una versione adattata per Regioni, Province e Comuni, con l’adesione anche della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di Anci, Upi, Confedir, Cida e Cosmed. I due Memorandum sono confluiti nell’”Intesa” del 6 aprile, firmata anche con altre Confederazioni e organizzazioni sindacali (Cisal, Confsal, Confedir, Cosmed, Cgu, RdbCub, Usae, Confintesa, Confedirstat, Ugl, Cse).
Il Memorandum di gennaio era stato peraltro preceduto da un’interessante Direttiva del Ministro “per una pubblica amministrazione di qualità” del 19 dicembre 2006. In questa Direttiva, riprendendo anche suggestioni emerse negli anni ’90 intorno alle Carte dei servizi, si indicava già la qualità dei servizi pubblici come obiettivo da perseguire parallelamente a quello dell’efficienza e si fornivano alcune indicazioni innovative. In sintesi esse sono:
a) ogni amministrazione deve continuamente migliorare le proprie performance e per far ciò deve essere in grado di valutare la propria prestazione organizzativa, avere un preciso piano delle innovazioni da apportare anche tramite le teconologie e assumere comportamenti coerenti nei sistemi retributivi, nelle tecniche di retribuzione, nel coinvolgimento dei destinatari delle politiche e dei portatori di interesse;
b) punto di partenza obbligato è l’autovalutazione delle proprie prestazioni da parte di ciascuna amministrazione, per il quale la Direttiva consiglia il ricorso a strumenti di autodiagnosi definiti in ambito internazionale ed ampiamente sperimentati, come il Common Assessment Framework (CAF), al quale deve seguire la comparazione e la validazione esterna della propria autovalutazione.
Infine nella Direttiva si impegna il Dipartimento della Funzione Pubblica a definire un Piano d’Azione triennale diretto a produrre un consistente aumento delle amministrazioni impegnate in azioni di miglioramento della qualità, aumentare la visibilità di queste iniziative, promuovere la partecipazione attiva a questi processi dei rappresentanti degli interessi dei destinatari dei servizi e delle organizzazioni della società civile.
Alcune misure volte a responsabilizzare in modo diretto i dirigenti in ordine al rispetto dei tempi per l’adozione di provvedimenti amministrativi sono anche inseriti nel ddl governativo AC 2161 del 27 gennaio 2007 (“Modernizzazione delle PA e riduzione degli oneri burocratici per cittadini e imprese”; qualche norma è stata anticipata dalla legislazione regionale: v. l. Regione Campania 19.1.07 n. 1, art. 10). Come pure qualche eco della citata Direttiva si coglie nelle disposizioni della finanziaria riguardanti la riorganizzazione delle strutture ministeriali.
Ricordare la Direttiva del 2006 e l’appena citato ddl mi pare importante per le tematiche che oggi si affrontano.
Queste iniziative governative, infatti, ci forniscono una possibile chiave oggettiva per comprendere genesi, contenuti, potenzialità e limiti del (o dei) Memorandum.
La stipulazione del Memorandum di gennaio può essere vista come una risposta del sistema politico-sindacale alle provocazioni sui “nullafacenti” e come un ulteriore passaggio per implementare la linea della Direttiva sulla qualità dei servizi. In questo senso non siamo in presenza di un “fragile pezzo di carta” (Galimberti, Statali, costi certi e promesse aleatorie, ne Il Sole 24 Ore del 10.4.2007), ma di uno dei tanti elementi che, plausibilmente, andranno a costituire il puzzle di misure attraverso le quali si pensa di tornare ad affrontare la “missione impossibile di portare meritocrazia, mobilità e valutazione di qualità nelle brulle pianure della pubblica amministrazione” (ancora Galimberti).
E questo elemento è forse anche il primo attraverso cui il Governo – o il Ministro – è riuscito a dare notevole visibilità alla sua nuova linea di azione per la qualità nelle amministrazioni.
Per capire punti di forza e punti di debolezza di questa nuova linea di azione due mi sembrano gli aspetti fondamentali da affrontare:
a) quanto c’è di innovativo in ordine alla qualità dei servizi e del lavoro nelle misure menzionate nel Memorandum;
b) quanto c’è di vero in quella lettura, assai allarmata, secondo cui con il Memorandum si è dato un vero e proprio “diritto di veto” ai sindacati in materia di riorganizzazione (Gentili, Accordo statali, fa scuola la prima Repubblica, ne Il Sole 24 Ore, sempre del 10 aprile, secondo cui “ogni decisione verrà contrattata centimetro per centimetro”).
Il secondo aspetto potrebbe apparire un cedimento a polemiche giornalistiche.
Ma, a parte il fatto che in questa materia non va trascurato il versante massmediale, si sbaglierebbe a pensare che la lettura ricordata sia solo giornalistica o di parte. Bastino due esempi di tutto rilievo: in un tempestivo commento contenuto nell’Editoriale pubblicato sull’ultimo numero del 2006 della rivista scientifica da lui diretta “Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni” (e intitolato “Di buone intenzioni è lastricata la via dell’inferno”), Franco Carinci conclude rilevando come il suo giudizio, molto severo sul Memorandum, derivi soprattutto dalla convinzione che per riformare le pubbliche amministrazioni occorra “non più sindacato ma meno sindacato” (p. 1048); nel rapporto per una recente e rilevante ricerca del Formez (“Le risorse umane nelle pubbliche amministrazioni”, ancora inedita) Mario Rusciano vede nel Memorandum “una istituzionalizzazione della concertazione preventiva tra amministrazioni e parti sociali, estesa addirittura agli indirizzi e ai criteri generali della riorganizzazione amministrativa. Tali previsioni vanno nel senso di accrescere, non certo di diminuire, quell’ambiguità di campo d’azione esistente tra i poteri (organizzativo e sindacale: n.d.a.), in stridente contrasto con la logica stessa della privatizzazione” (p. 37).
5. Preliminare però mi pare chiarire il primo aspetto, perché se nel Memorandum poco ci fosse di nuovo non varrebbe neanche la pena di interrogarsi sul ruolo che esso riconosce al sindacato. Anche se l’impressione di déjà vu (o déjà-écouté o déjà-éprouvé) è indubbiamente forte (e imputabile ad una riforma che, come s’è detto, sembra non decollare mai), mi sembra che si debbano indubbiamente rilevare alcune novità sia rispetto all’ultimo quinquennio sia rispetto all’impostazione originaria degli anni ’90.
Senza troppo distinguere, i profili che mi paiono apprezzabili sono i seguenti. Il Memorandum:
a) rimette al centro la questione dell’organizzazione e del lavoro nelle amministrazioni pubbliche non solo sotto il profilo dei costi, ma della qualità dei servizi volta a migliorare la produttività del sistema Paese;
b) non ne fa una questione essenzialmente normativa o regolativa, ma individua i principali problemi in questioni organizzative o di riorganizzazione;
c) non scinde la qualità dei servizi dalla qualità del disegno organizzativo e del lavoro utilizzato, ponendo fine a due false soluzioni: l’esternalizzazione e l’ aggiramento degli organici tramite consulenze o lavori flessibili/precari;
d) pone il giusto accento sul problema del rispetto dei confini tra le diverse fonti di regolazione dei rapporti di lavoro (legge e contrattazione collettiva);
e) riconosce la crucialità di temi come l’autonomia della dirigenza e la contrattazione integrativa; f) è ispirato da un corretto approccio al profilo delle differenze istituzionali, riconoscendo le specificità del sistema delle amministrazioni locali.
6. Tuttavia, come s’è detto, il Memorandum desta rilevanti perplessità di metodo e di merito. Innanzitutto le perplessità di metodo.
Come pure s’è già detto, della necessità di riesaminare il funzionamento della riforma delle amministrazioni si parlava dalla fine del 2006. Vi erano anche allo studio proposte di reintervenire su alcuni profili cruciali, come il funzionamento del sistema contrattuale (sul quale c’è poi stato un intervento in finanziaria, a mio parere, poco appagante, perchè indebolisce ancora l’Aran e non valorizza i Comitati di settore: v. art. 1 c. 548 della l. 296/06, che modifica l’art. 47 c. 7 del d.lgs. 165/01). Su questo autonomo percorso di riforma hanno pesato due elementi opposti, ma convergenti: le diffidenze sindacali ogni qualvolta si parla di rivedere la riforma degli anni ’90 riguardo ad aspetti significativi (v., per un significativo precedente, Zoppoli 2002) e il dibattito sull’Authority promosso da Ichino. Questa specie di tenaglia ha fatto arretrare enormemente l’ipotesi di interventi rapidi e mirati sui punti della riforma che lasciavano a desiderare (rapporti dirigenza/politica; valutazione; sistema contrattuale più snello ed autonomo) ed ha indotto il sindacato confederale a rivendicare un suo ruolo più centrale, cioè più visibile e più condizionante.
Ne è venuto fuori un Memorandum che non realizza alcuna riforma, ma negozia con i tre principali sindacati confederali (e solo con loro, almeno all’inizio) essenzialmente i contenuti degli atti di indirizzo che dovranno poi orientare politiche contrattuali o anche mirate riforme legislative.
Siamo dunque in presenza di un documento di carattere essenzialmente politico, che fissa pure alcuni principi condivisibili, ma ancorandoli ad un consenso preliminare che di per sé non produce alcun effetto operativo e che, come le cronache di questi giorni confermano, deve ancora tradursi, di volta in volta, in consenso specifico sulle modalità attuative dei principi in esso contenuti.
Insomma il metodo sembra rispolverare la macroconcertazione come vincolo capace di riprodursi ed imporsi a tutti i livelli politico-istituzionali, creando continui problemi interpretativi o di esclusione/inclusione.
In particolare sembra davvero passare il segno il punto 11 del Memorandum che affida ad un gruppo di lavoro ristretto costituito tra le parti firmatarie (quindi anche con i sindacati) il compito di “dare agli indirizzi e criteri generali …indicati (nel Memorandum), traduzione tecnica e operativa, anche ai fini della predisposizione da parte del Governo e dei Comitati di settore, degli atti di indirizzo per il rinnovo di tutti i contratti di lavoro e dell’attuazione di norme”.
Con questo impegno, formalmente assunto, viene meno ogni possibile criterio di distinzione di ruoli istituzionali tra organi di indirizzo politico, organi di rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche e delegazioni sindacali legittimate alla contrattazione collettiva. E da una simile confusione non ne esce indenne né il sistema politicoistituzionale né quello sindacale.
La parte politica condivide infatti con i sindacati confederali il proprio potere di indirizzo, abdicando al suo ruolo di unico responsabile del rispetto dei principi costituzionali e dell’attuazione del programma di Governo; per converso, il sindacalismo confederale assume un ruolo politico che, al di là delle intenzioni, di fatto o lo rende corresponsabile della realizzazione dell’ interesse generale e controparte delle delegazioni sindacali, più ampie e composite, legittimate a contrattare ai vari livelli, oppure lo condanna ad una drammatica incoerenza. Questa linea è talmente improponibile e, forse, praticamente insostenibile che nel successivo Memorandum firmato con le Regioni e le altre amministrazioni periferiche, sempre al punto 11, si legge un’aggiunta significativa, anche se formulata come implicita ammissione di colpa: “in assenza delle indicazioni di cui al presente articolo, le parti possono comunque procedere autonomamente”.
Sia chiaro, le critiche formulate non attengono all’esistenza o alla possibilità di un rapporto politicamente privilegiato tra il Governo e le parti sociali o alcune di esse. Non è certo questa una novità né in Italia né altrove, anche se nel nostro paese è ancora forse troppo fresca la memoria dell’ultima fase della prima Repubblica, nella quale un ampio ricorso ad un neocorporativismo di stampo consociativo non servì né a risolvere i problemi del sistema Italia né a impedire il crollo di un sistema politico profondamente logorato. Il fatto è che, almeno in materia di rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, pareva che la riforma degli anni ’92-’93 – pur con i correttivi del ’97-’98- fosse servita a segnare una specie di preciso confine anche riguardo ai percorsi istituzionali attraverso cui il sindacato può giungere a svolgere un ruolo di carattere politico generale. La riforma del lavoro pubblico, sin dall’inizio, faceva parte di un disegno in cui la politica accettava di fare un passo indietro nella gestione delle organizzazioni pubbliche e a questo passo indietro corrispondeva il riconoscimento di un maggior ruolo contrattuale per il movimento sindacale, secondo regole e procedure chiare (o via via chiarite) e il più possibile rapide, che consentissero di far penetrare nel sistema amministrativo tecniche sanamente negoziali, dove il presupposto di tutto è la presenza di due parti in condizioni di vera ed orgogliosa alterità (v. Rusciano- Zoppoli 1993; Zoppoli L. 1998). Per questa parte il Memorandum sembra ignorare o riscrivere questa storia e induce indubbiamente al pessimismo, lasciando solo il dubbio se esso sia frutto di una politica che non ha più alcuna capacità di self-restraint o di un sindacato, che avendo dato per scontata una nuova fase espansiva della politica, ha deciso per questo di rinunciare al ruolo che si era conquistato negli anni ’90, facendo così un bel balzo all’indietro.
L’unica lettura ottimistica che si può dare di questa parte del Memorandum è che un Governo in difficoltà ha voluto enfatizzare la scelta di non cedere in alcun modo alle sirene che lo spingono verso una politica sociale ed economica che faccia a meno del sostegno del movimento sindacale. Per questo verso avremmo dinanzi quella faccia del Memorandum che parla alla politica dell’oggi più che ai processi riformatori di lungo periodo. E, per mala bonum, c’è allora da lavorare perché si realizzi l’esito positivo di rimettere in moto un meccanismo riformatore che avvertiva negli ultimi tempi evidenti segni di stanchezza.
Se così è, bisogna però avere ben chiaro quali sono gli aspetti di merito del Memorandum sui quali gli indirizzi e le misure attuative devono andare molto al di là di quello che si coglie dalle parole.
Ed è davvero necessario e urgente se non si vuole che in una materia così delicata le parole divorzino definitivamente dalla realtà.
7. Può allora essere utile in conclusione indicare le “sfide” che il Memorandum impone di affrontare se davvero si vuole incidere sulla qualità dei servizi e del lavoro nelle pubbliche amministrazioni.
Innanzitutto occorre intendersi sul significato che deve assumere l’ “autonomia del dirigente”. Tale autonomia – già ampiamente riconosciuta in generale dall’art. 4 c. 2 del d.lgs. 165/01 (“ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”) viene richiamata in più punti dal Memorandum, specie come autonomia nell’individuare la migliore organizzazione della propria struttura e di utilizzazione del proprio budget “al fine di conseguire gli obiettivi di gestione, con l’opportunità di reinvestire nella propria stessa struttura parte dei risparmi conseguiti”. Salvo però quest’ultimo riferimento (non facile da realizzare e parzialmente in contrasto con la successiva previsione di una rotazione obbligatoria negli incarichi dirigenziali superiori), non si rinvengono nel Memorandum misure che rafforzino l’autonomia del dirigente.
Certo vanno vagamente nel senso di una maggiore autonomia sia la riduzione dei dirigenti, con un abbassamento del rapporto medio dirigente/personale; sia la rigorosa limitazione dello spoils system agli incarichi dichiarati di natura fiduciaria dagli organi di governo dell’amministrazione. Ma si tratta di indicazioni tutt’altro che nuove ed ormai, per il secondo aspetto, imposte dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (v. le sentenze 103 e 104 del 2007; e 233 del 2006). Per converso altri passaggi del Memorandum sembrano porre l’accento sui vincoli, vecchi e nuovi, all’autonomia del dirigente, che “deve essere esercitata nell’ambito del sistema di relazioni sindacali previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti”.
Inoltre vi sono alcune rilevanti sottolineature o novità sugli incarichi dirigenziali e sull’estinzione del rapporto dei dirigenti.
Per i primi si prevede che: a) l’affidamento degli incarichi avvenga “attraverso procedure negoziate improntate a principi di trasparenza e pubblicità”; b) ogni incarico di livello superiore sia a rotazione e contenuto “in tempi di durata massima fissati con chiarezza”; c) vada eliminata “ogni progressione automatica, collegando con modalità da definire nei CCNL, gli incarichi e le loro retribuzioni ai risultati della valutazione nell’ambito di un processo selettivo documentato e verificabile”.
Quanto all’estinzione del rapporto (la parola “licenziamento” o “recesso” nemmeno è utilizzata) si afferma che l’ ”uscita deve costituire l’esito estremo di risultati negativi”. Nella sua apoditticità mi pare un principio sicuramente eccessivo, che allontanerebbe sensibilmente la disciplina della dirigenza pubblica da quella privata. Innanzitutto le ragioni del licenziamento possono anche essere soggettive (giusta causa e giustificato motivo); in secondo luogo ci sarebbe stato piuttosto da attendersi qualche precisazione in ordine all’adozione di misure disciplinari più graduali, specialmente dopo il riconoscimento di una certa ipertrofia della dirigenza pubblica (che evidentemente non svolge tutta una reale funzione dirigenziale).
C’è però da rallegrarsi del fatto che - nonostante l’emergere di un recente orientamento contrario della Cassazione (v. sent. n. 2233 dell’1.2.07), a mio parere poco attento proprio alla contrattazione collettiva - non sembrano essere messe in dubbio le scelte contrattuali del passato, che non prevedono la reintegrazione per il licenziamento illegittimo del dirigente, salvo che non sia dovuto a motivi discriminatori (v., per tutti, l’ art. 28 c. 2 del vecchio contratto nazionale per l’area 1; e gli artt. 38 ss. del contratto per la stessa area rinnovato il 21.4.06).
Forse però proprio sul licenziamento discriminatorio sarebbe stata utile una qualche indicazione aggiuntiva, anche di carattere meramente probatorio, a tutela di misure adottate eventualmente solo per ragioni politiche (v. Zoppoli 2003).
A ben guardare infatti la maggior parte dei principi concordati nel Memorandum sembrano diretti a porre un drastico freno alla c.d. precarizzazione della dirigenza ad opera della politica (v., da ultimo, Cassese 2007). C’è però da chiedersi quanto questi vincoli rendano il dirigente motivato e capace di una decisionalità autonoma, all’occorrenza, anche dal sindacato.
A tal riguardo anche il paragrafo sulla valutazione è tutt’altro che rassicurante.
Infatti quel che si aggiunge ai principi attuali in materia di valutazione è in parte contraddittorio e in parte oscuro.
Se da un lato si aggiunge ai criteri di valutazione previsti dal dlgs. 286/99 “la misurazione dei servizi” – che porterebbe a comparare con l’esterno le performance organizzative – dall’altro la valutazione sembra esaurirsi tutta all’interno delle organizzazioni, secondo regole rigidamente fissate dai CCNL e processi valutativi tutti gestiti dalla gerarchia dirigenziale. In questa prospettiva appare ingenuo o fortemente ambiguo anche orientare “il sistema di incentivazione della dirigenza …alla verifica della relazione fra le risorse disponibili utilizzate (strumentali e umane) e realizzazioni ed effetti in termini di servizi, rispetto a obiettivi prefissati”.
Specialmente fino a quando non sarà messo a regime un sistema di controlli interni persino basilari (a cominciare da quelli automatici sulle presenze) e un sistema di monitoraggio sugli standard dei servizi attento ed attendibile (cosa che al momento appare ancora complessa e persino sofisticata, nonostante le indicazioni della Direttiva del 2006).
Condivisibile sembra invece ribadire il principio della valutazione individuale, senza aperture a sistemi di valutazione collettiva (v. invece D’Orta 2007), che renderebbe anche meno coerente il sistema con i principi fissati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze prima citate.
Forse, anche in considerazione di quanto si dice sulla contrattazione integrativa diretta a regolare un trattamento economico differenziato, sarebbe stato da riprendere in considerazione una regola contrattuale che limitasse ad una certa percentuale di dirigenti (i migliori) la corresponsione del premio di risultato.
Interessante nel Memorandum è infine il paragrafo sulla contrattazione integrativa, dove meritano di essere segnalati i seguenti aspetti innovativi: a) finalizzazione dei fondi per la contrattazione integrativa al conseguimento di risultati mirati alla qualità e quantità dei servizi; b) introduzione di migliori sistemi di valutazione e misurazione dei criteri di accertamento dell’apporto individuale alla produttività; c) precisazione, come s’è già detto, che il raggiungimento dei risultati costituisce uno strumento di differenziazione del trattamento economico; d) previsione di “controlli concertati” tra Amministrazioni, confederazioni sindacali e cittadini utenti “al fine di verificare l’effettiva efficacia delle politiche di gestione dell’incentivazione”; e) definizione, mediante i contratti nazionali, di regole e criteri che “contrastino la dispersione e la frantumazione degli ambiti e delle sedi della contrattazione integrativa” (su questo v. analisi e proposte in Zoppoli 2006); f) attuazione dell’Osservatorio per la contrattazione integrativa presso l’Aran (art. 46 c. 4 e 5 del d.lgs. 165/01).
Last but not least è da ricordare l’impegno congiunto ad “assicurare che l’Amministrazione sia reale controparte del sindacato” nelle contrattazioni integrative. Proprio questo impegno consente di rilevare che nel Memorandum vi è piena consapevolezza di due notevoli questioni. La prima è che gran parte dei problemi economico-organizzativi creati in questi anni dalla contrattazione collettiva per il lavoro pubblico derivano dal livello integrativo (anche qui lo ricorda da sempre la Corte dei Conti; ma v. anche Principe 2007). Il secondo è che la ragione di questo problema si individua, congiuntamente e con sufficiente evidenza, nello scarso affidamento che si può riporre nella capacità negoziale pubblica a livello periferico. Ora, mentre fugge dal sen un noto ammonimento (“chi è senza peccato scagli la prima pietra”), c’è da rallegrarsi della consapevolezza, ma ci si chiede: quali sono i rimedi previsti nel Memorandum (o a latere o a valle dello stesso)? E non sarà che la ulteriore previsione di vincoli sindacali all’autonomia della dirigenza previsti dal medesimo Memorandum rischi di peggiorare e non migliorare la capacità delle amministrazioni di essere “reali controparti dei sindacati”? In attesa di risposte serie a queste domande, non c’è poi tanto da meravigliarsi se la contrattazione integrativa – sulla quale pure si concentrano, giustamente, tante speranze come volano di innovazione organizzativa per la qualità dei servizi– venga per l’intanto bloccata.
8. In conclusione ciò che più colpisce nel Memorandum del 2007 è la scarsa chiarezza e sistematicità nel tracciare vie praticabili per le innovazioni da apportare alla valutazione della qualità dei servizi e del lavoro. Se la partenza è interessante, con l’obiettivo di coinvolgere soggetti esterni nella misurazione dei servizi, assai poco curati sembrano i nessi tra questa nuova frontiera della valutazione e della qualità e la valutazione delle prestazioni dirigenziali, che (insieme agli altri controlli interni) resta un aspetto cruciale. Proprio questi nessi dovrebbero diventare la vera via maestra, puntando ad avere delle soglie standard sugli output che le amministrazioni devono garantire ai cittadini.
L’impressione è che il discorso complessivo sulla valutazione delle attività nelle pubbliche amministrazioni pareva aver imboccato una strada più innovativa con la circolare di dicembre 2006. Quel buon inizio non andrebbe dimenticato, anche perché la Corte Costituzionale, come s’è detto, ha rimesso al centro di tutto – e in particolare dell’assetto dei rapporti tra politica e dirigenza – proprio i metodi e le procedure per la valutazione dei risultati conseguiti dalla dirigenza.
Forse quel che si può fare è fornire gambe più valide alla riorganizzazione e all’introduzione di meccanismi autovalutativi e valutativi nelle amministrazioni. Un’opportunità può essere la nuova Agenzia per la formazione prevista dalla finanziaria 2007, alla quale potrebbe essere affidata la costituzione di una taskforce di 300/400 dirigenti superesperti di organizzazione e di valutazione, formati al riparo dalle appartenenze politiche e dalle affiliazioni sindacali.
Il problema, infatti, rimane sempre quello di un’intelligenza organizzativa specializzata ed autonoma, un bilanciamento tecnocratico ad un sistema fortemente impregnato di logiche politiche o di parte. Soprattutto con i tempi che corrono e pur senza coltivare illusori progetti palingenetici, una rete di sicurezza tecnocratica andrebbe urgentemente allestita.
Per giungere a questo obiettivo le strade non sono ancora state percorse tutte.
Anzi da qualche anno sul fronte della dirigenza pubblica si è come impantanati nel dibattito tra spoils system e garanzie tradizionali, statuto privatistico o statuto pubblicistico (dove Sabino Cassese arriva persino a rispolverare i mandarini cinesi, divenuti la quintessenza della corruzione e dell’infingardaggine pubblica). Ma, ammesso che si arrivi mai a capo di qualcosa, il vero problema è garantire almeno un “serbatoio”, pure inizialmente di scarsa capienza, di alte qualità professionali specializzate nei processi di riorganizzazione necessari quando la qualità dei servizi erogati non sia soddisfacente. Insomma la regola aurea potrebbe essere: se non si spende più del dovuto e la qualità dei servizi raggiunge determinati standard di soddisfazione dell’utenza (verificati mediante peer o public review), tutti i modelli organizzativi vanno bene. Ognuno, in definitiva, può fare quel che vuole nell’ambito della propria autonomia politica, organizzativa e gestionale (per restare in Cina, si può citare un più moderno Deng Xiaoping: “non importa il colore dei gatti, ciò che conta è che acchiappino i topi”). Se però un’amministrazione non raggiunge gli standard di qualità, dovrebbe essere obbligata, prima o poi, ad affidarsi ad uno o più dei dirigenti specializzati in riorganizzazione che fanno parte della suddetta task-force, posta alle dipendenze di una speciale Agenzia, che potrebbe essere la nuova Agenzia per la formazione o un’ altra o il Dipartimento della Funzione pubblica. Tale task-force potrebbe essere costituita attingendo dall’esterno o, anche, selezionando i migliori dirigenti in servizio nelle pp.aa., purchè siano assicurate la qualità professionale (molto alta, anche con esperienze pratiche ed extranazionali) e l’età (il più possibile bassa); ed applicata o inviata presso le Amministrazioni non “autosufficienti” sul piano dell’output, con un incarico ed una missione a termine. Insomma una via di mezzo tra un Commissario straordinario ed un top manager (o un pool di autorevoli consulenti) con incarico speciale in situazione di crisi aziendali. Ma senza ripercorrere alcuna finalità antica: la task-force dovrebbe entrare in azione ad esclusiva tutela della qualità dei servizi nell’interesse dei cittadini.
Sospetto che anche questa proposta possa apparire una piccola utopia o l’ennesimo sogno tecnocratico. Ma è mai possibile che oggi in Italia, a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini non si possa strutturare nemmeno un’ ultima rete di garanzia, destinata a scattare solo una volta acclarata oggettivamente l’inidoneità di un determinato modello organizzativo, sperimentato da una amministrazione nel pieno rispetto di tutta la sua autonomia politica, sindacale e gestionale?

 

 

 

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