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VOCE CAMERALE GENNAIO 2005

ESCLUSIONI

La legge delega prevede l’esplicita esclusione della sua applicazione a:

1. tutti coloro che risultano autorizzati a effettua- re versamenti volontari entro il 1° marzo 2004;

2. i lavoratori in mobilità che risultano tra gli esuberi entro il 1° marzo 2004, nel limite numerico di 10.000 unità;

3. gli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle forze di polizia e alle forze armate.

TOTALIZZAZIONE

È prevista la ridefinizione di questa disciplina per ampliare progressivamente la possibilità di sommare i periodi assicurativi, prevista dalla normativa vigente.

Si dovrebbe consentire, cosa attualmente non possibile, di ricongiungere i versamenti effettuati verso più gestioni in cui si raggiungono i requisiti minimi per il diritto alla pensione in almeno uno dei fondi.

LIBERALIZZAZIONE DELL’ETÀ PENSIONABILE

Potrà avvenire previo accordo preventivo del datore di lavoro per il proseguimento dell’attività lavorativa e dovrà prevedere l’erogazione di bonus. Si prevede, comunque la facoltà, per il lavoratore che fruisca di trattamento pensionistico liquidato integralmente secondo il metodo contributivo, di proseguire in automatico la propria attività lavorativa fino a 65 anni di età.

CUMULO

È previsto l’ampliamento progressivo della possibilità di totale comulabilità tra pensione di anzianità e redditi di lavoro dipendente e autonomo, in funzione dell’anzianità contributiva e dell’età.

Possibilità oggi consentita solo ai pensionati di vecchiaia o di anzianità, per questi ultimi solo se con 40 anni di contributi o 37 anni di contributi congiunti a 58 anni di età.

INCENTIVAZIONE PART-TIME

Dovrebbe consentire sostanzialmente nell’agevolazione all’utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento di anzianità e nell’introduzione – in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale – di forme di contribuzione figurativa per i soggetti portatori di handicap riconosciuto e per chi assiste familiari conviventi che siano nella predetta situazione.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

 Viene stabilita l’equiparazione tra le varie forme, con regole comuni per fondi aperti e chiusi e per le polizze individuali assicurative.

Il passaggio del TFR ai fondi pensione avverrà con il silenzio assenso tranne diversa scelta nei sei mesi successivi ai decreti attuativi o all’assunzione per i neo-assunti.

Non si è ottenuto quanto chiesto inizialmente dalla Confsal, cioè che avvenisse a domanda, ma si è ottenuto almeno che i lavoratori avessero il tempo minimo necessario per essere informati e scegliere.

SEPARAZIONE TRA ASSISTENZA E PREVIDENZA

Questa è sempre stata una richiesta prioritaria della Confsal che finalmente vede una reale possibilità di concretizzarsi; si prevede, infatti, l’obbligo, da parte degli enti previdenziali, di predisporre, all’interno del bilancio, poste contabili riferite alle attività rispettivamente assistenziali e previdenziali svolte dagli stessi enti.

VERIFICHE IN ITINERE

1. Entro il 30 giugno 2007, il Governo procederà al controllo degli effetti degli incentivi e, sulla base dei dati forniti dal nucleo di valutazione della spesa previdenziale, verificherà la sostenibilità finanziaria del bonus e valuterà la possibilità di prolungamento oltre il 1° gennaio 2008; il tutto previa consultazione con le OO.SS. dei datori di lavoro e dei dipendenti comparativa- mente più rappresentative a livello nazionale;

2. nel corso del 2013 saranno realizzati accerta- menti sugli effetti finanziari delle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento in vigore dal 1° gennaio 2008 e, qualora sia garantita la stabilità del sistema, sarà possibile rimandare l’ulteriore innalzamento dei requisiti anagrafi ci previsto a partire dal 2014 (62 anni per i dipendenti pubblici e privati e 63 per gli autonomi);

3. entro la fine del 2015, sarà oggetto di verifica la sperimentazione dell’accesso alla pensione di anzianità per le donne che optano per il calcolo secondo il metodo contributivo con i vecchi requisiti di 35 anni di anzianità e 57 anni di età per le dipendenti e 58 per le lavoratrici autonome.

CALENDARIO DELLE PRINCIPALI FASI ATTUATIVE

1. Il primo passo, non è prevista però una scadenza obbligata, dovrebbe essere un decreto del ministro del lavoro di concerto con quello del- l’economia per fissare le modalità di attuazione del sistema di incentivi del “bonus”; 2. entro 2 mesi dall’entrata in vigore della legge delega si deve istituire un “casellario centrale” con decreto del ministro del lavoro di concerto con quello dell’economia, sentiti Enti ed Amministrazioni interessate; saranno fissate le informazioni da trasmettere… in modo da creare una “banca dati” che dovrà servire per il rilascio della certificazione dei diritti acquisiti e l’emissione dell’estratto conto annuale dei contributi versati.

Si occuperà, inoltre, dei dati sui lavoratori extracomunitari, sugli infortuni e sulle malattie invalidanti.

In sede di prima applicazione i dati dovranno essere trasmessi entro 3 mesi dalla pubblicazione del decreto sulla G.U.;

3. entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge delega, il ministro, con proprio decreto, deve fornire agli enti previdenziali direttive in rela- zione all’individuazione del settore economico di appartenenza per quanto riguarda aziende, lavoratori autonomi e parasubordinati (comma 30 art. 1);

4. entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge delega, il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi relativi agli obiettivi fonda- mentali delle delega: liberalizzazione dell’età pensionabile, eliminazione progressiva del divieto di cumulo tra pensioni e redditi di lavoro, sostegno per lo sviluppo della previdenza complementare, revisione della disciplina della totalizzazione attraverso la riduzione dei limi- ti attualmente esistenti. Entro questo stesso termine, il Governo deve procedere al riordino, senza oneri per la finanzia pubblica, degli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria per assicurare una maggiore funzionalità, non- ché una complessiva riduzione dei costi;

5. entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge delega, il Governo con uno o più decreti legislativi dovrà individuare le categorie a cui riservare “trattamenti di favore”, comprese quelle che svolgono attività usuranti e le lavoratrici madri. Si dovranno definire, inoltre, le finestre di uscita per le pensioni di anzianità con 40 anni di contributi. Sempre entro lo stesso termine dovrà essere emanato il “testo unico delle leggi in materia previdenziale”, varando norme per la semplificazione delle regole pensionistiche per il settore agricolo. Sempre entro lo stesso termine il Governo “potrà definire soluzioni alternative”, a decorrere dal 2008, sull’elevazione dell’età media di pensionamento. In relazione ai vari decreti legislativi, entro 18 mesi dalla loro emanazione, potranno essere adottati decreti legislativi integrativi e/o correttivi.

LE OSSERVAZIONI CRITICHE DELLA CONFSAL

La Confsal lamenta che la proposta:

 • sia basata esclusivamente su tagli di spesa, disattendendo le considerazioni e le proposte più volte formulate da noi con spirito costruttivo, tendenti ad evitare di operare solo su tagli alle uscite e a porre, invece, in essere una politica di maggiori entrate mediante una seria e sistematica lotta al- l’evasione contributiva, nonché al lavoro sommerso e minorile;

 • neghi la necessaria gradualità atta a favorire un transito “morbido” e graduale per le classi dei lavoratori che avrebbero maturato il diritto al trattamento pensionistico

 • non garantisca che gli incentivi accordati ai lavoratori del settore privato siano applicati conte- stualmente a quelli pubblici;

 • penalizzi eccessivamente coloro che fruiscono del solo sistema contributivo, in primis i giovani, in quanto, oltre a ridurre notevolmente il valore della pensione percepita come già previsto dalla legge “Dini”, eleva l’età pensionabile per poterne fruire;

 • escluda gli uomini dalla “via sperimentale” e, comunque, anche per le donne pone dubbi di legittimità costituzionale, in quanto non prevede nel metodo di calcolo il rispetto dei diritti acquisiti derivanti dagli anni maturati nel metodo retributivo.

ETÀ PENSIONABILE

 • Dal 2008 si potrà andare in pensione con almeno 40 anni di contributi o con un requisito di età 60 anni purché con almeno 35 anni di contribuzione. Dal 2010 l’età anagrafi ca sale a 61 anni (62 per gli autonomi) e dopo la verifica del 2013 si deciderà se innalzarla di un ulteriore anno. La Dini prevedeva la graduale abolizione delle pensioni di anzianità entro il 2008 e consentiva per i dipendenti privati e pubblici l’accesso dal 2004 con 35 anni di contributi e 57 di età o 38 anni contributivi (nel 2003 vi accedevamo con 35 anni di contributi e 56 di età o con 37 di contributi), dal 2006 con 35 anni di contributi e 57 di età o 39 anni contributivi dal 2008 con 35 anni di contributi e 57 di età o 40 anni contributivi.

 • Resta invariata la fruizione della pensione di vecchiaia a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini, purché con almeno 20 anni di contributi. In via sperimentale fino al 31/10/2015, sarà ancora possibile andare in pensione con almeno 35 anni di contributi e 57 anni di età (58 per gli autonomi) solo per le dipendenti, ma il corrispettivo sarà calcolato interamente con il sistema contributivo, quindi ne deriverà una pensione pesantemente ridotta in quanto potrebbe decurtarsi nell’ordine del 30%.

In realtà questo è un beneficio, anche per le donne, molto limitato perché aspettando “solo” 3 anni per le donne scatta la pensione di vecchiaia molto più favorevole nel calcolo. Infatti, la norma generale di chi fruisce, anche per opzione, del solo metodo contributivo prevede per tutti, uomini e donne, la possibilità di andare in pensione con 35 anni di contributi e 60 anni di età fino al 2009, e poi con 35 anni di contributi e 61 anni di età dal 2010. Nel caso delle donne, poi, è comunque possibile, in base alla norma generale di chi fruisce solo del calcolo della pensione col metodo contributivo, andare in pensione a 60 anni con almeno cinque anni di contributi; per gli uomini ciò è possibile con 65 anni di età e lo stesso requisito di contribuzione.

DIFFERIMENTO DEL PENSIONAMENTO E FINESTRE
DI USCITA

Tra i più colpiti dalla nuova legge vi sono coloro che attualmente hanno 53 anni di età e i lavoratori autonomi con 54 anni: costoro dovranno lavorare un triennio in più fino a raggiungere rispettivamente i 60 e i 61 anni. Vediamo alcuni esempi di differimento:

1. un dipendente nato nel ’51, con 31 anni di contributi, invece che nel 2008 (con 35 anni di contributi) potrà andare in pensione nel 2013 con 40 anni di contributi;

2. un dipendente nato nel ’52, con 34 anni di contributi, invece che nel 2009 (con 39 anni di contributi) potrà andarci nel 2011 con 40 anni di contributi;

3. una dipendente nata nel ’51, con 33 anni di contributi, invece che nel 2008 (con 37 anni di contributi) potrà andare nel 2011 con 40 anni di contributi;

4. un autonomo nato nel ’50, con 32 anni di con- tributi, invece che nel 2008 (con 35 anni di contributi) potrà andarci nel 2013 con 40 anni di contributi.

La riduzione delle finestre di uscita a due, per chi attualmente ne aveva quattro, potrà allungare i tempi di decorrenza delle pensioni tra i 6 e i 12 mesi per i dipendenti e tra i 12 e i 18 mesi per gli autonomi.

CALCOLO

I sistemi di calcolo restano invariati e, quindi, resta in vigore la legge “Dini” che prevedeva: per coloro che al 31/12/1995 avevano almeno 18 anni di contribuzione (riconosciuta o riconoscibile), il mantenimento del regime retributivo; il modello misto per chi alla fine del ’95 non aveva maturato almeno 18 anni di contributi; il modello contributivo per gli assunti dal 1996 in poi e per i lavoratori che optassero per tale sistema.

INCENTIVI

Dal 2004 al 2007 i lavoratori del settore privato che, pur avendo maturato i requisiti minimi per l’accesso alla pensione di anzianità, desiderano continuare a lavorare potranno ricevere dal datore di lavoro tutto il monte contributi. Il superbonus massimo, pari al 32,7% del salario lordo (24,20% a carico del datore di lavoro + 8,50% a carico del lavoratore), è esentasse; conseguentemente il beneficio netto sale col crescere dello stipendio lordo:

 • con uno stipendio lordo di 15.000 euro annui, il beneficio al netto sarà di oltre il 41%/;

 • con uno stipendio lordo di 20.000 euro annui, il beneficio al netto sarà di oltre il 43%;

 • con uno stipendio lordo di 25.000 euro annui, il beneficio al netto sarà di oltre il 45%;

 • con uno stipendio lordo di 30.000 euro annui, il beneficio al netto sarà di oltre il 47%.

Attenzione però: l’istituto degli incentivi è per ora limitato al periodo 2004/2007 e chi resta al lavoro arricchisce la busta paga ma non i contributi versati che rimangono “congelati”; potrà, quindi, perdere anche un 4/5% di pensione, con ricaduta nel tempo anche sulla eventuale reversibilità.

La pensione viene calcolata, però, al momento dell’opzione, fatti salvi gli adeguamenti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita per il periodo di posticipo del pensionamento. Gli incentivi potranno essere riconosciuti, invece, ai dipendenti pubblici solo dopo un “confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali…”. Entro il 30/6/2007 il Governo procede alla verifica dei risultati del sistema di incentivazione per valutarne l’impatto sulla sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico avvalendosi del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale.

Nel 1° semestre 2007 l’esecutivo effettuerà poi una consultazione con le OO.SS. dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

CERTIFICAZIONE DIRITTI ACQUISITI

Sono fatti salvi i diritti acquisiti al 31/12/2007 e si prevede che il lavoratore possa chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tali diritti che attesterà il diritto ad uscire dal lavoro in qualsiasi momento anche se cambiassero le regole. Grazie all’azione della Confsal, l’istituto è stato esteso anche ai pubblici dipendenti.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ APPLICATO ALLE
PENSIONI CHE SUPERANO IL VALORE CORRISPONDENTE
A 25 VOLTE IL CORRISPETTIVO DELLE PENSIONI MINIME

Premesso che il tetto varia annualmente in quanto deve tener conto della rivalutazione annuale delle pensioni minime (attualmente l’ammontare è di euro 516), la legge per il periodo dal 2007 al 2015 innalza dal 3% al 4% l’aliquota contributiva. È l’unica voce che interessa chi è già in pensione.

EQUITÀ

Si fissa l’obiettivo di eliminare sperequazioni tra le varie gestioni pensionistiche, nel calcolo della pensione, per ottenere, a parità di anzianità contributiva e di retribuzione pensionabile, uguali trattamenti. Secondo molte dichiarazioni, i lavoratori pubblici beneficiano rispetto ai lavoratori privati di un calco- lo più favorevole perché:

 • le quote di pensione maturate fino al 1992 sono riferite all’ultima retribuzione, mentre per i lavora- tori privati si considera la media degli ultimi cinque anni;

 • le quote dopo il 1992 sono per i privati calcolate sulla media retributiva degli ultimi 10 anni, mentre per i pubblici avviene annualmente sulla media degli ultimi 6,6 anni;

 • per gli statali, a compensazione delle voci accessorie, conteggiate invece ai privati, vi è un incremento del 18% dello stipendio base (per cui versano i contributi relativi), mentre per i dipendenti degli enti locali e sanità vi è, sempre secondo le dichiarazioni del ministro, un rendimento complessivo sensibilmente maggiore di quello dei privati.

Secondo alcune stime, se si estendesse ai pubblici la base di calcolo dei privati pari agli ultimi 5 anni per la pensione maturata ante ’92 e gli ultimi 10 dopo, si potrebbero risparmiare tra 40 e 50 milioni di euro a partire dal 2005. Con riferimento ai lavoratori autonomi, questi versano all’Inps attualmente circa il 17% a arriveranno nei prossimi anni al 19%, ma hanno la pensione calcolata come se avessero versato il 20%. Inoltre i tassi di rendimento dei contributi dei lavoratori autonomi più anziani sono sensibilmente più elevati e per i periodi antecedenti al ’90 la contribuzione era in cifra fissa che corrispondeva a una percentuale per redditi simili a quelli dei lavoratori dipendenti del 4-5%.

Portando subito i lavoratori autonomi all’aliquota del 19% si avrebbero maggiori entrate, stimate in circa 1.200 milioni di euro.

I vantaggi aumenterebbero se si facessero coincidere le aliquote di contribuzione (attualmente al 17%) con quelle di computo (pari al 20%).

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UNIONI E ASSOCIAZIONI

Centro Studi Gianfranco Marzola


Associazione Nazionale Professionale Dirigenti Camere di Commercio

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 Unione Regionali Camere di Commercio


SADUICC

Sindacato Autonomo Dipendenti Unione Italiana Camere di Commercio

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IPOTESI DI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 E PER IL BIENNIO ECONOMICO 2002-2003, RELATIVO ALL’AREA DELLA DIRIGENZA DEL COMPARTO “REGIONI E AUTONOMIE LOCALI”

Voce Camerale

Periodico di politica sindacale dello SNALCC

 

Attualità e informazioni di categoria

 

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Nuovo Numero

Luglio 2005


Editoriale

Percorriamo insieme la via per riscattare la categoria

di Guido Vacca

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Riflessioni e proposte in ..........Liberta'

di Luigi Di Pietro

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Con la diminuzione dell'export aumenta il rosso della bilancia commerciale

di Federico De Lella

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Mobbing :Il riconoscimento del danno patrimoniale, biologico e morale nella Pubblica Amministrazione

di

Daniela Massari

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Nuove metodologia e tecniche digitali nella Pubblica Amministrazione

di Francesca Pizzoli

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Le relazioni sindacali nel comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali

di Giacomo Mazzarino

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In breve

di Mimmo Cicolella

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Strategie per il rilancio della competitività

di Sandro Di Cicco

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Il ruolo della comunicazione nel proceso evolutivo della Pubblica Amministrazione

di Francesca Carella

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Rassegna Giuridica

Commento alla Legge n. 15 dell’11.02.2005
“Modifiche ed integrazioni alla Legge 241/90“

 

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