S.N.A.L.C.C.SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI CAMERE DI COMMERCIO |
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Camere di Commercio, più autonomia per un ruolo di Gerardo Soricelli * Docente di Diritto Amministrativo - Università di Roma.
Negli ultimi decenni, le Camere di commercio hanno
subìto profonde trasformazioni nel loro modo di essere
organismi pubblici a servizio delle realtà
imprenditoriali locali. La loro disciplina giuridica,
anche se sostanzialmente unitaria, è , nei fatti,
differenziata, mentre il contesto normativo al quale
esse si riferiscono, quello delle autonomie funzionali,
è in continuo mutamento. 1
Analisi a margine della proposta
Tali vicende normative segnano inevitabilmente la fine dell’esperienza corporativa delle Camere di commercio per aprire la fase della entificazione locale degli interessi economici delle imprese. Più esattamente, il d.lg.It. 21 settembre 1944, n. 315 ricostruisce le Camere di commercio come enti, a circoscrizione provinciale, di coordinamento e di rappresentanza degli interessi commerciali, industriali ed agricoli della provincia. Ma la scarna e provvisoria disciplina si riflette sulla stessa disciplina dell’organizzazione del sistema camerale che risente ancora dei controlli statali e dell’attribuzione di specifiche funzioni “improprie” delegate dalle amministrazioni centrali dello Stato (si pensi alle funzioni che le Camere di commercio continuavano ad esercitare e che erano previste dal testo unico del 1934 - testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell’economia corporativa e sugli uffici provinciali dell’economia corporativa, approvato con r.d. 20 settembre 1934, n. 2011). La terza fase è aperta dalla Costituzione repubblicana (1948), ma è ancora in corso di svolgimento, a causa delle profonde ed attuali modifiche della carta costituzionale. Ridefinito il compito dello Stato, che solo parzialmente ha inciso sull’assetto delle competenze della Camere di commercio delineato dal d.lg. It. n. 315 del 1944, si afferma all’orizzonte la forma di Stato regionale, anche se quest’ultimo passaggio di decentramento amministrativo, di notevole impatto sulla ridefinizione delle funzioni camerali, si registra nella tardiva attuazione dell’ordinamento regionale avvenuta con la legislazione ordinaria degli ultimi trent’anni: i decreti del 1972 e, in particolare, sia l’art. 2, lett. e D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 (attribuzione alle regioni delle funzioni amministrative concernenti le commissioni provinciali per l’artigianato, che operavano all’interno delle Camere di commercio) che il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Di fatto, però, l’ambiguità di questi testi normativi si riflette sulla definizione e sull’effettivo esercizio delle funzioni camerali transitate alle regioni La riforma regionale, infatti, nel consentire il passaggio di funzioni (come ad es. quelle sull’artigianato) dal sistema camerale alle regioni, di fatto, indebolisce il ruolo camerale, relegandolo allo svolgimento di alcune non ben definite funzioni istituzionali ed amministrative che saranno, poi, precisate dalla futura legge di riforma dell’ordinamento camerale e del relativo finanziamento.
Il quadro diventa ancor più complesso se dalle normative
del 1977 si allarga lo sguardo - come è necessario- alla
prima importante legge di riforma degli enti locali (le
legge n. 142 del 1990) che prevede l’individuazione
delle funzioni trasferite o delegate alle regioni che
avrebbero dovuto essere trasferite, per la loro valenza
sociale e locale, agli enti locali territoriali. Negli anni successivi, la missione generale delle Camere di commercio viene arricchita dal legislatore ordinario con ulteriori interventi tesi ad attribuire altre ed importanti funzioni.
Si pensi ai compiti delle Camere di commercio in materia
di regolazione del mercato, ed in particolare di quelli
svolti attraverso le commissioni arbitrali e
conciliative, senza contare, data l’ampiezza, il
processo di decentramento e conferimento delle funzioni
amministrative operato dallo Stato nei confronti degli
enti locali che, sostanzialmente, ha attribuito nuovi
compiti e nuove funzioni agli enti camerali (si pensi
all’art. 20 d.lg. 31 marzo 1998 n. 112, in attuazione
della legge n. 59/1997, che ha attribuito alle Camere di
commercio le funzioni esercitate dagli uffici metrici
provinciali e degli uffici provinciali dell’industria).
Sotto il profilo “politico”, poi, il disegno strutturale
degli organi rappresentativi ha subito consistenti
trasformazioni. Ciò significa, in breve, riconoscere e favorire altresì, in via speculare, l’autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale che esprimono la rappresentatività degli interessi dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e sulla base del medesimo principio di sussidiarietà dell’azione amministrativa. Autonomie funzionali, quindi, che, come espressione della rappresentatività degli interessi dei gruppi sociali di dimensione locale, assumono caratteristiche ben precise e definite nell’ordinamento amministrativo. L’ampliamento
dell’area della potestà statutaria e regolamentare Tutto ciò è il frutto del fatto che per le Camere di commercio la radice dei caratteri di autonomia è rinvenibile geneticamente nella peculiare conformazione organizzativa che le caratterizza quali enti esponenziali delle formazioni sociali e luogo istituzionale della sintesi e mediazione tra pubblici poteri ed imprenditorialità.
In sostanza, quindi, è questo un sintomo più che
significativo di come possa prevalere una visione della
capacità di autorganizzazione e di autonomia delle
Camere di commercio calibrata sulla rappresentanza
democratica degli interessi generali del sistema delle
imprese e cioè di interessi pubblici. E ciò “in quanto
l’intersettorialità della loro base e la regola
dell’appartenenza obbligatoria riescono ad imprimere
alle Camere una comune ed irripetibile qualità
istituzionale, conferendo ad esse la natura di enti
esponenziali di ordinamenti particolari, informati al
principio democratico”.
Così, data la natura dell’interesse pubblico che la
giustifica, la funzione di regolazione, nel caso delle
Camere di commercio, si articolerebbe in attività
normativa, limitata peraltro alla posizione di regole
per il corretto funzionamento delle imprese, e attività
di vigilanza sull’applicazione di tali regole nonché di
intervento amministrativo in caso di violazione di esse.
In questa prospettiva è evidente come le Camere di
commercio tendano a porsi come governo funzionale del
settore imprenditoriale che deve garantire il
mantenimento delle condizioni per il corretto ed
efficiente svolgimento e sviluppo delle attività
economiche e sociali di spessore locale.
Note: 1 - Sulle Camere di Commercio si vedano:
A. D’ATENA, le Camere di
commercio nelle esperienze federali europee, Roma,
1998;; R. FRICANO, Le Camere di Commercio in Italia,
Milano, 1983; D. MORANA, Voce Camera di
commercio,Industria, Artigianato e Agricoltura in
Enc.dir., Agg.nto VI, Milano, 2002 pp 211 e ss; E.
PICOZZA, La natura giuridica delle Camere di commercio e
le loro attribuzioni alla luce della legge di riforma
580/93,in Studi in onore di S.Galeotti, II, Milano,
1998, pp. 1199 e ss; P.G. RINALDI, L’autonomia della
Camera di commercio dinanzi alla Corte costituzionale,
in Le Regioni,2001, pp. 178 e ss; G.PASTORI, Signifi
cato e portata della configurazione delle Camere di
commercio come autonomie funzionali,cit., 7 e ss; P.
BASSETTI, Considerazioni |
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