S.N.A.L.C.C.SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI CAMERE DI COMMERCIO |
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Servizi pubblici esternalizzati,
L’avvocato Rosati analizza i risvolti giuridici
Un fenomeno degno di particolare attenzione per i suoi risvolti, certamente non trascurabili, sul rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a. è quello relativo al ricorso sempre più frequente alla gestione esternalizzata dei pubblici servizi, mediante la costituzione di società a capitale pubblico minoritario, prevalente o totalitario. L’esigenza sottesa è quella di pervenire a modelli organizzativi e gestionali più fl essibili e compiutamene disciplinati dalla normativa di diritto privato comune. Ulteriore
elemento incentivante può essere rinvenuto nella
possibilità di sottrarre la gestione del servizio ai
vincoli finanziari imposti dal patto di stabilità. Oltre al venir meno di un munus di cui il pubblico dipendente è titolare anche per aver superato di norma una procedura concorsuale ex art. 97 Cost., degna di rilievo è la modificazione del comparto di contrattazione e del quadro normativo che regola il rapporto di lavoro. Anche a seguito della sua privatizzazione, il lavoro alle dipendenze della p.a. continua a mantenere sue peculiarità che lo differenziano da quello di diritto comune come, ad esempio, la disciplina delle mansioni superiori, le modalità di costituzione del rapporto, la conciliazione pre-giudiziale etc.
Il percorso giuridico attraverso il quale si determina
la modificazione del rapporto di lavoro è, come
precisato in prosieguo, quello della cessione d’azienda.
Sovente, infatti, l’ente aspira a trasferire alla società nuovo gestore del servizio, l’apparato aziendale a tal fine già dedicato, comprensivo dei rapporti giuridici e, quindi, anche i rapporti di lavoro. Ne consegue che, in sede di costituzione della società, per effetto del conferimento dell’azienda o di un ramo di questa, ovvero in una fase immediatamente successiva, tramite il trasferimento dell’azienda il personale addetto alla stessa risulterà automaticamente trasferito al nuovo soggetto erogatore del servizio ai sensi dell’art. 2112 cod. civ..
Tale processo e la verifica dei suoi presupposti,
invero, prefigura un passaggio di primaria importanza. A
tal fine si rammenta che la cessione dell’azienda e la
conseguente cessione dei contratti che a questa fanno
capo, come disciplinata dall’art. 2112 cod. civ.,
rappresenta una fattispecie che deroga alla disciplina
generale in materia di cessione del contratto di cui
all’art. 1406 cod. civ..
I punti di maggiore interesse della disciplina in esame sono i seguenti: a) in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano; b) il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento; c) con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 cpc, il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro; d) il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa del cessionario; l’effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello; e) ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d’azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento; f) il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all’articolo 2119, primo comma; g) ai fini e per gli effetti della disposizione in parola si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda; h) le predette disposizioni si applicano altresì al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento (comma così sostituito dall’art. 32, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276); i) lo stesso articolo 32 dispone che restano fermi i diritti dei prestatori di lavoro in caso di trasferimento d’azienda di cui alla normativa di recepimento delle direttive europee in materia; l) ai sensi dell’art. 2112 c.c., nel caso in cui l’alienante stipuli con l’acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d’azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all’articolo 1676 cod. civ..
LE FORMALITÀ DEL TRASFERIMENTO
L’articolo 47 L. 428/1990 dispone: 1. quando si intenda
effettuare, ai sensi dell’articolo 2112 del codice
civile, un trasferimento d’azienda in cui sono
complessivamente occupati più di quindici lavoratori,
anche nel caso in cui il trasferimento a) la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento d’azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi;2. su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti; la consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo;3. il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300;4. gli obblighi d’informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante; la mancata trasmissione da parte di quest’ultima delle informazioni necessarie non giustifi ca l’inadempimento dei predetti obblighi.
a) che la violazione delle disposizioni di comunicazione in parola integrano ipotesi di condotta antisindacale, ma non incidono sulla validità dell’accordo (Trib Trieste 15.12.2000); b) per le Regioni, la disposizione in esame è norma di indirizzo, possono darsi una normazione diversa, purchè in armonia (CdS IV, 3.4.2001, n. 1916);
c) la normativa ex art. 2112 c.c. si applica anche in
caso di cessione del ramo d’azienda; in caso di
trasferimento di ramo d’azienda, la tutela apprestata
per il lavoratore dall’articolo 2112 del cc, sotto il
profilo della continuità dell’occupazione e della
conservazione dei diritti maturati, è applicabile quando
oggetto del trasferimento sia una preesistente entità
economica che oggettivamente si presenti dotata di una
propria autonomia organizzativa ed economica
funzionalizzata allo svolgimento di un’attività volta
alla produzione di beni o servizi; tali caratteri non
possono essere meramente potenziali, ma devono
preesistere alla cessione e presentarsi come idonei al
perseguimento dei fini dell’impresa; oggetto del
trasferimento di un ramo d’azienda può essere anche solo
un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati e
organizzati tra loro, la cui capacità operativa sia
assicurata dal fatto di essere essi dotati di un
particolare know how o, comunque, dall’utilizzo di
copyright, brevetti, marchi o altro.
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