S.N.A.L.C.C. |
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Che il sistema giudiziario italiano sia al tracollo è fatto notorio, meno noto è che da una decina d’anni tutti i sistemi giudiziari dei paesi europei subiscano un certo ma costante incremento dei tempi processuali. La ragione? Nessuno Stato è attrezzato per rispondere alla domanda di giustizia di un bacino di oltre 300 milioni di abitanti e di imprese, comunitarie e non. Per tutti si pone un problema di risorse statali sempre più scarse a fronte di una domanda sempre più crescente. Per di più nel contesto U.E. lo Stato nazionale ha cessato di essere una fonte normativa sovrana ed esclusiva, facendo venir meno anche la giustificazione storica e sistematica del monopolio giurisdizionale quale potere attuativo della norma nel caso concreto.
Ma se il processo dev’essere la giustizia nel caso concreto, allora dobbiamo dire che oggi in Italia il processo statale è già venuto meno al suo scopo. Partendo da queste considerazioni, studiosi e pratici del diritto, individuando la funzione giudiziaria come servizio reso alla collettività piuttosto che come potere statale, attraverso un’interpretazione coordinata ed evolutiva delle norme costituzionali, hanno cominciato a interrogarsi sulla possibilità di attribuire la gestione di una quota della giurisdizione a organismi diversi dallo Stato, fermo restando il controllo e la vigilanza di quest’ultimo sulla legittimità dei giudizi. Ciò comporta, in ogni caso, l’assicurazione dell’intangibilità di taluni principi fondamentali (terzietà, indipendenza e capacità professionale del giudice), la risoluzione di alcuni problemi, come quello dei costi, e il superamento di alcune prevedibili obiezioni, come quella relativa alla precostituzione del giudice naturale. Per quanto riguarda quest’ultima, basterà dire che per assolvere il precetto costituzionale dell’art. 25 non è necessario che il giudice sia un pubblico funzionario statale, essendo sufficiente che venga individuato ante causam attraverso un procedimento non arbitrario ma disciplinato in via generale per legge. Già oggi gran parte delle decisioni civili di primo grado è resa da giudici non togati, come i Giudici di Pace o i Giudici Onorari di Tribunale.
La scelta di affidare la giurisdizione al giudice statale di carriera è già quindi solo uno dei modelli possibili, ma non per questo necessariamente l’unico compatibile col dettato costituzionale.
Tale modello potrebbe quindi essere superato ed evolvere ulteriormente senza dover modificare la Costituzione. Questa forma di giurisdizione pubblica non statale sarebbe, in altre parole, un ulteriore foro per le materie civili e commerciali di natura disponibile (contratti, azioni di risarcimento, conflitti societari, azioni dei consumatori, ecc.). Ipotizziamo, per esempio, che una legge disponga che gli enti locali, le associazioni dei lavoratori, quelle degli imprenditori, dei consumatori, d’intesa con gli ordini professionali e le camere di commercio (tutti soggetti sociali intermedi di rilievo costituzionale ai sensi dell’art. 2 Cost.), possano istituire organismi giurisdizionali nei comuni con almeno 15 mila abitanti. Tali enti avrebbero il compito di amministrare la procedura, cioè ricevere le domande di giudizio, designare i giudici secondo criteri prefissati, ricevere il deposito delle decisioni e repertoriarle, ricevere il deposito delle spese di procedura, analogamente al ruolo ordinariamente svolto dalle camere arbitrali. I giudici non statali dovranno conseguire un’abilitazione secondo criteri determinati per legge, come il possesso di specifici titoli. Avanti a tali giudici si applicherebbe un rito uniforme, meglio se informatizzato. Così moltiplicheremo la risposta giurisdizionale in poco tempo con una struttura leggera, a costo zero per lo Stato, che si distribuisce in funzione della domanda di giustizia e libera le risorse statali per consentire di concentrarle in quei settori e territori dove sono più carenti. I costi non potrebbero che essere a carico delle parti, come d’altronde accade attualmente nel processo civile, ove vige la regola generale per cui i contendenti anticipano le spese del processo, che poi vengono imputate definitivamente dal giudice nella sentenza secondo il criterio della soccombenza. Di conseguenza, il rapporto costo/beneficio rimane sempre una valutazione di chi ha interesse ad agire. Trattandosi però di una giustizia di comunità, la socializzazione almeno parziale degli oneri potrebbe avvenire attraverso i contributi dei soggetti promotori. Si potrebbe poi pensare a forme di assicurazione per la copertura degli oneri processuali, mentre, per quello che riguarda gli indigenti, potrebbero valere i criteri previsti per il gratuito patrocinio. Ulteriore elemento potrebbe essere la completa defiscalizzazione dei relativi oneri, soluzione giustificata dalla mancata incidenza sul bilancio dello Stato del circuito giudiziario non statale.■
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